1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è l’organo operativo e di rappresentanza della Sipap. È suo compito:
a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dall’Assemblea Generale dei Soci;
b) eleggere tra i suoi membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere;
c) deliberare su argomenti di politica-professionale, gestionale e organizzativa, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi, in linea con le decisioni approvate dall’Assemblea Generale dei Soci;
d) vigilare sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull’amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento dell’Associazione;
e) provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Sipap;
f) determinare l’importo della quota annuale dei soci, sia persone fisiche che giuridiche, e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione secondo le modalità previste dal regolamento;
g) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
h) predisporre e proporre all’Assemblea Generale dei Soci, per l’approvazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento;
i) curare la tenuta dell’elenco dei Soci provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste dal regolamento;
j) designare i rappresentanti della Sipap presso altri enti o associazioni, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi;
k) promuovere contatti con altre associazioni di psicologia al fine di una iscrizione delle stesse;
l) deliberare l’iscrizione dei Soci Istituzionali secondo le modalità previste dal regolamento;
m) deliberare la nomina dei dirigenti secondo le modalità previste dal regolamento;
n) accogliere le domande e deliberare il riconoscimento delle associazioni territoriali della Sipap secondo le modalità previste dal regolamento;
o) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;
p) istituire ed organizzare, secondo necessità, servizi di assistenza ai Soci, aree e settori di intervento, nominando per ognuno di essi un Responsabile, se necessario;
q) istituire commissioni e gruppi di lavoro;
r) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della psicologia e delle attività ad essa riconducibili;
s) favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
t) curare la pubblicazione di un notiziario nazionale per gli iscritti;
u) autorizzare il Presidente a resistere in contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa e promuovere eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti e della professione psicologica.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da sette membri, cinque eletti con voto segreto dall'Assemblea Generale dei Soci e due nominati dal Consiglio Nazionale in rappresentanza delle associazioni territoriali, secondo le modalità previste dal regolamento e resta in carica quattro anni, salvo diversa volontà dell’Assemblea Straordinaria dei Soci ex art. 10, punto 4, lettera b) del presente statuto.
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. È compito del Segretario-Tesoriere stendere il verbale di ogni riunione e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere l’Ordine del Giorno, è inviata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo fax, posta o e-mail.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale è validamente insediato con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. I Consiglieri dimissionari sono sostituiti secondo le modalità previste dal regolamento.