1. L’Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.
2. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, dal Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicepresidente per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
a) determinare l’indirizzo politico-professionale dell’Associazione e deliberare sugli orientamenti generali;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) eleggere con votazione segreta i membri del Comitato Esecutivo Nazionale, il Presidente dell’Associazione e, quando lo ritenga necessario, i membri del Collegio dei Sindaci, secondo le modalità previste dal regolamento;
d) approvare il Regolamento previsto dal presente Statuto;
e) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all’ordine del giorno; l’Assemblea Generale dei Soci potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità del Presidente e dei Sindaci.
3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale che la presiede ovvero dal Vicepresidente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando sia richiesto con motivazione scritta da almeno quattro componenti del Comitato Esecutivo Nazionale o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o da due terzi del Consiglio Nazionale o da un decimo dei Soci con diritto di voto oppure da almeno due membri del Collegio dei Sindaci.
4. L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:
a) modifiche dello Statuto e del Regolamento;
b) decadenza anticipata degli organi associativi;
c) revoca del Presidente;
d) scioglimento dell’Associazione.
5. La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta a mezzo fax e/o posta e/o e-mail, almeno trenta giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell’adunanza, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
6. L’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
7. L’Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 C.C., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. In ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall’art. 21 ultimo comma C.C.
9. L’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all’ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto sulle persone.