Regolamento del Consiglio di Amministrazione




REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPO I - Norme preliminari

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lorganizzazione interna, le modalità e le strutture con cui il Consiglio di amministrazione dellENPAP esercita le proprie funzioni in conformità alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 509/94, al D. Lgs. n. 103/96 ed allo Statuto dellEnte approvato con D.M. del 15/10/1997.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le riunioni del Consiglio di amministrazione, le attività delle Commissioni consiliari ed i rapporti tra lo stesso Consiglio di amministrazione e gli altri Organi statutari.

Art. 2 Articolazione e strutture

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al fine di rendere efficace la propria attività, il Consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno Commissioni consiliari permanenti o temporanee e/o conferisce incarichi istruttori o di studio ai propri membri, nei modi e con i compiti successivamente indicati.
2. Nellespletamento delle sue funzioni il Consiglio si avvale, per il tramite del Direttore, delle elaborazioni e degli apporti specialistici dei Settori dellEnte.

CAPO II - Costituzione ed attribuzioni

Art. 3 Composizione e durata

1. Il Consiglio di amministrazione, così come previsto dallart. 8 dello Statuto, è composto da cinque membri identificati con metodo elettivo; dura in carica tre anni e ciascun consigliere può essere nominato per non più di tre mandati consecutivi.
2. Nella seduta di insediamento, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente. La nomina è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 4 Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dellEnte e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dellEnte, coerentemente con le indicazioni del Consiglio di indirizzo generale. In particolare, così come previsto dallart. 9 dello Statuto dellEnte:
a) delibera lassunzione del Direttore dellEnte e ne determina il trattamento normativo ed economico;
b) delibera le proposte di modifica dello Statuto, del regolamento elettorale e del Regolamento per lattuazione del trattamento pensionistico;
c) delibera il regolamento per la eventuale gestione esterna del patrimonio;
d) delibera i regolamenti delle forme di assistenza consentite;
e) predispone entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dellEnte;
f) predispone entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione dellEnte ed normalmente entro il 30 novembre dellanno di riferimento le eventuali note di variazione;
g) delibera lorganigramma dellEnte su proposta del Direttore e lassunzione del personale;
h) definisce il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;
i) determina gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti gli organi dellEnte;
j) delibera i criteri direttivi generali dellassetto amministrativo-contabile dellEnte;
k) determina i criteri di investimento e di disinvestimento, stabilendo i piani annuali e pluriennali, coerentemente ai criteri generali adottati ai sensi dellart. 7, comma 4 lettera c, dello Statuto dal Consiglio di indirizzo generale;
l) delibera, nellambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dellEnte;
m) delibera sullaccettazione di eventuali donazioni e legati a favore dellEnte;
n) delibera, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dellEnte;
o) predispone il bilancio tecnico dellEnte con periodicità almeno triennale, e, comunque, ogni qual volta si renda necessario in relazione allandamento economico-finanziario dellEnte;
p) delibera, per migliorare lefficienza organizzativa e gestionale dellEnte, la costituzione o la partecipazione a società nonché ladesione ad enti, consorzi, organismi od associazioni che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dellEnte;
q) delibera su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Consiglio di indirizzo generale o del Collegio sindacale;
r) esercita tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dallo Statuto e dal Regolamento delle prestazioni, e su ogni altro oggetto comunque inerente al conseguimento degli obiettivi dellEnte.
Inoltre, il Consiglio di amministrazione, in applicazione di quanto disposto dal comma 5 art. 10 dello Statuto, nella sua prima seduta nomina, su indicazione del Presidente, un Segretario con lincarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio.

Art. 5 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, che è il legale rappresentante dellEnte, dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di altre due volte consecutive.
2. Spetta al Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, definendo le materie allordine del giorno;
b) attuare, in collaborazione con gli Uffici dellEnte, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
c) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per lEnte;
d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
e) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente; dellassenza o dellimpedimento del Presidente fa fede la firma stessa del Vice-Presidente.

CAPO III - Norme di funzionamento del Consiglio

Art. 6 Sede e modalità di convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato, di norma, presso la sede dellEnte. Per motivi straordinari o per maggiore funzionalità dei lavori consiliari le riunioni possono essere convocate in sede diversa.
2. Le riunioni hanno luogo almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dellordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengono indicati con richiesta formale, congiuntamente da almeno due Consiglieri di amministrazione, dal Consiglio di indirizzo generale o dal Collegio sindacale.
3. Qualora almeno due Consiglieri ne facciano motivata e urgente richiesta, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta salvo che tale scadenza non rientri nella stessa settimana in cui sia stabilita una riunione del Consiglio; in tal caso il Presidente inserirà gli argomenti oggetto della richiesta nellordine del giorno.
4. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto da inoltrare a mezzo raccomandata o anche a mezzo fax confermato da telegramma, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere lindicazione del luogo, del giorno e dellora della riunione stessa e dellordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

Art. 7 - Documentazione

1. La documentazione concernente gli argomenti da trattare, di norma, viene trasmessa entro tre giorni dalla data della convocazione. La documentazione concernente gli argomenti inseriti a seguito di integrazione dellordine del giorno viene distribuita nel corso della riunione.
2. Per gli argomenti di particolare riservatezza, il Presidente mette a disposizione del Consiglio la relativa documentazione per la mera consultazione.
3. Gli accessi presso la sede dell'Ente per le attività istruttorie e conoscitive dei singoli Consiglieri sono liberi, all'interno dell'orario di apertura dell'ufficio con il supporto del personale, previa comunicazione.

Art. 8 Riunioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
2. Alle stesse partecipa il Segretario e vi può assistere il Direttore. Inoltre, il Presidente può, in relazione a questioni particolari allordine del giorno, ammettere alla riunione i Responsabili dei settori, o loro sostituti, consulenti e/o esperti previo, in questultimo caso, parere favorevole del Consiglio. La presenza degli stessi sarà limitata alla trattazione degli argomenti specifici.

Art. 9 Assenze

1. I componenti del Consiglio di amministrazione che sono impossibilitati a prendere parte ad una riunione ne informano preventivamente il Presidente almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore.
2. Il Presidente, allinizio di ogni seduta, dà comunicazione delle assenze e dei motivi che le giustificano.

Art. 10 - Validità delle riunioni

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.
2. Se nel giorno stabilito per la riunione allora prefissata non è presente la maggioranza dei componenti, il Presidente, trascorsi sessanta minuti, può dichiarare deserta la riunione e la rinvia ad altro giorno rispettando quanto previsto al precedente art. 7.
3. La verifica del numero legale può essere effettuata anche in corso di seduta su iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un Consigliere o di un Sindaco.
4. Al fine della verifica del numero legale ogni Consigliere che si assenta dalla riunione deve comunicarlo al Segretario del Consiglio; analogamente in caso di eventuale successivo rientro.
5. Quando la riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi motivi e lora in cui è dichiarata deserta la riunione.
6. Ove il Presidente, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, ravvisi la necessità di proseguire le attività di Consiglio oltre lorario presunto di chiusura dei lavori, può, previo consenso unanime dei presenti, posticipare lorario di chiusura della riunione.

Art. 11 Discussione

1. Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce lordine da seguire nella discussione.
2. Ciascun intervento dovrà essere, di norma, contenuto entro il termine di dieci minuti; per la discussione di argomenti di particolare complessità il Presidente può consentire la prosecuzione dellesposizione per ulteriori cinque minuti. E ammessa una sola replica della durata massima di cinque minuti, prima della votazione.
3. In ogni riunione del Consiglio, il Presidente deve riservare un tempo per la presentazione e la risposta ad interrogazioni, interpellanze ed eventualmente mozioni dei Consiglieri.
a) Linterrogazione consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al Presidente per conoscere se un fatto sia vero, se le informazioni pervenute siano esatte, se e quali provvedimenti siano presi o stiano per prendersi. Linterrogazione non dà luogo a discussione o a votazione e la risposta può essere data immediatamente oppure differita alla seduta successiva. Il presentatore, a risposta avvenuta, ha diritto ad una brevissima replica per dichiararsi soddisfatto od insoddisfatto e far registrare le dichiarazioni a verbale.
b) Linterpellanza consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al Presidente per conoscere i motivi o gli intendimenti del proprio operato e delle proprie decisioni. Linterpellanza non da luogo a discussione o a votazione. La risposta alle interpellanze avviene nella riunione del Consiglio immediatamente successivo. Il Presidente può rifiutare la risposta alle interpellanze. Se linterpellante vuole provocare una discussione sulle mancate spiegazioni, deve presentare una mozione che dovrà trovare posto in un ordine del giorno successivo.
c) La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio. Può anche riflettere un giudizio sulloperato del Presidente o del Vice Presidente. Deve essere sottoscritta da uno o più consiglieri. Spetta al Presidente iscrivere la discussione e la votazione delle mozioni allordine del giorno delle successive riunioni del Consiglio.
4. La mozione dordine ha diritto di precedenza. Sulla mozione è ammesso un solo intervento di un consigliere contrario, nonché di uno favorevole, prima di procedere alla relativa votazione.

Art. 12 Oggetto della discussione

1. Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano allordine del giorno.
2. In casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti allordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta anche di un solo componente del Consiglio, ne faccia motivata richiesta allinizio della seduta alla quale sia presente la totalità dei componenti il Consiglio e la richiesta stessa sia accolta allunanimità.

Art. 13 Inversione dellordine del giorno

Linversione della trattazione degli argomenti iscritti allordine del giorno può essere decisa purché tale richiesta sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

Art. 14 Modalità di adozione delle deliberazioni

1. Per lapprovazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. Quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza, il provvedimento proposto è respinto.
3. In caso di parità tra i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto del Presidente.
4. Non sono computabili nel numero necessario per la validità della deliberazione i Consiglieri che lasciano la seduta prima della votazione.
5. Il Presidente ravvisatane la necessità, acquisisce il parere del Direttore sulla specifica materia oggetto della deliberazione da adottare ovvero richiede allo stesso chiarimenti sulle proposte tecniche di deliberazione o di determinazione formulate dagli uffici per il tramite del Direttore medesimo.

Art. 15 Modalità delle votazioni

1. Le votazioni di norma avvengono per alzata di mano.
2. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione per un massimo di tre minuti prima dellinizio della votazione.
3. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dellesito della votazione stessa.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesta, anche da uno solo dei Consiglieri presenti, prima della comunicazione dellesito della votazione.

Art. 16 Votazioni a scrutinio segreto

1. La votazione è effettuata a scrutinio segreto nei casi previsti da disposizioni di legge, di statuto o di regolamento.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente è assistito da un Consigliere scelto di volta in volta, tra i componenti del Consiglio.
3. Il Presidente, ove prima dello spoglio delle schede accerti irregolarità, deve annullare la votazione e disporne limmediato rinnovo.

Art. 17 Astensione obbligatoria

1. I componenti del Consiglio e gli aventi diritto a partecipare ed assistere debbono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione quando si tratti di liti o vengano trattati argomenti coinvolgenti interessi personali, intendendosi per tali anche quelli eventualmente connessi a cariche rivestite presso altri Enti o società. Debbono altresì allontanarsi quanto si tratti di interessi del coniuge nonché di propri parenti e/o affini.
2. I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale.
3. Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il Consigliere che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità.
4. Per il tempo in cui il Segretario del Consiglio debba allontanarsi dalla riunione ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, il Presidente affida temporaneamente la verbalizzazione ad un Consigliere.

Art. 18 Formazione e contenuti del processo verbale

1. Il processo verbale riporta per ciascuna seduta:
a) la data, il luogo, lora di apertura e di chiusura della riunione;
b) gli estremi dellatto di convocazione;
c) lordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti che formano oggetto di integrazione dello stesso ai sensi del precedente art. 13;
d) lelenco dei presenti con lindicazione di chi ha presieduto la seduta, di chi ha svolto le funzioni di Segretario nonché di chiunque vi abbia partecipato;
e) il resoconto sommario della discussione distinto per argomento, con le procedure e lesito delle votazioni, le dichiarazioni integrali degli intervenuti su richiesta degli stessi.
2. Il processo verbale è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e viene sottoscritto, dopo lapprovazione, dal Presidente e dal Segretario.
3. Il processo verbale, gli atti preparatori delle deliberazioni ed i relativi stralci sono riservati. Ne può essere data copia allesterno soltanto nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e comunque previa richiesta formale e motivata.

Art. 19 Approvazione del processo verbale

1. Il processo verbale è approvato, di norma, nella prima seduta successiva del Consiglio.
2. In sede di approvazione del processo verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.
3. Gli eventuali rilievi possono riguardare il contenuto degli interventi svolti, lindicazione del voto e dei motivi del medesimo, la conformità del verbale ai fatti avvenuti ed al significato delle parole pronunciate.
4. Il processo verbale, come sopra redatto ed approvato, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, ovvero di chi ha svolto tali funzioni, fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.
5. Il processo verbale viene trascritto sul libro delle riunioni del Consiglio che dovrà essere preventivamente bollato.

Art. 20 Deliberazioni

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione hanno effetto immediato salvo diversa indicazione e sono trascritte su apposito libro delle deliberazioni che dovrà essere preventivamente bollato.
Nei casi in cui per disposizioni di legge o per previsione statutaria debbano essere trasmesse ai Ministeri vigilanti, al Consiglio di indirizzo ovvero al Collegio sindacale, linvio deve avvenire nel termine massimo di quindici giorni lavorativi.

CAPO IV - Commissioni consiliari

Art. 21 Istituzione delle Commissioni e conferimento incarichi ai singoli consiglieri

1. In attuazione di principi di funzionalità, produttività, semplificazione e snellezza amministrativa, il Consiglio può istituire a maggioranza assoluta dei Consiglieri, Commissioni consiliari permanenti e/o temporanee, con il compito di procedere, prima della discussione in sede di Consiglio, allesame degli argomenti da sottoporre allo stesso.
2. Le Commissioni temporanee soddisfano, in base a specifici progetti, particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e hanno lindicazione della data prevista per lultimazione dei lavori.
3. Il Consiglio di amministrazione può attribuire incarichi a singoli Consiglieri di natura istruttoria o studio.

Art. 22 Funzioni delle Commissioni

Le Commissioni consiliari costituiscono unarticolazione funzionale del Consiglio ovvero:
a) svolgono funzioni istruttorie nelle materie di propria competenza;
b) curano lo studio e lapprofondimento delle questioni di particolare rilevanza relative a materie di propria competenza.

Art. 23 Composizione delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione consiliare è composta da massimo tre Consiglieri. Le Commissioni possono chiedere al Direttore di avvalersi di funzionari dellEnte e/o della sua persona ed al Presidente di utilizzare professionisti competenti per le materie da trattare i quali possono partecipare alle sedute delle Commissioni stesse con funzioni consultive.
2. Il Presidente, sentito il Consiglio, nomina i coordinatori delle Commissioni.
3. Ciascun Consigliere può essere componente di più Commissioni.
4. La nomina di coordinatore di una Commissione permanente cessa con la scadere del mandato.

Art. 24 Segreteria delle Commissioni

1. Lattività di segreteria di ciascuna Commissione (verbali, documentazione, ecc.) è assicurata dal Settore Affari Generali.
2. I lavori delle Commissioni vanno sinteticamente verbalizzati.

Art. 25 Modalità di funzionamento

1. Le Commissioni operano in piena autonomia funzionale.
2. Il Presidente dellEnte, su indicazione del Coordinatore della Commissione, provvede alla convocazione dei componenti la Commissione.
3. I termini temporali di convocazione sono quelli previsti dal precedente art. 7 per le convocazioni del Consiglio. E comunque equipollente allavviso di convocazione lindicazione verbalizzata, relativa alla data della successiva riunione e agli argomenti da trattare, fatta in seduta dal Coordinatore. In tal caso i componenti assenti devono essere convocati regolarmente.
4. Ai fini della validità della seduta devono partecipare la maggioranza dei componenti la Commissione.
5. Il Coordinatore di una Commissione, ovvero il Consigliere incaricato i attività istruttoria, riferisce periodicamente al Presidente riguardo allandamento dei lavori e relaziona al Consiglio sulle conclusioni concernenti i singoli argomenti, sulle relative motivazioni e sulle eventuali proposte.

CAPO V - Ulteriori disposizioni

Art. 26 Rapporti con il Consiglio di indirizzo generale

Al fine di coordinare lapplicazione normativa per le materie di comune interesse e con lobiettivo di ricercare e favorire sinergie funzionali e strutturali, il Consiglio può organizzare momenti di confronto con il Consiglio di indirizzo generale.

Art. 27 Rapporti con gli iscritti

Le istanze presentate dagli iscritti relativamente allerogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali sono di norma riscontrate dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dallacquisizione della documentazione completa afferente listanza.

Art. 28 Consultazioni con Organismi esterni

Il Consiglio, prima di assumere decisioni di rilevante importanza di carattere generale e su specifiche tematiche, può prevedere un programma di consultazioni con organismi istituzionali o comunque esterni di indiscussa e specifica competenza.

Art. 29 Emolumenti e rimborsi

Per la corresponsione di compensi e rimborsi il Consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni attraverso apposite deliberazioni ai sensi dellart. 9, comma 2 lettera l), dello Statuto.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallart. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 509/94.