Regolamento del CIG




REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE


Art. 1 - Il Consiglio di Indirizzo Generale

Le modalità di elezione e la composizione del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) sono definite dall'art. 6 dello Statuto dell'Ente.


Art. 2 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

I compiti del CIG sono definiti dall'art. 7 dello Statuto dell'Ente.


Art. 3 - Modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

Al fine di adempiere compiutamente ai compiti statutari, il Consiglio:
a) definisce, con apposito atto, gli obiettivi prioritari dell'attività annuale del CIG;
b) valuta trimestralmente l'andamento degli investimenti sulla base della documentazione fornita dal CdA;
c) promuove un incontro annuale tra CIG e CdA, con la presenza dei gestori, per verificare l'andamento finanziario ed approntare eventuali aggiornamenti delle strategie di investimento;
d) può avvalersi, di concerto con il CdA, di uno o più consulenti esterni come metodo per acquisire elementi conoscitivi sui mercati economico-finanziari utili alla definizione delle strategie finanziarie dell'Ente e del monitoraggio/verifica dell'andamento della gestione finanziaria, così come per ogni altro aspetto relativo ai compiti di cui all'art. 7 dello Statuto dell'Ente. Nel caso dei consulenti finanziari essi non possono, in alcun modo, essere interessati professionalmente o coinvolti nella gestione del patrimonio dell'Ente;
e) promuove un sempre più proficuo rapporto con gli iscritti per acquisire utili informazioni atte a facilitare la funzione di indirizzo; il Consiglio medesimo può, di concerto con il CdA ed in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'Ente, attuare iniziative, anche decentrate, di incontro con gli iscritti ed informare periodicamente gli stessi sulle attività del CIG o sui temi, generali e specifici, inerenti le strategie di investimento;
f) promuove la diffusione della cultura previdenziale nella categoria attraverso azioni informative specificatamente rivolte ai neo-iscritti agli Ordini Regionali, da attuarsi anche in collaborazione con gli Ordini medesimi.


Art. 4 - Cariche

1. Le cariche istituzionali del CIG sono le seguenti:
a) Coordinatore: il Coordinatore presiede il Consiglio di indirizzo Generale ed esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto dell'Ente e dal presente Regolamento e/o da altre norme, ovvero dal Consiglio. In particolare il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio attenendosi alle norme del Regolamento, vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria. Coordina le attività del Consiglio coadiuvato dal Segretario. Acquisisce per il CIG le delibere e gli atti definitivi del CdA che sono stati oggetto di pareri del CIG medesimo. Predispone gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Appone la sua firma ai verbali delle sedute consiliari ed agli altri documenti del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento nelle riunioni del Consiglio, la presidenza momentaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età che non ricopra la carica di Segretario.
b) Segretario: il Segretario coadiuva il Coordinatore nelle sedute di Consiglio curando la compilazione dei verbali, assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni. Firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Coordinatore nel predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari. In caso di assenza o impedimento sostituito, nelle riunioni di Consiglio, dal componente del Consiglio più giovane per età che non ricopra la carica di Coordinatore.
2. Ogni singola carica si considera decaduta nel momento che la maggioranza dell'intero Consiglio ne vota la sfiducia.


Art. 5 - Funzioni del Coordinatore e del Segretario

1. Il Coordinatore apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. Dispone la trasmissione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7 dello Statuto al Presidente dell'Ente e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei sindaci.
2. Il Segretario, sotto la direzione del Presidente della seduta, provvede a redigere il verbale, ne dà lettura, dà lettura delle proposte e della documentazione, tiene nota delle deliberazioni.


Art. 6 - Riunioni del Consiglio


1. Il Consiglio di indirizzo Generale si riunisce, su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore che ne fissa l'ordine del giorno, almeno due volte all'anno, di norma ogni due mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. All'inizio di ogni semestre il Coordinatore propone al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.


Art. 7 - Convocazioni

1. Il Consiglio convocato dal Coordinatore con preavviso di almeno otto giorni al domicilio dei Consiglieri, tramite lettera, telegramma o fax, e con la specificazione dell'ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e con la indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e di conclusione e del luogo della riunione che di norma la sede dell'Ente. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso minimo di tre giorni via fax o telegraficamente.
2. Nel caso di convocazione su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Coordinatore è tenuto a fissare la riunione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.
3. Con l'avviso di convocazione ordinaria, se possibile, vengono trasmessi copia del verbale della seduta precedente e della documentazione relativa agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno. Nella stesura degli argomenti da porre all'ordine del giorno il Coordinatore riprende anche i punti non trattati dell'ordine del giorno della riunione precedente. Quando almeno un terzo del Consiglio propone la trattazione di uno o più argomenti, almeno uno di questi, scelto in ordine temporale di presentazione, dovrà essere iscritto fra i primi cinque punti dell'OdG della seduta successiva.


Art. 8 - Validità

Il Consiglio di indirizzo Generale delibera con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Constatata l'esistenza del numero legale, il Coordinatore dà avvio alla seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Coordinatore in caso di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta. La richiesta di verifica del numero legale può essere richiesta da ogni Consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale.


Art. 9 - Verbale

1. Il Coordinatore provvede a far pervenire formalmente ai Consiglieri una bozza di verbale dell'ultima riunione di Consiglio, al più tardi entro le 48 ore precedenti l'ora di inizio della successiva seduta. In avvio di tale seduta ciascun Consigliere può presentare, preferibilmente in forma scritta, eventuali proposte di integrazione o di rettifica. Si procede infine a votare il verbale nella sua interezza, così come risulta dalle integrazioni e dalle modifiche eventualmente apportate. Entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione, il Coordinatore è tenuto a trasmettere a ciascun Consigliere copia conforme del verbale approvato.
2. I verbali del Consiglio di indirizzo Generale sono firmati dal Segretario e dal Coordinatore. Essi debbono indicare i Consiglieri presenti e quelli assenti, i punti principali degli argomenti posti all'ordine del giorno e i Consiglieri intervenuti, gli eventuali contributi fatti pervenire dai Consiglieri assenti, il riassunto della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le delibere adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti. Oltre al verbale sommario, le sedute dovranno essere regolarmente registrate su nastro e tenute a disposizione, in una nastroteca, fino all'approvazione definitiva del verbale. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti. Del verbale fanno parte integrante i testi delle delibere ed eventuali allegati i cui dati saranno riassuntivamente riportati nel verbale stesso. Anche le delibere e gli allegati sono firmate dal Segretario e dal Coordinatore.


Art. 10 - Informazioni

Dopo la discussione e l'approvazione del verbale e prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Coordinatore e il Segretario possono dare sintetiche informazioni al Consiglio circa l'andamento dei lavori, l'esecuzione delle delibere, l'esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile. Sulle informazioni ciascun Consigliere può chiedere la parola, per brevissime chiarificazioni o interventi, una sola volta e per non più di tre minuti; non è ammessa la presentazione di proposte e la loro approvazione, quand'anche fossero all'ordine del giorno dei punti successivi. La sessione informativa non può protrarsi di norma oltre 45 minuti.


Art. 11 - Ordine del giorno

1. Dopo la sessione informativa il Coordinatore pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno nella sequenza disposta dalla lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Su tale richiesta sono ammessi a parlare un Consigliere a favore e uno contrario, per non più di 5 minuti ciascuno. Eccezionalmente le richieste di modificare l'ordine della discussione degli argomenti possono essere fatte durante il prosieguo della riunione.
2. Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno solo in apertura di seduta e in via eccezionale, solo le proposte di delibere urgenti relative argomenti soggetti ad imminenti scadenze di legge.


Art. 12 - Ordine degli interventi

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione introdotta dal Coordinatore che definisce il tempo consentito alla discussione. Sull'argomento relaziona il Coordinatore, il Segretario o singoli Consiglieri incaricati o proponenti l'oggetto all'ordine del giorno. Le relazioni di presentazione devono essere corredate, se necessario, dalla relativa documentazione.
2. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al Coordinatore, il quale compone la lista degli iscritti a parlare. Ciascun Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente ma sinteticamente il proprio pensiero per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso argomento. Ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal Coordinatore per richiamo al Regolamento, ed ha il diritto di replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine:
a) la "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;
b) la "questione sospensiva" si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell'argomento;
c) la "mozione d'ordine" si pone quando si intende richiamare l'osservanza della legge, del Regolamento, della procedura dei lavori.
3. Ogni Consigliere può chiedere al Coordinatore la parola in qualunque momento della discussione per "fatto personale". Il "fatto personale" si pone quando un Consigliere ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o intaccato nella propria dignità o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il Coordinatore decide se il fatto sussiste o meno, se la decisione del Coordinatore non accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.


Art. 13 - Votazioni

1. Il Coordinatore, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell'argomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:
a) proposta pregiudiziale;
b) proposta sospensiva;
c) proposta per mozione d'ordine;
d) proposta del relatore dell'argomento;
e) proposte diverse da quelle del relatore, secondo l'ordine di presentazione.
2. Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o, previo consenso del Coordinatore, dettate al Segretario verbalizzante. Il Consiglio non può deliberare le proposte che necessitino di una giustificazione giuridica o regolamentare, qualora non siano state depositate presso la segreteria degli uffici almeno quarantotto ore prima e non siano state accompagnate dalla relativa documentazione.
3. Prima del voto possono intervenire a parlare solo due Consiglieri a favore e due contro. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei Consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto. Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi e, comunque su questioni concernenti persone.
4. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. Le astensioni sono calcolate neutrali.
5. Il Coordinatore vota per ultimo ed in caso di parità di voti, nel voto palese, prevale il suo.
6. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a discussioni e votazioni in merito a delibere concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati, salvo non concernano le attività del Consiglio, o riguardanti i loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.


Art. 14 - Interrogazioni e interpellanze

In ogni riunione del Consiglio e prima della sua chiusura il Coordinatore deve riservare un tempo per la presentazione e la risposta ad interrogazioni e interpellanze dei Consiglieri:
a) la "interrogazione" consiste nella domanda rivolta, o fatta pervenire per iscritto al Coordinatore o, suo tramite, al Segretario o, per quanto di competenza, alle altre cariche per conoscere se un fatto sia vero, se le informazioni pervenute siano esatte, se e quali provvedimenti siano presi o stiano per prendersi. L'interrogazione non dà luogo a discussione o a votazione e la risposta può essere data immediatamente oppure differita ad altra seduta. L'interrogante, a risposta avvenuta, ha diritto ad una brevissima replica per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto e far registrare le dichiarazioni a verbale;
b) la "interpellanza" consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al Coordinatore o, suo tramite, al Segretario o, per quanto di competenza, alle altre cariche per conoscere i motivi o gli intendimenti del loro operato e delle loro decisioni. L'interpellanza non dà luogo a discussione o votazione. La risposta alla interpellanza avviene nella riunione del Consiglio immediatamente successiva. Il Coordinatore può rifiutare la risposta alle interpellanze. Se l'interpellante vuole provocare una discussione sulle mancate spiegazioni, deve presentare una mozione che dovrà trovare posto in un ordine del giorno successivo.


Art. 15 - Mozione

La mozione - da presentare in forma scritta - consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio. Pu anche riflettere un giudizio sull'operato del Coordinatore e delle altre cariche. Spetta al Coordinatore iscrivere la discussione e la votazione delle mozioni all'ordine del giorno delle successive riunioni del Consiglio.


Art. 16 - Pubblicità delle riunioni e dei verbali (*)

Le riunioni del Consiglio sono riservate. Gli atti del Consiglio sono accessibili agli iscritti ed ai pensionati con le modalità previste dallart.19, comma 4, dello Statuto dellEnte. Il Consiglio si impegna a dare ampia informazione agli iscritti degli atti relativi a importanti questioni di interesse generale. Per la trattazione di tematiche di particolare rilevanza il Consiglio può programmare, individuandone i contenuti e le modalità organizzative, apposite riunioni aperte alla partecipazione di iscritti e pensionati.


Art. 17 - Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, di concerto con il CdA può costituire - con specifico atto motivato - gruppi di lavoro aventi funzioni istruttorie, di studio e di proposta per il CIG. Hanno compito di riferire su singole materie individuate secondo i compiti statutari del Consiglio medesimo. Eventuali compiti operativi e/o di rapporto con gli iscritti o con organismi esterni possono essere svolti su specifica delega del Consiglio. Possono far parte dei gruppi di lavoro colleghi iscritti, esterni al Consiglio, che abbiano particolare esperienza riguardo ai temi trattati. I gruppi di lavoro hanno facoltà di chiedere - per consultazioni specifiche - l'intervento di esperti, previo assenso del Consiglio.
2. I gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti dal CIG tra i suoi Consiglieri. Al fine della nomina dei componenti il Coordinatore, raccolte le disponibilità e le indicazioni dei Consiglieri - qualora non si raggiunga un accordo unanime sui componenti - il Consiglio procede alla votazione nominativa con voto segreto dei candidati nella quale ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno, arrotondato per eccesso, dei membri da designare, tratti dal totale dei possibili candidati precedentemente indicati.
3. Ciascun Consigliere non può essere nominato a più di un gruppo di lavoro.
4. Nella seduta di insediamento del gruppo di lavoro, convocata dal Coordinatore del CIG e presieduta dal Consigliere componente più anziano, viene eletto un referente. I gruppi di lavoro sono convocati dal Coordinatore su richiesta dei rispettivi Referenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento. Per ogni seduta è redatto un verbale sommario che deve essere depositato in segreteria. Al termine del compito affidato dal Consiglio il Referente presenterà al CIG una relazione scritta sul risultato dei lavori. Gli orientamenti del gruppo di lavoro sono adottati a maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera.
5. Gli atti e i documenti complessi che i gruppi di lavoro portano all'esame del Consiglio debbono essere consegnati in segreteria cinque giorni prima della data della riunione del Consiglio e trasmessi ai Consiglieri in tempo utile.
6. L'assenza ingiustificata alle riunioni per più di due volte consecutive comporta la decadenza automatica del Consigliere da membro del gruppo di lavoro.
7. I partecipanti ai gruppi di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e a un gettone di presenza per ciascuna riunione pari a quello stabilito per il Consiglio.


Art. 18 - Altri incarichi

Il Consiglio può conferire anche a singoli Consiglieri, ove fosse necessario, eventuali specifici incarichi.