Regolamento Elettorale




FONDAZIONE
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI


Articolo 1 - Oggetto

1) Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per lelezione del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione dellEnte Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.
2) Il Consiglio di indirizzo generale, in conformità a quanto disposto dallart. 6, comma 1, dello Statuto dellEnte è composto da un numero di membri elettivi, corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti allEnte per ciascun Collegio elettorale, con arrotondamento allunità intera per ogni frazione inferiore ai mille, eletti mediante votazione segreta.
3) Il Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto disposto dallart. 8, comma 1, dello Statuto dellEnte, è costituito da cinque membri eletti mediante votazione segreta.


Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo

1) Sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti allEnte ed i pensionati diretti che risultino tali alla data di indizione delle elezioni.
2) Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli iscritti allEnte che risultino tali secondo quanto disposto dal precedente comma e che siano in possesso del requisito dellonorabilità così come indicato dallart. 13 dello Statuto dellEnte.
Per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dellEnte è altresì richiesto il requisito della professionalità ai sensi dellart. 8, comma 5, dello Statuto.


Articolo 3 - Convocazioni e comunicazioni elettorali

1) Il Presidente dellEnte, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, indice le elezioni del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione fissando la data di inizio, la data di chiusura e la data di eventuale votazione suppletiva, di cui allart. 6, comma 2, lettera h), dello Statuto, che deve essere collocata tra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno, escluso dal computo il periodo feriale 1° agosto-15 settembre, successivo alla data di prima convocazione. Contestualmente alla delibera dindizione delle elezioni, il Presidente convalida gli elenchi dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, costituiti dai nominativi degli iscritti di cui allart. 2, commi 1 e 2.
2) Il Presidente dellEnte entro dieci giorni dalla data in cui indice le elezioni ne da comunicazione tramite lettera raccomandata agli iscritti, al Presidente del Consiglio Nazionale dellOrdine degli Psicologi, ai Presidenti dei Consigli regionali e provinciali dellOrdine degli Psicologi.

Nella convocazione elettorale dovranno essere indicati:
a) luogo, giorno ed ora di apertura e chiusura dei seggi elettorali della prima e seconda convocazione. Le operazioni di voto dovranno svolgersi nellarco di tre giorni per almeno otto ore al giorno; la chiusura delle votazioni deve avvenire in tutti i collegi nello stesso giorno e nella stessa ora fissati dal Presidente dellEnte;
b) il collegio di appartenenza ed il numero dei candidati eleggibili per lo stesso per quanto attiene le votazioni per il Consiglio di indirizzo generale;
c) le norme per il voto per corrispondenza.
3) Gli iscritti entro quaranta giorni dallinvio da parte del Presidente dellEnte della convocazione elettorale potranno far pervenire la propria candidatura al Seggio elettorale centrale di cui comma 4.
4) Il Presidente dellEnte, su indicazione del Consiglio di indirizzo generale, nomina, contestualmente alla data di indizione delle elezioni, il Seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede.
5) Il Seggio elettorale centrale è composto da cinque membri, scelti tra gli elettori, tra i quali il Presidente del Consiglio Nazionale dellOrdine degli Psicologi sceglie il presidente. I componenti del Seggio non possono candidarsi.
6) Il Seggio elettorale centrale trasmette al Presidente dellEnte lelenco dei candidati per il Consiglio di indirizzo generale e, separatamente, quello dei candidati per il Consiglio di amministrazione.


Articolo 4 - Collegi elettorali

1) Per lelezione del Consiglio di indirizzo generale il corpo elettorale è suddiviso in Collegi, che, in osservanza del comma 2 dellart. 6 dello Statuto dellEnte, sono così individuati:
- Collegio 1 - Nord composto, dalle regioni Valle dAosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, provincie di Trento e Bolzano, Emilia Romagna;
- Collegio 2 - Centro, composto dalle regioni Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio;
- Collegio 3 - Sud ed Isole, composto dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Il numero dei candidati eleggibili per ogni collegio sarà determinato, sulla base del comma 2 dellart. 6 dello Statuto dellEnte, con il rapporto di uno ogni mille iscritti residenti nel territorio del collegio secondo lart. 1 del presente Regolamento, con larrotondamento allunità per ogni frazione superiore alle mille.
Per ogni collegio gli elettori potranno indicare, nellapposita scheda, un numero di nominativi corrispondenti a non più di due terzi dei seggi assegnati a ciascun collegio.
2) Le elezioni per il Consiglio di amministrazione si svolgono sulla base di un collegio unico nazionale ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere non più di quattro nominativi, su di unapposita scheda elettorale, tra gli iscritti candidati.



Articolo 5 - Candidature

1) I componenti del Consiglio di indirizzo generale sono eletti a suffragio diretto nellambito di ciascun collegio elettorale.
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a due terzi dei rappresentanti eleggibili nel collegio elettorale di appartenenza scelti esclusivamente fra i candidati.
2) Tutti gli iscritti di cui allart. 2 in possesso del requisito di onorabilità possono essere candidati nel collegio elettorale in cui risiedono.
Ciascun candidato deve presentare al Presidente dellOrdine regionale o provinciale di appartenenza unauto certificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso del requisito di onorabilità e la dichiarazione di presentazione della candidatura.
Le dichiarazioni dei candidati devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al rispettivo Ordine regionale o provinciale e di iscrizione allEnte; devono inoltre indicare la posizione delliscritto in relazione allart. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Il Presidente dellOrdine regionale o provinciale verificata la regolarità delle documentazioni pervenute le trasmette al Seggio elettorale centrale ai sensi dellart. 3, comma 3.
3) Il Presidente dellEnte verificata la regolarità delle candidature attraverso il Seggio elettorale centrale ne da comunicazione ai candidati entro quarantotto ore tramite telegramma. Il Presidente dellEnte numera i candidati secondo ordine alfabetico, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, con il loro numero dordine, i nominativi dei candidati con le rispettive date di nascita ed entro il quindicesimo giorno precedente linizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, ai seggi elettorali regionali e provinciali appartenenti al collegio elettorale al quale i candidati si riferiscono.
Le candidature non presentate nel rispetto dei precedenti commi non sono ammesse.
In ogni collegio elettorale sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
4) I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti a suffragio diretto in ambito nazionale indipendentemente dal Collegio elettorale di appartenenza.
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro da individuare esclusivamente fra i candidati.
Tutti gli iscritti allEnte, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, possono presentare la propria candidatura.
Ciascun candidato deve inviare al Presidente dellOrdine regionale o provinciale di appartenenza la dichiarazione di presentazione di candidatura allegando unautocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2.
Le candidature devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al rispettivo Ordine regionale o provinciale e di iscrizione allEnte; devono inoltre indicare la posizione delliscritto in relazione allart. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Il Presidente dellOrdine regionale o provinciale verificata la regolarità delle documentazioni pervenute le trasmette al Seggio elettorale centrale ai sensi dellart. 3, comma 3.
Il Presidente dellEnte verificata la regolarità delle candidature attraverso il Seggio elettorale centrale ne da comunicazione ai candidati entro quarantotto ore tramite telegramma. Il Presidente dellEnte numera i candidati secondo ordine alfabetico, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, con il loro numero dordine, i nominativi dei candidati con le rispettive date di nascita, ed entro il quindicesimo giorno precedente linizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficienti, ai seggi elettorali regionali e provinciali.
Le candidature non presentate nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi non sono ammesse.


Articolo 6 - Predisposizione del materiale elettorale

1) Al fine di provvedere alle operazioni di voto il Consiglio di amministrazione predispone ed approva quanto segue:
a) circolare illustrativa delle norme e delle procedure per lelezione del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di Amministrazione;
b) avviso di convocazione che verrà spedito a mezzo raccomandata o Postel a ciascun elettore con lindicazione della data, del luogo e dellorario in cui si terranno le elezioni in prima ed in seconda convocazione;
c) il numero degli eleggibili per il Consiglio di indirizzo generale per ciascun collegio;
d) le modalità di presentazione delle candidature;
e) il modello delle schede elettorali. Tali schede dovranno essere di colore diverso per lelezione del Consiglio di amministrazione e per il Consiglio di indirizzo generale, dovranno contenere sul retro la predisposizione di un campo per lapposizione del timbro a secco dellEnte, lindicazione del collegio elettorale e lindicazione se si tratta di prima o seconda convocazione;
f) il modello di busta che dovrà contenere le schede votate per corrispondenza;
g) lo schema del verbale per le operazioni di voto.


Articolo 7 - Predisposizione ed organizzazione dei seggi elettorali

1) Quindici giorni prima delle elezioni i Consigli degli Ordini regionali o provinciali provvedono alla nomina e allinsediamento dei seggi elettorali composti da quattro elettori non candidati e ne danno comunicazione al Presidente dellEnte il quale entro cinque giorni, sceglie tra questi il Presidente ed il Segretario.
2) Prima dellinizio delle operazioni di voto il Presidente del seggio accerta che nella sala destinata alle votazioni sia possibile assicurare i seguenti adempimenti:
a) ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da coloro che sono in attesa di esprimere il voto;
b) lesistenza di una o più cabine atte ad assicurare la segretezza del voto;
c) due urne vuote che vengono sigillate dai componenti del seggio e che servono rispettivamente per lelezione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale, recanti una sola fessura per lintroduzione delle schede votate;
d) la custodia, in un apposito contenitore delle schede elettorali e delle schede di scorta, pari al dieci per cento degli elettori;
e) la dotazione del materiale elettorale costituito dagli elenchi degli elettori e dei candidati, da matite e da quanto utile per la funzionalità delle operazioni elettorali;
f) due plichi in uno dei quali introdurre le buste contenenti le schede votate, e nellaltro quelle di riserva inutilizzate, quelle danneggiate, i verbali delle votazioni e lelenco dei votanti da far pervenire via corriere alla sede del Consiglio Nazionale dellOrdine degli Psicologi presso cui è insediato il Seggio elettorale centrale.


Articolo 8 - Modalità di espressione del voto

1) Gli elettori potranno esercitare il diritto al voto sia presso i seggi predisposti presso i Consigli regionali e provinciali dellOrdine, sia per corrispondenza.
Ogni elettore potrà votare direttamente solamente al seggio predisposto nella regione o provincia al cui Albo è iscritto.
2) Presso ogni sede di cui al comma precedente saranno predisposti appositi seggi elettorali per lespressione e la raccolta del voto e presso la sede del Consiglio Nazionale il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede che dovrà avvenire unitariamente per lelezione del Consiglio di amministrazione e separatamente per ciascuno dei tre collegi per quanto concerne lelezione del Consiglio di indirizzo generale.


Articolo 9 - Modalità per il voto diretto

1) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e senza ammissioni di deleghe. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un numero di candidati non superiori ai due terzi degli eligendi per il Consiglio di indirizzo generale, e fino ad un massimo di quattro per il Consiglio di amministrazione, negli appositi spazi della scheda elettorale. In caso di omonimia va indicato oltre che il cognome del candidato anche il nome ed in caso di ulteriore omonimia anche la data di nascita, ovvero il numero di iscrizione allAlbo dellOrdine degli Psicologi. In mancanza di tale indicazione il voto sarà dichiarato nullo. Qualora si verifichino tra due o più candidati casi di omonimia verranno indicate nel manifesto elettorale le modalità per una corretta espressione del voto.
Il voto espresso a favore di un numero di nominativi superiore a quelli da eleggere è nullo relativamente ai nominativi eccedenti, secondo lordine di trascrizione.
E integralmente nullo qualora:
a) il voto sia espresso su schede diverse da quelle predisposte dallEnte;
b) le schede presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che lelettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
2) Il Presidente del seggio ammette al voto lelettore dopo averlo identificato ed avergli fatto apporre la firma a lato del suo nominativo riportato nellelenco degli elettori. A fianco di detta firma viene apposta quella di uno scrutatore, quale formalità di registrazione del voto.
Il Presidente del seggio consegnerà le schede, ed una volta votate le introdurrà nelle apposite urne.
Qualora lelettore dichiari di aver commesso un errore nella votazione, il Presidente del seggio gli consegnerà la/le nuova/e scheda/e, prelevandole da quelle di riserva previa consegna della/e scheda/e restituite che vengono annullate. Tale operazione dovrà essere registrata a verbale.
Se allora di chiusura del seggio sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il presidente del seggio li ammette a votare.
I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti, seduta stante in via provvisoria dal Presidente, uditi gli altri componenti del seggio elettorale in quel momento presenti e riportati, sinteticamente, sul registro dei verbali. La decisione definitiva spetta al Consiglio di amministrazione ai sensi dellart. 9, comma 2, lettera u), dello Statuto.


Articolo 10 - Modalità del voto per corrispondenza

1) Il Presidente dellEnte individua per ogni capoluogo di provincia, e se necessario ove ha sede lOrdine regionale e provinciale, un notaio presso il cui studio gli iscritti residenti in quella medesima provincia possano esercitare il loro diritto di voto.
2) Il Presidente dellEnte, almeno otto giorni prima dellinizio delle operazioni di voto, fa pervenire a ciascun notaio un plico contenente:
a) lelenco dei votanti della provincia;
b) le schede di votazione per il Consiglio di indirizzo generale ed il Consiglio di amministrazione in numero eguale a quello dei votanti;
c) buste destinate a raccogliere le schede votate in numero eguale a quello delle schede;
d) buste di maggiori dimensioni destinata a raccogliere per ogni elettore entrambe le buste contenenti le schede. Le buste di cui alla presente lettera dovranno essere in numero eguale a quello dei votanti e prevedere allesterno la dichiarazione del votante che contengono schede di votazione. La firma della dichiarazione sarà autenticata dal notaio;
e) matite ed un contenitore che serva per linvio del materiale elettorale al seggio elettorale regionale;
f) manifesto di dimensioni più ridotte dei candidati.
3) Liscritto residente nel territorio della provincia potrà recarsi presso il notaio, ritirare le schede di votazione previa identificazione, esercitare il proprio diritto di voto in luogo appartato senza allontanarsi dai locali dello studio notarile, introdurre le schede nelle relative buste e poi nella busta più grande, consegnare questultima al notaio previa apposizione della propria firma che verrà autenticata dal notaio stesso.
Liscritto ha altresì facoltà di esercitare il proprio diritto di voto al seggio predisposto di norma presso la sede dellOrdine regionale o provinciale.
4) Le operazioni di voto presso il notaio si svolgono perlomeno per tre giorni e si concludono al massimo quarantotto ore prima della chiusura dei seggi e comunque in tempo utile per far pervenire a questi ultimi il materiale elettorale.
In tal senso è cura del notaio, dopo aver redatto un apposito verbale predisposto dallEnte, provvedere alla spedizione, per corriere, del contenitore di cui al precedente comma 2, lettera e).
5) Il Presidente del seggio trasmette al Seggio elettorale centrale il materiale relativo al voto diretto.
6) Lelettore può altresì richiedere direttamente la scheda al Seggio elettorale centrale che gliela invia, alluopo timbrata, per raccomandata con ricevuta di ritorno.
La richiesta potrà essere inoltrata per iscritto sia direttamente che per posta che via telefax. Il Seggio elettorale centrale tiene un protocollo di tutte le operazioni di richiesta, di consegna e di ritorno delle schede.
Lelettore per corrispondenza fa pervenire per posta la propria scheda al presidente del seggio elettorale, prima della chiusura delle votazioni, in busta chiusa.
Tale busta dovrà contenere:
- le due buste, alluopo inviate, contenenti le schede votate;
- una dichiarazione del votante che le due buste contengono la scheda di votazione, con firma autenticata da un notaio.
Lelettore per corrispondenza si assume i rischi dovuti ad eventuale ritardo di consegna delle schede o al suo smarrimento.
Non sono valide le schede consegnate dopo lorario di chiusura delle urne, anche se il timbro postale di invio è antecedente a tale orario. Le schede inviate per corrispondenza per la prima convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, non si possono considerare valide per la seconda convocazione.
7) In caso di doppia votazione sarà considerato prevalente il voto espresso presso il seggio elettorale.
8) Il Presidente del Seggio elettorale centrale, in sede di spoglio delle schede giunte per corrispondenza, apre la prima busta, constata la validità della dichiarazione ivi contenuta, apre le due buste contenenti le schede votate, e senza dispiegarle, le depone nellurna elettorale.


Articolo 11 - Validità del voto

Per il Consiglio di indirizzo generale le elezioni saranno valide al primo turno qualora abbia partecipato al voto un terzo degli aventi diritto al voto per ciascun collegio. Nel caso che in uno o più collegi tale quorum non sia raggiunto, si procederà per gli stessi, alla seconda convocazione per la quale il quorum è di un sesto degli aventi diritto.
Per il Consiglio di amministrazione le elezioni saranno valide al primo turno se avranno votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di seconda convocazione il quorum scende ad un sesto.


Articolo 12 - Scrutinio delle schede elettorali

1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono entro cinque giorni dallarrivo dei plichi contenenti le schede elettorali.
2) Le operazioni di scrutinio avvengono a cura del Seggio elettorale centrale.
3) Il Presidente del seggio centrale accerta, tramite consultazione degli elenchi dei votanti giunti dai seggi periferici e dal numero delle schede giunte direttamente per posta al seggio centrale il raggiungimento del quorum di cui allart. 11.
4) Qualora il quorum sia stato raggiunto procede allapertura delle buste contenenti le schede votate presso i seggi periferici e quelle giunte per corrispondenza, e da inizio alle operazioni di spoglio. Qualora il quorum non sia stato raggiunto ne dà immediata comunicazione al Presidente dellEnte che indice le elezioni in seconda convocazione, dandone comunicazione agli iscritti per mezzo stampa e servizio Postel.
5) Il Presidente fatta constatare lintegrità della singola busta giunta per corrispondenza, la apre, ne estrae la busta contenente la scheda votata e la aggiunge a quelle relative allorgano da eleggere.
6) Le operazioni di scrutinio inizieranno dal Consiglio di amministrazione, per poi proseguire con il Consiglio di indirizzo generale, procedendo allo spoglio delle schede separatamente per ciascun collegio.
7) Il Presidente, fatta constatare lintegrità della singola scheda, la apre e proclama i nominativi scritti.
Tali nominativi saranno trascritti in apposite tabelle da due scrutatori disgiuntamente, con indicazione, a fianco di ciascun nome, del numero dei voti progressivamente espressi a suo favore.
Terminate le operazioni di scrutinio si verificherà la corrispondenza dei voti registrati dai due scrutatori; in caso di difformità nel risultato dovranno essere consultate le schede elettorali solamente per i nominativi per i quali si siano verificati risultati discordanti.
8) Terminato lo scrutinio le schede scrutinate saranno sigillate, congiuntamente ad una copia del verbale di scrutinio in apposita busta, sigillata, tenendo distinte le schede ritenute nulle o contestate.
9) Durante le operazioni di scrutinio i componenti del seggio centrale potranno assentarsi momentaneamente, purché alle operazioni siano sempre presenti almeno tre membri.


Articolo 13 - Verbale delle operazioni di scrutinio

1) Dopo lultimazione dello scrutinio, il Presidente del seggio centrale chiude il verbale delle operazioni, redigendo e sottoscrivendo due copie dello stesso, su di un modello predisposto dallEnte.
2) Le copie del verbale dovranno essere sottoscritte, in ciascun foglio, da tutti gli scrutatori. Una copia dovrà essere inserita nella busta contenente le schede scrutinate, la seconda consegnata al Presidente dellEnte.
3) Altresì al Presidente uscente dellEnte andranno trasmessi i plichi contenenti le schede votate e sarà cura dello stesso trasmettere tale materiale al Presidente entrante dellEnte.
4) I verbali ed i plichi con le schede votate vanno conservate per dieci anni.


Articolo 14 - Proclamazione degli eletti

1) Il Presidente uscente dellEnte, dopo aver verificato la regolarità della documentazione trasmessa, proclama gli eletti nei due Consigli.
2) In caso di parità di voti viene proclamato eletto liscritto con maggior anzianità discrizione allEnte e, in caso di ulteriore parità, il maggiore in età.
3) Per quanto concerne il Consiglio di amministrazione sono proclamati eletti i cinque iscritti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, ed accettino lincarico sempreche siano compresi nellelenco dei candidati di cui allart. 5, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto dell'Ente.
La facoltà di opzione di cui all'art. 8 dello Statuto va esercitata entro quindici giorni dalla proclamazione.
4) Per quanto riguarda il Consiglio di indirizzo generale sono proclamati eletti per ogni circoscrizione elettorale gli iscritti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti e siano inseriti nellelenco dei candidati di cui allart. 5.


Articolo 15 - Norme transitorie

Per la prima elezione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale valgono le seguenti norme.
1) Il Consiglio Nazionale dellOrdine degli Psicologi indice le elezioni del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione, entro tre mesi a partire dal 29 gennaio 1998, data di scadenza della prima iscrizione allEnte.
Con lo stesso provvedimento fissa la composizione del Seggio elettorale centrale e le sedi dei seggi elettorali periferici.
Si considerano iscritti, e quindi, partecipi dell'elettorato attivo, tutti coloro che siano in regola con liscrizione ed il versamento dei contributi, entro il 29 gennaio 1998.
2) Per quanto concerne le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione esse saranno svolte dal Comitato di Gestione pro tempore.
3) Il primo Consiglio di indirizzo generale ed il primo Consiglio di amministrazione sono insediati dal Presidente del Consiglio Nazionale dellOrdine.
4) Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione dellEnte, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.
5) In fase di prima applicazione tutti gli adempimenti elettorali previsti in capo al Presidente dellEnte saranno svolti dal Presidente del Consiglio Nazionale dellOrdine degli Psicologi, quelli a carico dellEnte saranno svolti dal Consiglio Nazionale dellOrdine degli Psicologi, salvo quanto previsto al comma 2.