Regolamento Amministrativo Contabile




PREMESSA

In base alle disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 10 febbraio 1996 n. 103 e 30 giugno 1994 N.509, lE.N.P.A.P. si è costituito come Ente di diritto Privato per il quale lattività amministrativa assume unimpostazione aziendalistica.
Nella formulazione del presente Regolamento si è cercato quindi di valorizzare lazione dirigenziale senza pregiudicare lattuazione della gestione amministrativa nel rispetto dei principi e delle norme che devono in ogni modo presiedere allo svolgimento della funzione pur sempre pubblica dellEnte.

Per realizzare tale finalità si è seguito innanzitutto il criterio, sia pur temperato, di introdurre allinterno dellEnte la distinzione tra funzione di direzione politico-amministrativa, propria degli Organi dellEnte, e funzione di gestione amministrativa di pertinenza della Dirigenza.

Secondo tale criterio, peraltro sostanzialmente allineato con i principi introdotti per il settore pubblico dal Decreto Legislativo n. 29 e successive norme di attuazione, alla funzione politico-amministrativa spetta la definizione delle linee di indirizzo gestionale, la programmazione dellattività ed il relativo controllo; alla Dirigenza compete la concreta attuazione dei programmi gestionali, attraverso un più marcato ed autonomo potere di spesa.
Quanto in particolare alle funzioni degli Organi Statutari dellEnte in materia amministrativa quelle relative al Consiglio di indirizzo generale sono definite dallart.7 comma 4 lettere c, d, e, g, h ed l dello Statuto; quelle relative al Consiglio di Amministrazione sono definite dallart.9 comma 2 lettere d, f, g, l, m, n, o, p, q, r, s, del citato Statuto e quelle relative al Presidente sono definite dallart. 11 dello stesso.
Inoltre, fermo restando il potere del Presidente di firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per lEnte, in base al presente Regolamento, in aggiunta ed ad integrazione delle norme citate, si stabilisce che al Direttore (nominato dal Consiglio di Amministrazione in base allart. 9 comma 2 lettera b dello Statuto) spettano le successive fasi della spesa (liquidazione, ordine e pagamento), in attuazione dei piani concernenti le spese ordinarie di gestione.

Riguardo infine allimpostazione del Bilancio economico-patrimoniale, gli schemi utilizzati sono improntati secondo i dettami del bilancio civilistico su indicazione del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato.

I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento di amministrazione e contabilità, nellambito dellautonomia di cui allart. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 509/1994 e di quanto previsto dallart. 16 dello Statuto, stabilisce:
- le norme ed i principi per le rilevazioni contabili e le procedure amministrative relative allacquisizione delle entrate ed allerogazione delle spese;
- il contenuto del Bilancio di previsione, delle note di variazione e del Bilancio consuntivo;
- le procedure contrattuali, lautonomia gestionale ed i connessi controlli.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Lazione amministrativa, finanziaria e contabile dellE.N.P.A.P. è volta ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali dellEnte nel rispetto delle leggi e dei principi di chiarezza, completezza e trasparenza delle esposizioni contabili.
2. Lesercizio finanziario ha durata annuale e coincide con lanno solare.
3. La gestione economico-finanziaria dellEnte deve essere finalizzata ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.

ART. 3 ATTRIBUZIONI IN MATERIA GESTORIA

Nellambito di piani, di decisioni e di programmi, deliberati dal Consiglio di indirizzo generale e dal Consiglio di Amministrazione, e secondo le modalità attuative decise, ai sensi dellart. 11 dello Statuto, dal Presidente, spettano al Direttore, che ne è responsabile, anche in rapporto ai relativi risultati, la direzione del personale ed il coordinamento operativo, finanziario, tecnico ed amministrativo delle attività dellEnte.
Ai funzionari dei centri di responsabilità, in base ai quali è strutturata lorganizzazione dellEnte, compete analoga responsabilità, nei confronti del Direttore, nei limiti delle attribuzioni e dellautonomia gestionale a ciascuno di essi delegate, sulla base dei programmi e dei budget periodici1.

II CONTABILITA E BILANCI, GESTIONE AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

ART. 4 METODO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili sono tenute mediante il metodo della partita doppia applicata al c.d. sistema del reddito, anche mediante lausilio degli strumenti informatici, secondo le forme e le procedure tecniche ritenute più idonee alle finalità, struttura e dimensione dellEnte.

ART. 5 PREDISPOSIZIONE BILANCI - BILANCI TECNICI

Il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone al Consiglio di indirizzo generale, nei termini di cui agli artt. 9 e 18 dello Statuto, il Bilancio di Previsione, i provvedimenti di variazione al Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo. Cura, inoltre, la predisposizione, almeno triennale, del Bilancio Tecnico dei trattamenti previdenziali (artt. 9 e 18 dello Statuto).

ART. 6 BILANCIO CONSUNTIVO - PRINCIPI DI FORMAZIONE

1. Il Bilancio dEsercizio è il documento contabile che ha lo scopo di rappresentare il risultato conseguito nellesercizio ed esporre la struttura e lammontare del patrimonio dellEnte alla fine del periodo considerato.
2. Il Bilancio dEsercizio, redatto in conformità alle vigenti disposizioni impartite dai Ministeri vigilanti, del Codice Civile e dei principi contabili di larga accettazione, in quanto applicabili, è composto dai seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale, nel cui ambito deve essere appostata la riserva legale ed evidenziati i conti separati di cui agli artt. 16 e 17 dello Statuto;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa.
3. I documenti di cui al comma precedente, devono essere corredati da una Relazione sulla Gestione che riferisca sulla situazione e sullandamento della gestione dellEnte, sia sotto laspetto dei risultati raggiunti che sotto quello programmatico.
4. Dovranno inoltre essere allegati:
- Il Rendiconto finanziario composto da:
- Prospetto delle fonti e degli impieghi, nel quale sono evidenziate le Entrate e le Uscite finanziarie originate da tutte le operazioni dellesercizio, raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali;
- Prospetto dei flussi di cassa, nel quale sono rappresentate le Entrate e le Uscite di cassa originate da tutte le operazioni dellesercizio, raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali .
- La Relazione del Collegio dei Sindaci (art. 2429 del c.c.);
- La Relazione di Certificazione dei Revisori contabili di cui allart.2 comma 3 del Decreto Legislativo 509/1994.
5. Principi generali per la formazione del Bilancio consuntivo - Il Bilancio dEsercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423, 2423 bis, 2424-bis, 2425-bis e 2426 del c.c. e, qualora non sufficienti, si farà riferimento, in quanto applicabili, ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o da altri competenti organismi internazionali e ritenuti di larga accettazione.
6. Principi di chiarezza, veridicità e correttezza - Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dellEnte e il risultato economico dellesercizio.
Tutte le voci devono essere riportate nel bilancio nel loro importo integrale, senza operare compensi di partite.
E fatto obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta se quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti.
7. Principio della prudenza - La valutazione delle voci di Bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dellattività.
8. Principio di competenza economica Gli effetti delle operazioni e degli eventi di gestione devono essere attribuiti allesercizio al quale competono economicamente e non a quello in cui si concretizzano i connessi pagamenti ed incassi.
9. Principio di valutazione separata delle voci Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
Non si possono effettuare compensazioni tra perdite presunte relative a taluni elementi patrimoniali, di cui è obbligatoria liscrizione, ed utili sperati afferenti altre poste patrimoniali la cui imputazione non è consentita.
10. Principio della costanza dei criteri di valutazione e della confrontabilità I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio allaltro salvo deroghe consentite in casi eccezionali; in tal caso si ha lobbligo di fornire la motivazione nella Nota Integrativa e di indicarne linfluenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dellesercizio.
Le voci del Bilancio consuntivo di Esercizio devono essere comparate con quelle corrispondenti del Bilancio consuntivo del precedente esercizio. Se tali voci non sono comparabili, quelle relative allesercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e ladattamento o limpossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.
11. Principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica Le operazioni devono essere rappresentate privilegiando la sostanza economica sulla forma giuridica.
Tale principio nel privilegiare la sostanza sulla forma e nel dare la prevalenza al momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione consente il rispetto del principio fondamentale del quadro fedele.

ART. 7 BILANCIO CONSOLIDATO

1. Nellipotesi in cui lEnte detenga, per motivi diversi dallinvestimento finanziario di breve, medio o lungo periodo, partecipazioni, anche non qualificate ai sensi dellart. 2359 del c.c., in una o più società, al bilancio consuntivo dovranno essere allegate, se disponibili, le copie integrali degli ultimi bilanci approvati delle società partecipate.
2. Inoltre, ove lEnte controlli, ai sensi del predetto art. 2359 del c.c., una o più società, al bilancio consuntivo dovrà essere allegata una apposita relazione del Consiglio di Amministrazione, dimostrativa degli indirizzi e delle direttive impartite, e la relazione del Collegio Sindacale.

ART. 8 BILANCIO DI PREVISIONE

1. La gestione finanziaria dellEnte si svolge nel rispetto delle linee guida fissate dal Bilancio di Previsione che deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre (art.9 comma 2 lettera g) ed essere approvato e deliberato dal Consiglio di indirizzo generale entro e non oltre il 30 novembre dellesercizio precedente quello di riferimento (art.7 comma 4 lettera d).
2. Il Bilancio di Previsione costituisce il documento programmatico ed autorizzativo di spesa per i centri di responsabilità, nei limiti da esso previsti.
3. Il Bilancio di Previsione è costituito:
- dal preventivo finanziario
- dai Flussi Finanziari previsionali articolati nel:
- Prospetto delle Fonti e degli Impieghi previsti;
- Prospetto dei flussi di cassa previsti;
- dal Preventivo Economico;
- dal Piano di Impiego dei fondi disponibili (art. 18, comma 3, dello Statuto).
4. Il Bilancio di Previsione deve essere accompagnato:
- dalla relazione del Consiglio di amministrazione dellEnte in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dellazione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono state quantificate le previsioni di bilancio, i motivi delle variazioni proposte alle previsioni dellanno in corso;
- dalla relazione del Collegio Sindacale;
- da tutte le altre informazioni ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del Bilancio con specifico riferimento agli obiettivi programmati.

ART. 9 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Eventuali variazioni al bilancio di previsione che si renderanno necessarie, o comunque opportune, sono deliberate con la stessa procedura adottata per lapprovazione del Bilancio Preventivo.
2. Per le spese aventi natura non obbligatoria non possono essere assunti impegni in eccedenza agli stanziamenti di Bilancio fino a quando le note di variazione non siano state approvate dal Consiglio di indirizzo generale, salvo quanto previsto dal successivo arti. 14, comma 2.
3. Per le spese di cui al precedente comma 2 e per le spese obbligatorie, impegnate per importi eccedenti le relative dotazioni, resta fermo comunque lobbligo di variare il Bilancio di Previsione. Qualora eccezionalmente, per motivate ragioni, non si sia potuto procedere alla variazione del Bilancio le eccedenze di impegno dovranno essere appositamente sanate dal Consiglio di indirizzo generale in sede di deliberazione del relativo consuntivo.
4. Il Bilancio di previsione e le relative variazioni sono esecutive ai sensi e per gli effetti dellart. 3, comma 3 del Decreto Legislativo N. 509/1994 (approvazione da parte dei Ministeri vigilanti).

ART. 10 TERMINI DI PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO, DEL BILANCIO PREVENTIVO E RELATIVE VARIAZIONI

1. I termini ultimi di approvazione da parte del Consiglio di indirizzo generale del Bilancio consuntivo e del Bilancio di Previsione, con il relativo piano di impiego dei fondi disponibili, sono rispettivamente il 31 maggio dellesercizio successivo ed il 30 novembre dellesercizio precedente quello di riferimento.
2. Per consentire il tempestivo svolgimento dei connessi adempimenti e al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al precedente comma 1, la Direzione Generale predispone la bozza dei relativi documenti contabili, per lesame da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di norma rispettivamente entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre. I documenti contabili, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere trasmessi al Collegio Sindacale di norma 30 giorni prima della riunione fissata per il Consiglio di indirizzo generale e comunque non oltre il 30 aprile ed il 31 ottobre.
3. I provvedimenti di variazione ai Bilanci preventivi devono essere predisposti dalla Direzione, per lesame da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di norma entro il 30 ottobre. I documenti contabili, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere trasmessi al Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della riunione fissata per il Consiglio di indirizzo generale.

ART. 11 SPESE IMPREVISTE

1. Nel Bilancio Preventivo dellEnte è iscritta, separatamente, una voce di costo per spese impreviste e per maggiori spese che potranno rivelarsi necessarie durante lEsercizio. Lammontare di tale posta non può superare il 5% delle spese per servizi e consumi iscritte in Bilancio.
2. Le imputazioni al detto conto di costo sono disposte dal Direttore, su indicazione del Presidente, e portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.

ART. 12 INESIGIBILITÀ DEI CREDITI

I crediti dellEnte possono essere contabilmente ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che lazione di recupero sia palesemente ritenuta non conveniente da parte del Consiglio di Amministrazione, a seguito di comparazione tra limporto del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per lazione di recupero dello stesso, in relazione anche allo specifico rischio di realizzabilità. ovvero sia stata deliberata apposita specifica transazione da parte del predetto Organo.

ART. 13 ACCERTAMENTO E VIGILANZA SULLE ENTRATE

1. Sulla base del Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio di indirizzo generale, il Direttore assegna periodicamente i budgets di entrata ai singoli centri di responsabilità.
2. Trimestralmente il Direttore predispone apposito rendiconto sulla gestione delle entrate che sottopone allesame del Consiglio di Amministrazione.
3. I Centri di responsabilità funzionalmente competenti allacquisizione delle entrate curano, in relazione alle proprie attribuzioni ed al programma di attività preventivamente definito, che laccertamento e la riscossione siano fatti tempestivamente ed integralmente. Essi non possono accedere a richieste di transazioni su somme dovute allEnte; eventuali provvedimenti in tal senso sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, una volta valutati il rischio specifico di realizzabilità del credito e la convenienza dellEnte ad un accordo transattivo.
4. I documenti di incasso sono costituiti dalle ricevute di incasso emesse a seguito di versamenti diretti e di versamenti di assegni bancari, circolari e simili nonchè dalle lettere contabili di accredito che gli enti incaricati della riscossione (aziende di credito, Amministrazione postale, , ecc..) trasmettono di volta in volta e che, dopo verifica da parte dei competenti Centri di responsabilità dovranno essere tempestivamente (e comunque entro 60 giorni dal ricevimento) acquisiti nella contabilità dellEnte.

ART. 14 COMPETENZE IN MATERIA DI SPESE

1. Il Consiglio di Amministrazione:
a) sulla base del Bilancio Preventivo e del piano di impiego dei fondi disponibili approvati dal Consiglio di indirizzo generale, dispone gli impieghi dei fondi e gli investimenti patrimoniali.
b) cura la predisposizione di piani analitici concernenti gli interventi straordinari di gestione ed i relativi budgets, nonché gli eventuali provvedimenti di variazione degli stessi ed autorizza le relative spese;
c) dispone semestralmente la verifica in ordine alla realizzazione dei suindicati piani di interventi straordinari e di quelli di cui al successivo punto 3.b. sulla base di appositi rendiconti presentati dal Direttore;
d) cura, nella specifica veste di azionista, i rapporti con le società controllate e/o collegate, esercitando alloccorrenza il potere di direttiva e/o di controllo nei confronti degli Organi volitivi e direttivi di esse. In particolare il controllo va esercitato nei casi di conferimento di incarichi di gestione di affari propri dellEnte. Provvede a riportare nellapposita voce del Bilancio gli utili di esercizio acquisiti ed ad erogare le somme occorrenti al ripianamento di eventuali perdite;
e) delibera in ordine alle prestazioni previdenziali e assistenziali dellEnte;
f) sulla base del Bilancio di Previsione approva, su proposta del Direttore, sentiti i Centri di responsabilità, appositi periodici piani analitici concernenti le spese ordinarie di gestione ed i relativi budgets, nonché gli eventuali provvedimenti di variazione agli stessi, intendendosi per spese ordinarie quelle da sostenere per il normale mantenimento e miglioramento dei livelli di produttività ed efficienza dellEnte.
2. Il Presidente dellEnte autorizza le spese straordinarie ed urgenti, sottoponendole a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta successiva. Decide le modalità attuative dei piani, decisioni e programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Indirizzo Generale.
3. Il Direttore:
a) previo confronto con i Centri di responsabilità, formula le proposte relative ai piani periodici analitici concernenti le spese ordinarie di gestione ed i relativi budgets. Una volta approvati i piani relativi alle spese di gestione, assegna i relativi budgets ai singoli predeterminati Centri di responsabilità;
b) autorizza, con appositi specifici provvedimenti, le spese ordinarie di gestione nei limiti dei budgets assegnati; di regola tali provvedimenti sono proposti dai Centri di responsabilità;
c) in caso di urgenza, può autorizzare spese ordinarie per un ammontare superiore al relativo budget; in tale ipotesi nel provvedimento dovranno essere indicati i motivi di urgenza che giustificano la decisione adottata; i provvedimenti in questione sono sottoposti a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
d) per soddisfare urgenti esigenze in materia di spese straordinarie, propone al Presidente dellEnte il relativo provvedimento autorizzativo da assumere ai sensi del precedente punto 2.
e) previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare i singoli Centri di Responsabilità ad assumere provvedimenti autorizzativi di spese ordinarie previste nel budget assegnato a ciascuno di essi , predeterminando limiti per valore e per materia.

ART. 15 - REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

1. In sede di predisposizione delle proposte concernenti i piani di spesa di cui al precedente art. 14, gli Uffici competenti richiedono allUfficio Amministrativo la verifica della capienza della singola voce di spesa di cui al Bilancio Preventivo.
2. Per le proposte di spese non comprese nei piani suindicati, è necessario acquisire preventivamente lapposita prenotazione sulle voci relative da parte dellUfficio Amministrativo.
3. Per gli impegni di spesa assunti deve essere richiesta, da parte del Responsabile, o, in mancanza, dal funzionario competente da questi indicato, la registrazione in contabilità. Prima di eseguire la registrazione lUfficio Amministrativo verifica:
a) che il provvedimento di spesa sia stato emesso dagli Organi Statutari o dal Direttore o, in caso di impedimento di questultimo, da un suo delegato preventivamente autorizzato ;
b) lappropriata imputazione alla voce di spesa;
c) lesistenza della disponibilità sulla pertinente voce di spesa.
4. Per le richieste di registrazione non ritenute regolari a seguito dei riscontri di cui sopra, devono essere esperite le necessarie azioni per ottenerne la regolarizzazione. Se la disponibilità sulla voce di spesa è carente, e trattasi di spesa obbligatoria, lUfficio Amministrativo procede alla registrazione provvedendo ad annotare limporto ai fini della successiva regolarizzazione attraverso apposita nota di variazione al bilancio; se trattasi di spesa non obbligatoria la registrazione è sospesa in attesa della nota di variazione di cui all art. 9 comma 2 del presente regolamento.

ART. 16 LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. La liquidazione della spesa consiste nella determinazione dellesatto importo dovuto e del soggetto creditore ed è effettuata, sulla base dei titoli e documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, dallUfficio competente, il quale fornisce tempestivamente gli occorrenti dati allUfficio Amministrativo per la contabilizzazione.
2. Il pagamento delle spese è ordinato mediante lemissione di mandati numerati in ordine progressivo; essi sono firmati dal Responsabile Amministrativo congiuntamente al Direttore o dai loro delegati preventivamente autorizzati.
3. Ad ogni mandato va allegata:
- la documentazione comprovante la regolarità della spesa;
- per le opere, le forniture e i servizi di importo superiore a 1.000 EURO, una apposita dichiarazione, rilasciata dal Responsabile del Settore richiedente di cui allart. 17, attestante la rispondenza delle opere, forniture e servizi di carattere non continuativo alle specifiche contrattuali e il loro regolare funzionamento alla data di consegna;
- lannotazione degli estremi dellatto di impegno.
Il mandato di pagamento e la copia con gli estremi della contabilizzazione, nonché la relativa documentazione, vanno conservati per almeno dieci anni.

ART. 17 SERVIZIO DI CASSA INTERNO

1. Per esigenze di funzionamento è autorizzata la costituzione di un fondo di cassa interno, per un ammontare predeterminato dal Consiglio di Amministrazione, reintegrabile su periodica rendicontazione delle spese sostenute.
2. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del cassiere responsabile (di seguito denominato Economo-Tesoriere), individua la tipologia delle spese effettuabili e dispone lammontare massimo di ogni singola spesa.
3. Le singole richieste di utilizzazione sono autorizzate dai competenti responsabili di ciascun Centro.
4. Per le spese effettuate con lutilizzo del fondo di cassa interno, il Direttore verifica, per la successiva rendicontazione al Consiglio di Amministrazione, la regolarità della documentazione e della spesa al momento della presentazione del rendiconto da parte dellEconomo-Tesoriere per le operazioni di reintegro del fondo stesso e, in ogni caso, trimestralmente.

ART. 18 LIBRI ED ALTRE SCRITTURE CONTABILI

1. LEnte deve tenere i seguenti libri e scritture contabili:
a) il Libro Giornale, da tenere in conformità degli artt. 2215 e 2216 del Codice Civile. Il Libro Giornale accoglie cronologicamente le operazioni di gestione dellEnte. Esse devono essere rilevate entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro manifestazione. Le operazioni di ciascun esercizio (escluse quelle c.d. di assestamento e di chiusura) devono essere stampate sul libro giornale entro il termine di presentazione, al Consiglio di Amministrazione, della bozza definitiva del bilancio consuntivo dellesercizio alle quali si riferiscono. Tale libro, prima di essere posto in uso, deve essere soggetto a bollatura iniziale.
b) i partitari dei conti, necessari per la tenuta di unordinata contabilità, predisposti sulla base del piano dei conti scelto dallEnte. Su di essi sono classificati, in gruppi omogenei predeterminati, i valori rappresentanti gli stessi fatti desterna gestione rilevati cronologicamente nel libro giornale.
c) il libro degli inventari, da tenere in conformità agli artt. 2215 e 2217 del Codice Civile. Il libro degli inventari accoglie le annotazioni di tutti gli elementi che costituiscono il patrimonio dellEnte esistente in un determinato istante. Esso pertanto consente di conoscerne in un determinato momento la composizione qualitativa e quantitativa. Il libro degli inventari deve essere redatto allinizio dellesercizio e successivamente ogni anno; prima di essere posto in uso deve essere bollato inizialmente.
d) Il registro dei cespiti, nel quale devono essere indicati , per ciascun bene (identificato anche da un codice alfanumerico) , l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni e le svalutazioni, il fondo di ammortamento al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento applicato nel periodo d'imposta, la quota annuale d'ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo, nonché la scadenza della garanzia fornita dal produttore e/o venditore e delleventuale contratto di assistenza.
e) il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, da tenere in conformità alle regole del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia. In esso sono annotate le deliberazioni delle adunanze degli amministratori. Prima di essere posto in uso, deve essere bollato inizialmente.
f) il libro delle riunioni del Consiglio di indirizzo generale. In esso sono annotate le deliberazioni delle adunanze del Consiglio di indirizzo generale. Prima di essere posto in uso, deve essere bollato inizialmente.
g) il libro delle riunioni del Collegio dei Sindaci, da tenere in conformità alle regole del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, ove sono annotate le riunioni del Collegio dei Sindaci. Prima di essere posto in uso, deve essere bollato inizialmente.
h) il libro matricola ed il libro paga, tenuti in conformità alle disposizioni della legislazione sul lavoro.
Nel libro matricola sono iscritti, nellordine cronologico di loro assunzione in sevizio e prima dellammissione al lavoro, tutti i lavoratori dipendenti. In esso devono risultare per ciascun dipendente il numero dordine discrizione, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la data di immissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale egli altri dati di valenza previdenziale e fiscale previsti dalla legge.
Il libro paga deve indicare per ogni dipendente, il cognome, il nome ed il numero di matricola, il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno con indicazione delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro o sotto altra forma.
I libri devono essere sottoposti a vidimazione da parte dellIstituto Assicuratore.
i) il registro degli infortuni, nel quale sono annotati tutti gli eventi infortunistici che coinvolgono il personale dipendente dellEnte. Lo scopo è di comunicare notizie che possano essere utili per la necessaria prevenzione degli incidenti sul lavoro. Ogni sede di lavoro deve essere dotata di un registro degli infortuni. Esso deve essere vidimato dallAutorità Sanitari competente per territorio.
j) i registri e ogni altra documentazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
k) i registri di protocollo, nei quali sono annotati, anche attraverso lutilizzo di procedure informatiche, gli estremi di tutta la corrispondenza, distintamente, ricevuta e inviata dallEnte.

ART. 19 ARCHIVI DOCUMENTALI E INFORMATICI

I singoli centri di responsabilità, nei limiti delle attribuzioni e dei compiti a ciascuno di essi assegnati, hanno lobbligo di adottare e/o sottoporre al Direttore, per la proposizione ai competenti Organi Statutari per la relativa approvazione, ogni misura e/o provvedimento ritenuto idoneo alla:
a) ordinata conservazione, per un periodo di almeno dieci anni, degli atti e dei documenti ufficiali in loro possesso, prevedendo accortezze e modalità tecniche particolari per il fascicolo personale delliscritto allEnte, che, in ogni caso, dovrà essere custodito per almeno dieci anni, rispettivamente, dopo il decesso dello stesso o, nel caso di prestazione pensionistica ai superstiti, dopo il termine dellerogazione della stessa in favore dellultimo beneficiario;
b) sicurezza e conservazione dei dati informatici in loro possesso, anche mediante lutilizzo di password di accesso, luso di programmi di protezione dai c.d. virus informatici e la predisposizione, con cadenza non superiore a quella quindicinale (o quella più breve stabilita dal Direttore nei casi di necessità o urgenza), di copie magnetiche di tali dati: per i dati concernenti le posizioni contributive e previdenziali degli iscritti le copie (unitamente alla stampa complessiva degli estratti conto di tutti gli iscritti allEnte, quale risultano alla fine del periodo amministrativo precedente, da effettuarsi annualmente successivamente allapprovazione del bilancio consuntivo) verranno separatamente conservate presso la sede dellEnte.
c) costante e corretta applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di acquisizione, conservazione e trattamento dei dati personali, secondo le specifiche attuative fornite dal Direttore, su indicazione del Presidente, nel rispetto delle linee guida decise dal Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento alla questione recata sub c) si rende necessario garantire il puntuale rispetto della disciplina dettata dalla L. 675/96.
In particolare:
aa) le finalità del trattamento dei dati personali sono esclusivamente quelle relative alladempimento degli obblighi istituzionali dellEnte, così come prescritti dalle norme di legge, di statuto e di regolamento;
bb) i dati personali devono essere adeguatamente protetti da perdita, distruzione, illecito accesso, o trattamento non consentito e non conforme alle finalità di raccolta. Ogni banca dati usufruibile su supporto cartaceo o apparecchiature informatiche in dotazione allEnte deve essere esclusivamente consultata per esigenze correlate alle finalità proprie del trattamento;
cc) in relazione al punto precedente è fatto divieto a chiunque di autorizzare o procedere a consultazioni, estrazioni, elaborazioni, o copie di tali banche dati, in qualsiasi modalità, finalizzate anche alla esportazione dei contenuti delle stesse se non per adempiere ad obblighi di legge, statuto, regolamento, o in esecuzione di contratti o di accordi associativi stipulati nellinteresse nellEnte;
dd) le informazioni afferenti alla posizione anagrafica, assicurativa o contributiva delliscritto possono essere date solo allinteressato, positivamente identificato, od a persona diversa, purchè munita di specifica delega scritta da parte dell'interessato corredata da fotocopia di un valido documento di identità. In caso di possibilità di accesso telematico agli stessi dati, le prescrizioni di cui al periodo precedente saranno garantite attraverso lutilizzo di codice personale segreto di identificazione;
ee) allo scopo di prevenire comportamenti illeciti in ordine al trattamento dei dati personali comprese la comunicazione e la diffusione degli stessi, laccesso agli archivi informatici deve essere gestito esclusivamente attraverso password di interconnessione non comunicate a terzi che consentano, inoltre, di identificare lutente incaricato che ha proceduto allaccesso.
Nellipotesi che il servizio di elaborazione e trattamento dei dati informatici concernenti le posizioni contributive e previdenziali degli iscritti sia svolto da società esterne, il relativo contratto dovrà prevedere lobbligo, per le stesse, di rispettare le disposizioni sopra richiamate in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 675/96 e di predisporre le predette copie magnetiche , con la cadenza e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e specificate nello stesso contratto, che dovranno, in ogni caso, essere depositate e conservate separatamente presso la sede dellEnte.

III - PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I TIPOLOGIE CONTRATTUALI

ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha piena autonomia negoziale ai sensi del D.Lgs. 509/94, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.
2. Per l'esecuzione di opere, per l'acquisizione di beni e per la fornitura di servizi in genere, lEnte, secondo criteri di natura privatistica, adotta le seguenti procedure :
- licitazione privata
- trattativa privata
- procedura in economia
- contrattazione diretta

ART. 21 LICITAZIONE PRIVATA

1. La licitazione privata è una modalità di gara nell'ambito della quale possono presentare offerte solo soggetti invitati dall'Ente, e può essere utilizzata quando l'importo complessivo stimato della gara è superiore a 200.000 EURO, ovvero quando il Consiglio con motivato provvedimento ne ravvisi lopportunità.
2. Essa ha luogo mediante l'invio, ai soggetti ritenuti idonei (scelti dal Consiglio d'Amministrazione, di norma, in un numero non inferiore a cinque, all'interno dell'Albo di cui allart. 25 - se predisposto o, eccezionalmente, anche tra quelli di comprovata notorietà e professionalità), di uno schema in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali del contratto con l'invito a restituirlo, con l'indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base ove questo sia stato determinato, in busta chiusa e sigillata, nel giorno stabilito per la gara. Entro la stessa data, a pena di esclusione, devono essere versati il deposito cauzionale provvisorio o presentate la fideiussione o la polizza assicurativa eventualmente previsti ai sensi dellart. 26.
3. La licitazione privata potrà anche essere preceduta dalla pubblicazione, su due o più quotidiani a divulgazione nazionale, di un bando di gara contenente gli estremi del contratto e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione (che non potrà essere inferiore a 40 giorni riducibili a 20 per ragioni durgenza - dalla data di pubblicazione del bando2), affinché qualsiasi fornitore interessato possa chiedere di essere invitato alla gara.
4. Nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera d'invito (da spedirsi mediante r.a.r. almeno 40 giorni prima riducibili a 20 per ragioni durgenza) il Consiglio di Amministrazione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione, sulla base dei seguenti criteri, che debbono essere precisati nel bando di cui al comma 3 e nella lettera dinvito:
I) per i contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'Ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nella lettera d'invito;
II) per i contratti dai quali deriva una spesa per l'Ente:
II a) al prezzo più basso, oppure secondo una delle modalità previste dallart. 27. Nel caso che il prezzo più basso risulti da più offerte, la scelta avverrà tenuto conto anche dei criteri di cui al punto II b).
Se per un determinato contratto alcune offerte dovessero risultare basse in modo anomalo rispetto alla prestazione oggetto dello stesso, lEnte richiede allofferente le necessarie giustificazioni e, se non ritenute valide, lo esclude dalla gara: le predette giustificazioni possono fondarsi esclusivamente sulleconomicità del procedimento di costruzione e fabbricazione o delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode lofferente o sulloriginalità del progetto elaborato.
Sono in ogni caso da considerare anomale le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte quelle ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato allunità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.
II b) al prezzo economicamente più conveniente. Tale criterio viene seguito per l'acquisto di prodotti che presentano un elevato grado di fungibilità (es: arredi, macchine da scrivere, elaboratori, fax, fotocopiatrici, ecc.). La scelta del prodotto più conveniente avviene sulla scorta di elementi diversi oltre il prezzo e cioè: termine di esecuzione e di consegna, costo di utilizzazione, rendimento, qualità, servizio post-vendita, assistenza tecnica. In tal caso, nella lettera dinvito devono essere indicati, in ordine decrescente dimportanza, tutti i criteri di cui si prevede lapplicazione3.
5. Qualora non siano state presentate almeno tre offerte, si procederà all'espletamento di una nuova gara.
6. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui allart. 2359 del codice civile4.

ART. 22 TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata è una modalità di gara nell'ambito della quale l'Ente consulta almeno cinque soggetti ritenuti idonei (scelti dal Consiglio d'Amministrazione, all'interno dell'Albo di cui allart. 25 - se predisposto o, in mancanza, tra quelli conosciuti o segnalati per la particolare notorietà e professionalità), negozia con gli stessi i termini del contratto e acquisisce le offerte in busta chiusa e sigillata, ed è utilizzabile, di norma, quando limporto stimato della gara è compreso tra 15.000 e 200.000 EURO. LEnte fissa il termine entro il quale devono essere versati, a pena di esclusione, il deposito cauzionale provvisorio o presentate la fidejussione o la polizza assicurativa eventualmente previsti ai sensi dellart. 26.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina una apposita Commissione, di tre persone, della quale faranno parte obbligatoriamente il Direttore (o chi per esso) e due Consiglieri scelti di volta in volta, che procederà alla verifica delle offerte e alla redazione di una relazione esplicativa delle stesse, da rimettere allesame del Consiglio di Amministrazione per laggiudicazione, salvo che lo stesso abbia delegato laggiudicazione al Presidente.
3. Laggiudicazione avviene sulla base dei criteri indicati nel quarto comma dellart. 21.
4. Qualora non siano state presentate almeno tre offerte, si procederà all'espletamento di una nuova gara.
5. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui allart. 2359 del codice civile5.

ART. 23 PROCEDURA IN ECONOMIA

1. La procedura in economia è una modalità di acquisizione di beni e servizi utilizzabile, di norma, per gli acquisti ordinari di importo inferiore a 15.000 EURO, quando per la natura del servizio o del bene da acquisire sia impossibile o palesemente inopportuno il ricorso alle precedenti procedure di acquisizione.
2. LUfficio che necessita di una prestazione esterna o di un bene non in possesso dellEnte predispone una richiesta scritta di fornitura di materiali e/o di prestazioni di servizi.
3. La richiesta, datata e sottoscritta dal relativo Responsabile, è trasmessa allEconomo-Tesoriere che contatta almeno tre fornitori (o anche in numero inferiore, se lurgenza della fornitura lo richiede, previa autorizzazione del Direttore) scelti, per gli acquisiti di importo superiore a 1.000 EURO, tra quelli iscritti nellAlbo dei fornitori dellEnte, acquisendo i relativi preventivi scritti.
4. Lesame dei preventivi è effettuato, congiuntamente, dal Direttore, dal Responsabile richiedente e dallEconomo-Tesoriere: il relativo verbale, contenente i motivi della scelta suggerita, è sottoposto al Presidente per laggiudicazione, secondo il metodo cui al punto II b) del quarto comma dellart. 21. Per importi inferiori a 5.000 EURO provvede il Direttore con propria determinazione.
5. Degli acquisiti effettuati deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.
6. Per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 EURO per i quali non sia possibile, per ragioni di comprovata necessità o urgenza e/o pericolo alle persone e/o ai beni, il ricorso alla procedura sopra esposta o la stessa sia palesemente inutile, per avere i beni un prezzo imposto sul mercato (es: libri, giornali, valori bollati, biglietti per il trasporto pubblico, ecc.), il Direttore autorizza la spesa, informandone il Presidente con cadenza quindicinale.

ART. 24 CONTRATTAZIONE DIRETTA

1. La contrattazione diretta è una modalità di acquisizione di beni e servizi, alternativa alle precedenti, consentita, per qualsiasi importo, quando la natura del servizio o del bene da acquisire o lurgenza della fornitura lo richieda.
2. Il ricorso a tale tipologia di acquisizione dovrà essere preventivamente autorizzata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, che dovrà indicare i motivi che determinano tale decisione e le relative modalità attuative, con particolare riferimento al prezzo massimo, alla durata del contratto, alle caratteristiche del bene o del servizio da acquisire, al termine entro il quale concludere la procedura.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina una apposita Commissione, di tre persone, della quale faranno parte obbligatoriamente il Presidente, il Direttore (o chi per esso) e un Consigliere scelto di volta in volta, che procederà alla trattativa e alla redazione di una dettagliata relazione esplicativa della stessa, da rimettere allesame del Consiglio di Amministrazione per leventuale deliberazione in ordine alla conclusione del contratto. Nellipotesi in cui le trattative si protraggano oltre due mesi dalla data di nomina della Commissione, la stessa redigerà la relazione di cui sopra con cadenza mensile.
4. Il Consiglio di Amministrazione, anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, può revocare la nomina e non dare ulteriore corso alle trattative, quando ritenga ciò necessario nellinteresse dellEnte, o concedere proroghe al detto termine, in caso di giustificato motivo.

ART. 25 ALBO DEI FORNITORI DELLENTE

1. LAlbo dei fornitori dellEnte è un elenco, suddiviso per categorie merceologiche omogenee di beni e servizi, contenente i nominativi dei soggetti che lEnte dovrà contattare per lespletamento delle procedure contrattuali previste dai precedenti articoli del presente titolo. Quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile lutilizzazione dellAlbo, sono ammessi a partecipare alle procedure contrattuali anche i soggetti non iscritti, purchè dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma: in tale caso, gli stessi sono iscritti automaticamente nellalbo. LAlbo è tenuto a cura dellEconomo-Tesoriere.
2. In fase di prima formazione dellAlbo, al fine di sollecitare le richieste discrizione, lEconomo-Tesoriere propone alla firma del Direttore apposita nota informativa, con accluso il modello di domanda e lelenco della documentazione necessaria, da inviarsi, con r.a.r., entro tre mesi dallentrata in vigore del presente regolamento a tutti i soggetti conosciuti o segnalati per la particolare notorietà e professionalità nel rispettivo settore merceologico, con linvito a presentare le richieste entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della predetta nota. Entro un mese dalla scadenza del predetto termine, lEconomo-Tesoriere presenta al Direttore una dettagliata relazione contenente lesame delle richieste pervenute e motivati pareri in ordine alla presenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti previsti dal terzo e quarto comma. Sulla base di tale relazione, il Direttore predispone, per il successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione, la bozza dellAlbo.
3. Possono essere iscritti nellAlbo dei fornitori dellEnte6:
a) le imprese individuali, anche artigiane
b) le società commerciali
c) le società cooperative
d) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortili ai sensi dellart. 2615-ter del c.c., tra i soggetti di cui alle precedenti lettere
e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lg.vo 23/7/1991 n. 240
in possesso dei requisiti di cui al 4° comma, che presentino apposita domanda, corredata della documentazione richiesta, entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, al fine delliscrizione con decorrenza dal primo gennaio dellanno successivo.
4. Sono requisiti indispensabili per liscrizione7:
a) non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o condizioni equivalenti (da comprovare con la presentazione di un certificato di iscrizione al R.E.A. rilasciato dalla competente sede territoriale della C.C.I.A.A.);
b) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i connessi adempimenti in materia di contributi sociali (da comprovare con la presentazione di una attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla competente sede INPS o da Organo equivalente per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia);
c) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte dirette ed I.V.A. e i conseguenti adempimenti (da comprovare mediante la produzione di fotocopie delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, corredate dalle attestazioni delle avvenute presentazioni e dei relativi versamenti, se dovuti, o documentazione equivalente per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia);
d) essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria (da comprovare mediante i bilanci degli ultimi tre anni corredati della relazione di certificazione, ove prevista e da qualsiasi ulteriore documentazione che il Consiglio di Amministrazione dovesse ritenere utile anche con riferimento alle differenti categorie merceologiche);
e) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità e serietà professionale: per i soggetti diversi dalle persone fisiche il requisito deve essere posseduto dallamministratore unico o delegato.
Per gli imprenditori individuali e le società di persone aventi un capitale netto inferiore a 25.000 Euro, la documentazione di cui ai precedenti punti b), c) ed d) potrà essere anche sostituita da apposita dichiarazione resa sotto personale responsabilità: è fatto salvo il diritto dellEnte di richiedere, in tutto o in parte, lindicata documentazione, ove ne ravvisi lopportunità, anche in un momento successivo alliscrizione.
La mancanza o il venir meno di uno o più dei predetti requisiti comporta la non ammissibilità della domanda o, per i soggetti già iscritti, la cancellazione dallAlbo: per questultimi, la documentazione probatoria di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta entro il 30 settembre di ciascun triennio successivo allanno di iscrizione. In caso di aggiudicazione della fornitura, il soggetto dovrà obbligatoriamente, entro 7 giorni, attestare, sotto personale responsabilità, la persistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti.
5. LEconomo-Tesoriere, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle domande pervenute e della documentazione acquisita, propone al Direttore, al fine della successiva sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, lelenco delle proposte di ammissione e di cancellazione, nonché la creazione, laccorpamento e leliminazione di una o più categorie merceologiche.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a quanto previsto al precedente punto di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno.

CAPO II NORME COMUNI

ART. 26 PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Non possono essere stipulati più contratti per lo stesso oggetto, se non per ragioni di necessità e urgenza, da indicare dettagliatamente nel provvedimento di aggiudicazione.
2. I contratti non possono contenere clausole che prevedano il loro rinnovo tacito, se non previa determinazione del Consiglio di Amministrazione, al quale dovranno essere sottoposti per tempo ai fini delleventuale disdetta.
3. Previa determinazione del Consiglio di Amministrazione, il deposito cauzionale può essere richiesto, a titolo provvisorio, ai concorrenti in gara nelle procedure di licitazione privata e trattativa privata, a garanzia della concretezza dellofferta e del regolare e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, per limporto indicato nelle lettere dinvito di cui agli artt. 21 e 22. A seguito della gara, al concorrente aggiudicatario è richiesta la trasformazione del deposito da provvisorio in definitivo (con conseguente versamento integrativo, se dovuto) a garanzia del contratto da eseguire; agli altri concorrenti vengono restituiti i rispettivi depositi. Il deposito definitivo, di ammontare non inferiore al 5% dellimporto dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto del contratto, può essere prestato anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da primari istituti di credito o compagnie assicuratrici. I depositi di cui al presente comma sono infruttiferi.
4. La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla data dellaggiudicazione: qualora laggiudicatario non provveda entro il predetto termine, lEnte può disporre la decadenza dellaggiudicazione e procedere allespletamento di una nuova gara, con rivalsa del danno eventualmente subito sul deposito cauzionale provvisorio costituito dallaggiudicatario.
5. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge, il contratto può assumere:
a) la forma pubblica, se stipulato con rogito notarile;
b) la forma di scrittura privata, se con atto firmato dal contraente e dal Presidente dellEnte, o, esclusivamente per la procedura in economia di cui allart. 23, per corrispondenza secondo luso del commercio.
6. Le spese per la stipula e la registrazione del contratto sono interamente a carico del contraente, che è tenuto a versarle allEnte entro 5 giorni dalla richiesta o, per quelle di registrazione, nei termini di legge.
7. Salvo che non sia diversamente previsto, è fatto divieto al terzo contraente di cedere, in tutto o in parte, il contratto o di avvalersi, per la sua esecuzione, dellopera di soggetti che non ne siano parti.

ART. 27 ULTERIORI CRITERI DI SCELTA IN BASE AL PREZZO

1. Gli ulteriori criteri di scelta in base al prezzo sono8:
a) metodo del confronto con la media;
b) metodo del confronto con la media finale;
c) metodo del confronto con la media parziale.
2. Nellipotesi di cui al punto a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione stabilisce preventivamente e trascrive in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. Conclusa lacquisizione delle offerte, si procede allapertura della scheda segreta: sono escluse le offerte che risultino, rispettivamente, inferiori o superiori a detti limiti e, successivamente, si effettua la media delle offerte rimaste in gara. Risulta vincente lofferta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso di equidistanza laggiudicazione viene effettuata a favore dellofferta che più si avvicina alla media per eccesso. Quando sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, laggiudicazione è effettuata a favore dellunico concorrente.
3. Nellipotesi di cui al punto b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione stabilisce preventivamente e trascrive in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. Conclusa lacquisizione delle offerte, si procede allapertura della scheda segreta: sono escluse le offerte che risultino, rispettivamente, inferiori o superiori a detti limiti e, successivamente, si effettua la media delle offerte rimaste in gara e si media il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso. Risulta vincente lofferta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto a tale media. Quando sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, laggiudicazione è effettuata a favore dellunico concorrente.
4. Nellipotesi di cui al punto c) del comma 1, successivamente allacquisizione delle offerte, si forma la graduatoria di tutte quelle ammesse: vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero pari, e del 50 per cento arrotondato allunità superiore, se in numero complessivo dispari. Laggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato lofferta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media così determinata.

IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 28 SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Sono considerate spese di rappresentanza quelle per le quali lEnte, in conformità ai propri fini istituzionali ha necessità di manifestare, sostenere o promuovere la propria immagine o lattività svolta allesterno, attraverso le modalità specificate al successivo comma.
2. In relazione a quanto previsto nel punto precedente, lEnte potrà prevedere nel Bilancio preventivo oneri connessi a:
a) spese di ristorazione in occasione di incontri di lavoro del Presidente o del Direttore, con personalità estranee allEnte, quando questo comportamento possa contribuire allinstaurazione di fattivi rapporti di collaborazione con i predetti soggetti;
b) spese di ospitalità in occasione di visite presso lEnte di autorità e componenti di missioni italiane o straniere;
c) spese per eventi o ricorrenze che riguardino personalità esterne allEnte, componenti degli organi collegiali o i dipendenti;
d) spese per omaggi, anche in occasione di particolari ricorrenze e delle festività natalizie e pasquali, da donare a personalità italiane o straniere o a collaboratori dellEnte di particolare prestigio o che si siano distinti per la particolare dedizione alle finalità dellEnte, oppure in occasione di manifestazioni o di visite compiute allestero dai rappresentanti dellEnte.
3. E vietato ricomprendere fra le spese di rappresentanza oblazioni o beneficenza.

Note al testo

1 La disposizione del presente articolo risulta in linea anche con quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (pubblicato nelal G.U. 6/2/93 n. 30 S.O.) concernente Razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, riportata, per estratto, nella documentazione allegata al presente regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 14 (indirizzo politico-amministrativo), 17 (funzioni dei dirigenti) e 20 (verifica dei risultati).

2 I termini di cui al presente e al successivo comma sono anche più rigorosi di quelli previsti dagli artt. 14 (termini per la licitazione privata, lappalto concorso e la trattativa privata) e 15 (procedure accelerate) dal D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 (pubblicato nella G.U. 27/12/91 n. 302 S.O.) concernente Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, riportata nella documentazione allegata al presente regolamento.

3 La disposizione è conforme con quanto disposto dallart. 30 della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), riportata nella documentazione allegata al presente regolamento.

4 Conformemente a quanto previsto dallart. 10 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (pubblicata nella G.U. 19/2/94 n. 41 S.O.) concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, riportata nella documentazione allegata al presente regolamento.

5 Conformemente a quanto previsto dallart. 10 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (pubblicata nella G.U. 19/2/94 n. 41 S.O.) concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, riportata nella documentazione allegata al presente regolamento.

6 Lelenco è simile a quello previsto dallart. 10 (soggetti ammessi alle gare) della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (pubblicata nella G.U. 19/2/94 n. 41 S.O.) concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, riportata nella documentazione allegata al presente regolamento.

7 Le disposizioni del presente comma sono ispirate a quelle previste nel Titolo IV (criteri di selezione) del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 (pubblicato nella G.U. 27/12/91 n. 302 S.O.) concernente Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, riportata nella documentazione allegata al presente regolamento.

8 Le disposizioni del presente articolo sono ispirate a quelle previste dalla L. 2 febbraio 1973 n. 14 (pubblicata nella G.U. 24/2/73 n. 51) concernente Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata, riportata nella documentazione allegata al presente regolamento.