Statuto


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STATUTO SIPAP
(approvato durante l'assemblea straordinaria del 20/10/02)


TITOLO I
(Natura Finalità Sede -Durata)


Art.1
(Natura)
E costituita lAssociazione Società Italiana Psicologi Area Professionale Sipap.

Art. 2
(Finalità)
1. La Sipap ha finalità culturali, scientifiche e professionali nel campo della psicologia e delle scienze affini, è apartitica e non ha scopo di lucro.
2. La Sipap si propone di:
a) diffondere la cultura psicologica e promuovere la presenza degli psicologi nei diversi contesti sociali, informando i cittadini sul ruolo e le competenze dello psicologo in tutti i rami della psicologia;
b) promuovere la qualità delle prestazioni e la cultura della verifica dei risultati, accreditando professionisti psicologi, enti ed associazioni che svolgono attività in ambito psicologico;
c) promuovere e favorire il confronto tra le diverse culture professionali in ambito psicologico;
d) promuovere e favorire il confronto tra diverse professioni su tematiche comuni inerenti la cultura psicologica;
e) promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale, scientifico e professionale degli iscritti e di chi opera in ambito psicologico;
f) diffondere tra gli psicologi e chi opera in ambito psicologico le notizie utili per la professione ed informarli sulle attività dellassociazione.
3. Per il raggiungimento delle finalità lassociazione si attiverà per:
a) realizzare politiche di sensibilizzazione a più livelli;
b) stilare protocolli di intesa con enti pubblici e privati, con ordini professionali ecc.;
c) confrontarsi con istituzioni nazionali, europee ed extracomunitarie al fine di meglio integrare le attività in ambito psicologico con quelle di altri paesi attraverso anche la organizzazione di incontri, stages presso enti di paesi esteri e ospitando professionisti di altre nazioni ecc.;
d) individuare e promuovere spazi per lo sviluppo dei processi di integrazione multiculturale in atto nella nostra società;
e) individuare metodiche e attività finalizzate alla certificazione di qualità dei processi formativi e delle attività professionali in ambito psicologico ed in particolare nella professione dello psicologo;
f) individuare e attivare processi di integrazione tra lattività formativa e lattività professionale;
g) individuare nuovi ambiti di attività psicologiche, stimolando e offrendo sostegno ai giovani che intendono intraprendere attività inerenti la cultura psicologica;
h) promuovere il consolidamento e lo sviluppo professionale degli psicologi attraverso la creazione di una rete di rapporti tra psicologi iscritti allalbo, associazioni che li rappresentano nelle varie aree e nei diversi settori della professione, mass media, enti e istituzioni pubblici e privati, associazioni imprenditoriali;
i) offrire, ove possibile, una rappresentanza politico-istituzionale nelle sedi competenti attraverso la presenza di soci negli ordini provinciali, regionali e nazionale, nellente di previdenza ed eventualmente in Enti sopranazionali;
j) Per il raggiungimento degli scopi sociali lAssociazione potrà inoltre, purché il tutto in via strumentale al conseguimento del predetto oggetto sociale e comunque in via non prevalente:
ÿ instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;
ÿ raccogliere conferimenti in denaro, donazioni e prestiti dai soci;
ÿ contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituiti di credito e società finanziarie;
ÿ richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu;
ÿ assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, associazioni, società, cooperative, fondazioni, consorzi od enti, costituiti o costituendi, che abbiano scopi similari, affini o complementari a quelli dellassociazione e partecipare alla loro attività.

Art. 3
(Sede)
1. La sede legale della Sipap è in Roma in via Giuseppe Libetta 15, int. 5.
2. Sono previste una sede operativa nazionale e sedi periferiche regionali e/o provinciali previa approvazione del Comitato Esecutivo.

Art. 4
(Durata)
La Sipap ha durata indefinita, salvo le cause di estinzione di cui allart. 27 del C.C.


TITOLO II
(Soci)

Art. 5
(Qualifica di socio)
1. Si può appartenere alla Sipap in qualità di:
a) Socio Ordinario. Sono Soci Ordinari coloro che, interessati alle finalità ed alle attività della Sipap, abbiano versato la quota associativa stabilita dal Comitato Esecutivo. Ogni Socio della Sipap simpegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nellart. 2 del presente Statuto. Il Socio acquisisce la qualifica di Socio Ordinario, il diritto di voto in assemblea e la possibilità di usufruire di tutti i servizi attivati dallassociazione secondo le modalità previste dal regolamento.
b) Socio Sostenitore. Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari che partecipando alle diverse iniziative dell'associazione intendono acquisire, tra laltro, una maggiore visibilità nellambito delle professioni psicologiche attraverso specifiche attività e secondo le modalità previste dal regolamento.
c) Socio Onorario. Sono Soci Onorari i Soci Ordinari che hanno acquisito meriti particolari nellambito dellassociazione. Essi sono proposti dal Comitato Esecutivo, sentito il parere del Consiglio dIndirizzo, con lapprovazione dellAssemblea. I Soci Onorari sono di diritto membri del Consiglio di Indirizzo. I Soci Onorari non pagano la quota associativa ed esprimono esclusivamente un voto consultivo.
d) Socio Istituzionale. Sono Soci Istituzionali gli Enti pubblici e privati, associazioni, comitati, fondazioni, persone giuridiche che, versata la quota associativa stabilita dal Comitato Esecutivo, sono interessati alla finalità ed alle attività della Sipap, ne condividono le linee culturali e politico-professionali e ne appoggiano le iniziative. I Soci Istituzionali acquisiscono la qualifica di Socio Istituzionale ed il diritto di voto in assemblea, nel Consiglio di Indirizzo e nel Comitato di Orientamento Programmatico, secondo le modalità previste dal regolamento.


Art. 6
(Requisiti e procedure per lammissione)
1. Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritto allOrdine degli Psicologi ovvero essere laureato o laureando oppure specializzando in Psicologia;
b) non essere interdetto.
2. Per assumere la qualifica di socio istituzionale è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) avere previsto nelle finalità sociali attività, latu sensu, inerenti lambito psicologico;
b) esprimere la necessaria rappresentatività all'interno della categoria.
3. Chi desidera diventare socio presenta domanda al Comitato Esecutivo che, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede alla iscrizione nel libro soci secondo le modalità previste dal regolamento

Art. 7
(Perdita della qualifica di Socio)
1. La qualifica di Socio si perde:
a) per scioglimento dellassociazione;
b) per recesso o per decesso del Socio;
c) per morosità.
2. Il Comitato Esecutivo può inoltre, previa motivazione e parere favorevole del Consiglio di Indirizzo, deliberare lespulsione di un associato:
a) a causa della perdita di uno o più requisiti di ammissione;
b) per il venir meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dellAssemblea o del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Indirizzo;
c) per non aver adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso lAssociazione e verso i terzi in nome e per conto dellAssociazione.


TITOLO III
(Organi)

Art. 8
(Organi associativi)
1. Gli organi della Sipap sono:
a) lAssemblea dei Soci;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Consiglio di Indirizzo;
h) il Comitato di Orientamento Programmatico;
i) il Collegio dei Sindaci.

Art. 9
(Assemblea dei Soci)
1. LAssemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.
2. LAssemblea Ordinaria è convocata almeno una volta lanno, entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio sociale, dal Presidente del Comitato Esecutivo che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicepresidente per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
a) determinare lindirizzo politico-professionale dellAssociazione e deliberare sugli orientamenti generali;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) eleggere con votazione segreta i membri del Comitato Esecutivo, il Presidente dellAssociazione e, quando lo ritenga necessario, i membri del Collegio dei Sindaci, secondo le modalità previste dal regolamento;
d) approvare il Regolamento previsto dal presente Statuto;
e) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti allordine del giorno; lAssemblea potrà anche deliberare sulleventuale responsabilità del Presidente e dei Sindaci.
3. LAssemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo che la presiede ovvero dal Vicepresidente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando venga richiesto con motivazione scritta da almeno cinque componenti del Comitato Esecutivo o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo o da un decimo dei Soci con diritto di voto oppure da almeno due membri del Collegio dei Sindaci.
4. LAssemblea Straordinaria delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:
a) modifiche dello Statuto e del Regolamento;
b) decadenza anticipata degli organi associativi;
c) revoca del Presidente;
d) scioglimento dellAssociazione.
5. La convocazione dellAssemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta a mezzo fax e/o posta e/o e-mail, almeno trenta giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo delladunanza, la data e lora della prima e della seconda convocazione e lordine del giorno.
6. LAssemblea sia Ordinaria che Straordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
7. LAssemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dallart. 21 C.C., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. In ordine allo scioglimento dellAssociazione e alla devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dallart. 21 ultimo comma C.C.
9. Lassemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto allordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto sulle persone.

Art. 10
(Comitato Esecutivo)
1. Il Comitato Esecutivo è lorgano operativo e di rappresentanza della Sipap. E suo compito:
a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dallAssemblea dei Soci;
b) eleggere tra i suoi membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
c) deliberare su argomenti di politica-professionale, gestionale e organizzativa, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi, in linea con le decisioni approvate dallAssemblea dei Soci;
d) vigilare sullosservanza dello Statuto e del Regolamento, sullamministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento dellAssociazione;
e) provvedere allordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Sipap;
f) determinare limporto della quota annuale dei soci, sia persone fisiche che giuridiche, e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione secondo le modalità previste dal regolamento;
g) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre allapprovazione dellAssemblea dei Soci;
h) predisporre e proporre allAssemblea dei Soci, per lapprovazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento, previo parere del Consiglio di Indirizzo;
i) curare la tenuta dellelenco dei Soci provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste dal regolamento;
j) designare i rappresentanti della Sipap presso altri enti o associazioni;
k) promuovere contatti con altre associazioni di psicologia al fine di una iscrizione delle stesse nel Comitato di Orientamento Programmatico;
l) deliberare liscrizione dei Soci Istituzionali, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo;
m) propone al Consiglio di Indirizzo la nomina dei dirigenti, verificato il possesso dei pre-requisiti per l'attribuzione di detta qualifica, secondo le modalità previste dal regolamento;
n) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;
o) istituire ed organizzare, secondo necessità, servizi di assistenza ai Soci, aree e settori di intervento, nominando per ognuno di essi un Responsabile, se necessario;
p) istituire commissioni e gruppi di lavoro;
q) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della psicologia e delle attività ad essa riconducibili;
r) favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
s) curare la pubblicazione di un notiziario per gli iscritti;
t) autorizzare il Presidente a resistere in contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa e promuovere eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti e della professione psicologica.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da nove membri eletti con voto segreto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal regolamento e resta in carica quattro anni, salvo diversa volontà dellAssemblea Straordinaria dei soci ex art. 9, punto 4, lettera b) del presente statuto.
3. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi o quando sia richiesto da almeno cinque dei suoi membri. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. E compito del Segretario stendere il verbale di ogni riunione e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere lOrdine del Giorno, è inviata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo fax, posta o e-mail.
4. Il Comitato Esecutivo è validamente insediato con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. I Consiglieri dimissionari sono sostituiti secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 11
(Il Presidente)
1. Il presidente è eletto dallAssemblea dei Soci e svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta ufficialmente la Sipap di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Regolamento, ovvero dal Comitato Esecutivo;
b) convoca lAssemblea dei Soci e predispone lordine del giorno sentito il Comitato Esecutivo;
c) convoca e presiede il Comitato Esecutivo ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi, attenendosi alle indicazioni del presente Statuto e del Regolamento;
d) vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria;
e) firma i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo e dellAssemblea dei Soci e tutti gli atti formali dellAssociazione;
f) cura lesecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
g) autorizza i pagamenti secondo le modalità previste dal regolamento;
h) instaura rapporti e compie operazioni con organismi finanziari, nonché concede e riceve fideiussioni, contrae mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituiti di credito e società finanziarie, richiede ed utilizza le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu, previa deliberazione del Comitato Esecutivo;
i) stipula i contratti per conto dellAssociazione previa deliberazione del Comitato Esecutivo;
j) dirige il Notiziario dellAssociazione, anche in qualità di direttore responsabile, o propone al Comitato Esecutivo un altro nominativo, nel rispetto delle normative vigenti sulleditoria;
k) riunisce ogni volta che sia necessario il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere al fine di coordinare lattività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti allordine del giorno delle sedute del Comitato Esecutivo.
2. Il Presidente resta in carica quattro anni.
3. Il Comitato Esecutivo può proporre allAssemblea la revoca della carica di Presidente secondo le modalità previste dal regolamento.


Art. 12
(Il Vicepresidente)
1. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri membri e ha funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni del Comitato Esecutivo, la presidenza è momentaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età.
2. Il Comitato Esecutivo può revocare la carica di Vicepresidente secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 13
(Il Segretario)
1. Il Segretario è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri membri. Egli coadiuva il Presidente e il Vicepresidente e svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Indirizzo e dellAssemblea dei Soci;
b) conserva e aggiorna larchivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
c) cura il tesseramento annuale dei Soci;
d) assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
e) firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici.
2. In caso di assenza è sostituito nella redazione dei verbali da persona designata dai presenti.
3. Il Comitato Esecutivo può revocare la carica di Segretario secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 14
(Il Tesoriere)
1. Il Tesoriere è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri membri e svolge le seguenti funzioni:
a) ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Comitato Esecutivo e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà della Sipap;
b) opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati alla Sipap ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sullavere liquido e su eventuali crediti accordati, ad aprire conti correnti anche allo scoperto previa deliberazione del Comitato Esecutivo;
c) provvede alla riscossione delle entrate e ai versamenti;
d) paga le spese correnti entro i limiti della liquidità della associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Presidente ovvero del Comitato Esecutivo;
e) cura i rapporti con i collaboratori esterni nominati dal Comitato Esecutivo al fine di consentire la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e dal regolamento;
f) compila i bilanci preventivo e consuntivo che il Comitato Esecutivo sottoporrà allapprovazione dellAssemblea dei Soci;
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente. Il Comitato Esecutivo può revocare la carica di Tesoriere secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 15
(Consiglio di Indirizzo)
1. Il Consiglio di Indirizzo svolge funzioni consultive e di garanzia delle indicazioni espresse dallAssemblea dei Soci in merito allorientamento politico-professionale e al programma nazionale presentato in occasione di ogni rinnovo dei Consigli Regionali, Provinciali e Nazionale dellOrdine degli Psicologi e dellEnte Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP).
2. Il Consiglio di Indirizzo delibera sulla partecipazione dellAssociazione alle elezioni dellOrdine degli Psicologi, sia nazionale che regionale e provinciale, allEnte Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi e, su proposta del Comitato di Orientamento Programmatico, delibera sui programmi e le liste elettorali.
3. Il Consiglio di Indirizzo è composto da:
a) i membri del Comitato Esecutivo;
b) i soci che svolgano funzione dirigenziale così come previsto dal regolamento;
c) i Soci Onorari.
4. Il Consiglio di Indirizzo elegge tra i suoi membri, con lesclusione di coloro che ricoprono cariche nel Comitato Esecutivo e del Coordinatore del Comitato di Orientamento Programmatico, il Coordinatore e il Vicecoordinatore del Consiglio di Indirizzo.
5. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta lanno o quando sia richiesto da almeno la metà dei suoi membri, su convocazione del Coordinatore che lo presiede. In caso di assenza del Coordinatore è presieduta dal Vicecoordinatore, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. Il Segretario del Comitato Esecutivo svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere lOrdine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Esso è validamente insediato in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi ne fa le veci.

Art. 16
(Comitato di Orientamento Programmatico)
1. Il Comitato di Orientamento Programmatico è composto, di diritto, dai Soci Istituzionali che sono stati registrati nel libro soci, dal Presidente del Comitato Esecutivo e dal Coordinatore del Consiglio di Indirizzo.
2. Ogni Socio Istituzionale è rappresentato dal delegato indicato dallEnte di appartenenza.
3. Il Comitato di Orientamento Programmatico, preso atto degli orientamenti generali indicati dallAssemblea dei Soci, elabora secondo opportunità e propone al Consiglio di Indirizzo i programmi e le liste elettorali. Garantisce inoltre il sostegno alle liste approvate dal Consiglio di Indirizzo.
4. Il Comitato di Orientamento Programmatico elegge tra i suoi membri un Coordinatore e un Vicecoordinatore.
5. Il Comitato di Orientamento Programmatico si riunisce quando ne sia fatta richiesta motivata dal Consiglio di Indirizzo per il tramite del suo Coordinatore, ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. Alla sua convocazione provvede il Coordinatore o, in caso di impossibilità e/o inadempienza, il Vicecoordinatore che lo presiede. In caso di assenza del Coordinatore è presieduta dal Vicecoordinatore, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. Ad ogni riunione il Comitato di Orientamento Programmatico nomina il Segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato medesimo. La convocazione, che deve contenere lOrdine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Esso è validamente insediato in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. Delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi ne fa le veci.

Art 17
(Collegio dei Sindaci)
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dallassemblea anche tra non soci e resta in carica quattro anni. Tali membri sono rieleggibili.
2. I Sindaci vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dellente, esaminano il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto allassemblea. Essi possono assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo.
3. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta lanno o quando sia richiesto da due dei suoi membri, su convocazione del Presidente del Collegio dei Sindaci che lo presiede. La convocazione, che deve contenere la data, l'ora, la sede e lOrdine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il segretario verbalizzante.


TITOLO IV
(Risorse economiche, disposizioni generali e finali)

Art. 18
(Pubblicità dei verbali e delle riunioni)
Tutte le riunioni dellAssemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Sindaci e del Comitato di Orientamento Programmatico sono pubbliche e devono essere verbalizzate su appositi libri, consultabili liberamente dai Soci, in regola con la quota associativa.

Art. 19
(Incompatibilità e rieleggibilità)
1. Sono incompatibili tra di loro i seguenti ruoli:
a) membro del Collegio dei Sindaci con altri organi dellAssociazione;
b) cariche del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Orientamento Programmatico.

Art. 20
(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)
1. Modifiche al presente Statuto e al Regolamento possono essere proposte solo dal Comitato Esecutivo che, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo, le invierà ai Soci.
2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento secondo le modalità di cui all'art. 9, punto 7 del presente statuto.

Art. 21
(Rimborsi spese)
1. Per le cariche sociali sono esclusi medaglie di presenza o indennità se non espressamente deliberati dall'Assemblea.
2. Sono consentiti i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente giustificate se preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 22
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dellAssociazione è costituito:
a) dal fondo sociale;
b) da contributi versati una tantum dai soci destinati ad incrementare il fondo sociale;
c) da elargizioni o sovvenzioni che il Comitato Esecutivo riterrà di accettare;
d) da proventi e iniziative;
e) da riserve formate con utili e da altre riserve accantonate;
f) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dallassociazione e risultante dal libro inventari.

Art. 23
(Entrate dellassociazione)
1. Le entrate dellassociazione sono costituite da:
a) quote sociali versate annualmente dai soci;
b) sovvenzioni e contributi che lAssociazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici;
c) liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
d) proventi derivanti da corsi, seminari, convegni, attività di studi, ricerche e tirocinio;
e) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
f) remunerazione, compensi per servizi resi di qualsiasi carattere compreso quello editoriale;
g) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
h) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.

Art. 24
(Esercizio sociale)
Lesercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art 25
(Destinazione degli utili)
1. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse ovvero essere accantonati in appositi fondi di riserva.
2. E fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili conseguiti.

Art. 26
(Scioglimento dellAssociazione)
1. Lo scioglimento dellAssociazione può avvenire per mancanza di candidature alle elezioni del Comitato Esecutivo e della presidenza ovvero proposto dal Comitato Esecutivo, previa acquisizione del parere favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, con le modalità di cui allart. 9, punto 8. LAssemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori, anche fra i non associati, stabilendone i poteri.
2. Nel caso di proposta di scioglimento dellAssociazione, lAssemblea Generale dei Soci è appositamente convocata dal Presidente almeno trenta giorni prima della data stabilita, con un solo punto allOrdine del Giorno: Scioglimento della Sipap.
3. In caso di scioglimento dellAssociazione il patrimonio sarà devoluto ad una o più istituzioni psicologiche su proposta del Comitato Esecutivo, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo, e approvate dallAssemblea Generale dei Soci, secondo le maggioranze previste dalla legge. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dellAssociazione disciolta.

Art. 27
(Rinvio al Codice Civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.


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