Regolamento dell'ENPAP (per la Previdenza)

REGOLAMENTO
per l'attuazione delle attività di previdenza
(approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997
modificato con deliberazione dell11/12/1999 approvata dai Ministeri vigilanti il 27/10/2000*)
TITOLO I - ISCRITTI
CAPO PRIMO - ISCRITTI
Articolo 1 - Iscritti allEnte
1. Gli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali i quali esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti allEnte di previdenza pensionistica per la categoria degli Psicologi, istituito ai sensi dellart. 3, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 103/96, appresso denominato "Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi".
2. Lobbligo di iscrizione insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professio-nale di qualsiasi tipo le cui prestazioni richiedano liscrizione allAlbo professionale.
3. Sono obbligatoriamente iscritti allEnte di previdenza, di cui al comma 1, anche gli psicologi che esercitino lattività autonoma di libera professione nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
4. I professionisti iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono iscritti allEnte ai soli fini della applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa con esonero integrale dalla contribuzione soggettiva; per lanno in cui si compie il sessantacinquesimo anno di età, la contribuzione soggettiva sarà dovuta in ap-plicazione del criterio dettato dal successivo art. 5. È fatto salvo il diritto di rimanere iscritti o iscriversi allEnte anche ai fini della contribuzione soggettiva.
5. Non comportano la perdita dellanzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta liscrizione allOrdine e siano versati allEnte i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi, nonché di maternità. Liscritto che per un anno non abbia prodotto reddito professionale può, in sede di comunicazione annuale di cui al successivo art. 11, comma 1, richiedere la cancellazione dallEnte con decorrenza dal 1 gennaio successivo a quello in cui non si è prodotto reddito.
6. Non comportano soluzione di continuità nel- liscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta liscrizione allOr- dine, i periodi di inattività professionale per lintero anno di riferimento dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vi- gente.
7. È inefficace a tutti gli effetti liscrizione al- lEnte di coloro che non siano iscritti allAlbo o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi di cui al capo secondo eventualmente versati devono essere restituiti dallEnte senza interessi.
8. La cancellazione ovvero la radiazione dallOr-dine comporta la perdita del diritto di iscrizione allEnte.
9. I soggetti iscritti anche in altri albi professionali che intendono esercitare la facoltà di non iscrizione allEnte devono presentare apposita dichiarazione con firma autenticata ai sensi di legge.
Articolo 2 - Modalità di iscrizione allEnte
1. Ai fini delliscrizione allEnte, i soggetti di cui allart. 1, commi 1 e 3 sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
a) certificato di nascita
b) certificato di residenza
c) stato di famiglia
d) codice fiscale
e) certificato di iscrizione allOrdine
In luogo dei documenti di cui ai punti a, b, c, d, e, potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968, n. 15.
Si dovrà inoltre presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della sopracitata Legge, attestante la data di - conseguimento di reddito di cui al precedente art. 1, comma 2".
2. Liscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla insorgenza dei requisiti.
2bis. Lomessa iscrizione allEnte entro i termini previsti dallart. 2, comma 2, comporta lapplicazione di una sanzione pari ad un quinto del contributo soggettivo minimo di cui allart. 3, comma 1, per lanno di riferimento. Tale sanzione viene ridotta ad un decimo del contributo soggettivo minimo ove liscrizione intervenga entro il 30 mar- zo dellanno successivo alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando lapplicabilità del sistema sanzionatorio previsto dai successivi articoli 10 e 11.
3. In sede di prima applicazione la certificazione di iscrizione allOrdine si acquisisce direttamente dagli Ordini regionali e provinciali.
CAPO SECONDO - CONTRIBUTI
Articolo 3 - Contributo soggettivo obbligatorio
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto di cui allart. 1 è pari ad una percentuale di non meno del 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito al precedente art. 1, commi 1 e 3, prodotto nellanno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dellIRPEF secondo il disposto dellart. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
1bis. Nel rispetto della contribuzione percentuale soggettiva minima, il contributo obbligatorio dovuto allEnte è commisurato alla percentuale del 10%, ovvero del 14%, sulla base dellopzione delliscritto, che va espressa ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11, comma 1, del presente Regolamento ed ha validità solo per lanno di riferimento della predetta dichiarazione.
2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può, comunque, essere superiore al massimale previsto dallart. 2, comma 18, della Legge n. 335/95 ed eventuali successive modificazioni, ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente allindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dallISTAT.
3. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila). Su richiesta documentata dellinteressato il contributo minimo è ridotto del 50% per gli iscritti di cui allart. 1, comma 2, del D. Lgs. n.103/96, anche in caso di rapporto di lavoro part-time.
3bis. Per gli ultracinquantasettenni titolari di pensione erogata da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50% su istanza documentata dellinteressato.
Per lanno di decorrenza della pensione trova applicazione, in relazione al versamento della contribuzione soggettiva, il criterio di frazionabilità di cui al successivo art. 5.
4. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dallart.1, comma 6, per almeno sei mesi nel corso dellanno solare, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50 per cento, su istanza documentata dellinteressato.
5. Per coloro che siano iscritti allOrdine da non oltre tre anni ed effettivamente esercitino lattività professionale, il contributo minimo è ridotto ad un terzo, su istanza documentata dellinteressato. Entro tre anni dal superamento del primo triennio, è consentito allinteressato che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma di integrare il contributo minimo versato in misura ridotta per i primi tre anni, alle condizioni che saranno stabilite tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.
5bis. Per gli iscritti allEnte che abbiano conseguito nel corso dellanno un reddito netto di lavoro autonomo, anche sotto forma di prestazione coordinata e continuativa, derivante dallesercizio di attività professionale di cui al precedente art. 1, comma 2, inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo soggettivo minimo è ridotto, su istanza documentata dellinteressato, ad un quinto.
È consentito allinteressato che si avvalga della facoltà di cui al presente comma, di integrare il contributo minimo versato in misura ridotta alle condizioni che saranno stabilite tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.
6. I contributi soggettivi obbligatori sono deducibili ai fini dellimposizione diretta.
Articolo 4 - Contributo integrativo
1. Gli iscritti allEnte devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dellattività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare allEnte il relativo ammontare indipendentemente dalleffettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di questultimo.
2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dalliscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale.
3. La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi allesercizio dellattività professionale autonoma.
4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. È soggetto ad IVA.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente - tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo pari a lire 120.000 (centoventimila).
6. In caso di fattura emessa da studio associato comprendente un iscritto allente, la fattura evidenzia limporto di maggiorazione riferibile alliscritto medesimo da versare allEnte.
7. È esente da maggiorazione di cui al presente articolo, la fattura emessa da un iscritto verso altro iscritto allEnte nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo sia stato comunque applicato sullintero corrispettivo dellincarico unitario.
Articolo 4bis - Contribuzione dovuta dagli iscritti titolari di rapporto di convenzione
1. Lobbligo contributivo di cui ai precedenti artt. 3 e 4 viene assolto anche mediante la contribuzione complessivamente versata direttamente allEnte da istituzioni ed enti pubblici e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi collettivi nazionali, assumono lobbligo di contribuire, nellambito del rapporto di collaborazione anche mediante trattenuta sul corrispettivo, per conto e nellinteresse di iscritto convenzionato, con decorrenza dalla data di applicazione delle norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni ed enti medesimi e liscritto. Leventuale eccedenza di contributo, rispetto alla misura mini- ma di cui al precedente art. 3, resta accreditata sul conto delliscritto. I contributi riferibili ad importi corrisposti a titolo di compensi arretrati, derivanti dallapplicazione di accordi collettivi di lavoro di cui al precedente capoverso, vengono imputati sul conto delliscritto, indipendentemente dalleser-cizio dellopzione di cui allart. 3, comma 1 bis, con riferimento allanno nel quale sono stati percepiti, senza che gli stessi costituiscano base per il calcolo dellacconto di cui al successivo art. 7, comma 1.
2. Fino a quando non interverranno i necessari chiarimenti sullapplicazione dellart. 23 del DPR n. 458/98, ovvero verrà stipulato, un nuovo Accordo Collettivo Nazionale, gli importi che pervengono allEnte da parte di aziende od enti a titolo di contribuzione previdenziale, verranno accreditati sulla posizione individuale delliscritto, previa deduzione dellimporto corrispondente della contribuzione integrativa.
In caso di incapienza della contribuzione così versata rispetto al coacervo del reddito professionale netto, ovvero dei corrispettivi lordi, percepiti dalliscritto, questi dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto con lapplicazione dei soli interessi per ritardato pagamento calcolati ad un tasso annuo equivalente a quello di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti per ciascun anno solare, con decorrenza dal giorno posteriore allultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello delleffettivo versamento; i termini per lapplicazione delle sanzioni, di cui al comma 3 dellart. 10, decorreranno invece dalla data di ricezione da parte dellinteressato della richiesta di versamento compensativo.
Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi
Per ogni anno solare, in cui liscrizione allEnte risulti di durata inferiore allanno stesso, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione allEnte. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni. Rimane comunque fermo lobbligo di versare i predetti contributi sullintero ammontare del reddito effettivamente conseguito.
Articolo 6 - Variabilità dei contributi
1. La percentuale di cui allart. 3, comma 1, nonché i contributi minimi di cui agli artt. 3 e 4, possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dellanno successivo.
2. I contributi soggettivi ed integrativi sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti allEnte, ma lobbligo del contributo minimo soggettivo è escluso dallanno solare successivo alla maturazione del diritto alla pensione.
Articolo 7 - Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui agli articoli 3, commi 3, 4 e 5, e 4, comma 5, ovvero il sessanta per cento di quanto versato complessivamente per lanno precedente, se superiore ai contributi minimi di cui sopra, sono pagati con versamento a mezzo conto corrente postale o bancario entro il 30 novembre di ogni anno.
Coloro che si cancellino dallEnte, ai sensi dellart. 1 comma 5 ed i soggetti di cui allart. 3 comma 5 bis, sono comunque tenuti al versamento dei contributi minimi soggettivo, nella misura prescritta da tale ultima norma, ed integrativo.
Per lanno in cui si compie il sessantacinquesimo anno di età la contribuzione soggettiva da versare ai sensi del comma 1 primo periodo del presente articolo, sarà pari al 60% di quanto dovuto in applicazione del criterio dettato dallart. 5.
I soggetti di cui allart. 1 comma 6 non sono obbligati, per lanno di riferimento, al versamento dellacconto.
Liscritto, qualora per lanno precedente abbia versato a saldo i contributi esercitando lopzione per la maggiore aliquota rispetto a quella minima prevista dallart. 3, comma 1, deve comunque calcolare il 60%, di cui al primo capoverso, sulla aliquota mi-nima, pari al 10 %.
2. Le maggiori somme rispetto a quanto indicato al comma 1, in quanto dovute, anche a seguito del- lesercizio dellopzione di cui allart. 3, comma 1 bis, sono versate integralmente a mezzo di conto corrente postale o bancario, arrotondando i versamenti alle 1.000 lire più vicine, contestualmente alla comunicazione annuale di cui allart. 11, per lintero importo dovuto sul reddito di lavoro professionale autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Ulteriori modalità di effettuazione del pagamento dei contributi potranno essere fissate dal Consiglio di amministrazione.
Qualora i versamenti di cui al comma 1 risultino superiori ai contributi dovuti a saldo, liscritto ha facoltà di richiederne la restituzione ovvero di riportarli come anticipo per lanno successivo.
3. Per lanno 1996, i soggetti di cui allart. 1 sono tenuti a comunicare allEnte, entro il termine di cui allart. 11 ed ai fini dellapertura della posizione previdenziale personale la tipologia della propria attività professionale autonoma, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale ed il proprio domicilio. Nel caso di inizio dellattività lavorativa posteriore al termine di cui allart. 11, la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni da tale inizio.
4. LEnte provvede anche mediante convenzione con primarie istituzioni finanziarie alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi minimi e, in genere, alla riscossione dei contributi insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui al presente Titolo, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.
5. Ai fini della riscossione lEnte potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.
6. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1 gennaio dellanno successivo, previa delibera del Consiglio di amministrazione dellEnte, ed approvazione da parte delle autorità competenti.
7. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, sono dovuti rispettivamente dal 1 gennaio 1996 e dal 17 marzo 1996. Per il 1996 il contributo integrativo minimo è di lire 90.000.
8. Il pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi può essere effettuato per conto delliscritto allEnte da istituzioni pubbliche o private in presenza di specifiche norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni medesime e liscritto allEnte. Lobbligo contributivo resta comunque a carico delliscritto.
Articolo 8 - Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti allEnte e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione allEnte, da parte dellobbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 11.
Articolo 9 - Restituzione dei contributi
1. Coloro che al compimento delletà pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dalliscrizione allEnte, ovvero rimangano o siano rimasti iscritti ai soli fini dellapplicazione delle disposizioni relative al versamento della contribuzione integrativa, senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, in misura pari al montante contributivo individuale, riferito al 1 gennaio dellanno di riferimento della domanda di restituzione, determinato ai sensi dellart. 14.
2. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al precedente comma abbia nuovamente luogo liscrizione allEnte ai fini della contribuzione soggettiva, allinteressato è riconosciuta la facoltà di ricostituire la posizione assicurativa mediante restituzione, entro sei mesi dalla nuova iscrizione, dellimporto liquidato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente dalla liquidazione delle somme al versamento effettuato dalliscritto.
3. Se liscritto, nonostante lulteriore versamento dei contributi, non consegue almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, limporto complessivo versato gli sarà restituito con losservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.
CAPO TERZO - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI
Articolo 10 - Sanzioni per ritardo nel pagamento dei contributi
1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta lobbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno posteriore allultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello delleffettivo versamento.
2. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione di cui allart. 11 allEnte, gli interessi di mora decorrono sulle maggiori somme dovute dal giorno in cui le medesime avrebbero dovute essere versate.
3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 90 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 15% annuo del capitale non pagato tempestivamente.
4. Nel caso in cui si verifichino, per più di una annualità, omessa comunicazione ovvero omesso pagamento, lEnte ne da comunicazione ai Consigli regionali e provinciali dellOrdine ai fini degli articoli 26 e 27 della legge n. 56/89.
Quanto sopra si applica anche nei casi di infedele comunicazione o quando limporto dichiarato allEnte sia inferiore alla metà.
Articolo 11 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione
1. Tutti i soggetti di cui allart. 1 devono annualmente comunicare allEnte con lettera raccomandata, da inviare entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in unica soluzione, del saldo IRPEF lammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, dichiarato ai fini IRPEF per lanno di riferimento.
La comunicazione deve essere presentata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere lindicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dellanno di riferimento con lindicazione dellanno e dellimponibile IRPEF definito, limponibile complessivo ai fini IRPEF per lanno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dellIVA.
3. In caso di morte delliscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativo allanno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad - altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro quattro mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte del- lEnte.
4. Lomessa, la ritardata o infedele comunicazio-ne di cui ai commi precedenti comporta di per sé lapplicazione di una sanzione pari a metà del contributo soggettivo minimo per lanno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione o la rettifica intervengono entro 60 giorni dalla scadenza del ter-mine.
5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dallEnte.
6. I Consigli degli Ordini devono comunicare allEnte, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, le variazioni intervenute agli Albi professionali relativamente al semestre precedente.
7. LEnte ha la facoltà di esigere dalliscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, allatto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate allEnte e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.
TITOLO II - ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI
CAPO PRIMO - PRESTAZIONI
Articolo 12 - Prestazioni
1. LEnte corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di invalidità;
c) pensione ai superstiti, di reversibilità e indiretta;
d) indennità di maternità;
e) prestazioni assistenziali.
2. Tutte le pensioni ed indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
CAPO SECONDO - PENSIONE DI VECCHIAIA
Articolo 13 - Pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia è corrisposta al- liscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni di età, a condizione che risultino dallo stesso versati ed accreditati almeno cinque anni di effettiva contribuzione allEnte.
2. Il diritto al trattamento pensionistico può essere esercitato anche in età successiva.
3. Ove liscritto prosegua lattività professionale anche dopo il collocamento in pensione, egli deve continuare a versare allEnte il contributo integrativo in relazione ai redditi professionali dallo stesso conseguiti. È altresì ammesso a proseguire, su domanda, nel versamento dei contributi soggettivi.
4. I contributi soggettivi di cui al precedente com-ma relativi ai periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, daranno titolo ad un supplemento di pensione a favore delliscritto calcolato con il sistema contributivo di cui al successivo art. 14, liquidabile con cadenza biennale, mediante trasformazione in rendita sulla base dei coefficienti di cui allallegata tabella A.
Articolo 14 - Determinazione della pensione di vecchiaia
1. Limporto della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella "A" allegata, relativo alletà delliscritto al momento del pensionamento.
2. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alletà immediatamente superiore ed inferiore a quella delliscritto ed il numero dei mesi la frazione di anno.
3. Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dellanno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari al tasso annuo di nominale del PIL di cui allart. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
5. È istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere leventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali. Il Consiglio di amministrazione adotterà ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con diretta incidenza sulla misura dellaliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla variazione nominale del PIL.
6. Dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dellEnte.
Articolo 15 - Aliquota di computo della pensione
Laliquota per il computo della pensione è pari alla percentuale di contribuzione soggettiva versata tempo per tempo dall'iscritto ai sensi degli artt. 3, commi 1 e 1 bis, e 4 bis del Regolamento di previdenza. Tale percentuale può essere variata con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre allapprovazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dellart. 3 del D. Lgs. n. 509/94.
Articolo 16 - Decorrenza della pensione di vecchiaia
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi del- levento da cui nasce il diritto per le pensioni di vecchiaia, di reversibilità e indirette e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni di invalidità.
Articolo 17 - Invio estratto conto annuale
Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
CAPO TERZO - DELLA PENSIONE DI INABILITÀ E DI INVALIDITÀ
Articolo 18 - Pensione di inabilità
1. Liscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età, quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare lattività professionale specifica; b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione; c) sia intervenuta la cessazione effettiva dellattività professionale specifica e la cancellazione dallalbo professionale.
2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui liscrit-to, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) b) c) del presente articolo.
4. Il pensionato di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dallEnte allo scopo di accertare la permanenza della condizione di inabilità. Lonere di tale accertamento è a carico dellente.
5. La pensione è incumulabile con il trattamento dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
6. LEnte ha titolo alla surroga ai sensi dellart. 1916 c.c. nei confronti dellautore del danno che ha determinato la inabilità e può comunque revocare la pensione nel caso in cui per levento che ha determinato linabilità alliscritto sia integralmente risarcito dal responsabile del danno.
7. Il diritto alla pensione di inabilità è comunque attribuito anche in caso di decesso del richiedente la prestazione prima che lEnte abbia accertato la effettiva esistenza dello stato di inabilità e questo potrà essere desunto dalla documentazione medica presentata.
8. LEnte elabora apposito regolamento che definisce i profili sostanziali e procedimentali per laccertamento dello stato di inabilità.
Articolo 19 - Calcolo della pensione di inabilità
Limporto della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo alletà posseduta dallassicurato al momento del pensionamento, o quella relativa alletà minima prevista dalla tabella in caso di età inferiore.
Articolo 20 - Pensione di invalidità
1. Liscritto ha diritto alla pensione di invalidità quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la capacità delliscritto allesercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o di difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo iscrizione allEnte, a meno di un terzo; b) risultino versate a suo favore almeno cinque annualità di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla domanda di pensione.
2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui liscrit-to, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
3. La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere "a" e "b" del precedente comma.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dallEnte allo scopo di accertare la permanenza delle condizioni di invalidità. Lonere di tale accertamento è a carico dellEnte.
5. La pensione di invalidità è incumulabile con il trattamento dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali.
6. LEnte ha titolo alla surroga ai sensi dellart. 1916 c.c. nei confronti dellautore del danno che ha determinato linvalidità e può comunque revocare la pensione nel caso in cui levento che ha determinato linvalidità alliscritto sia integralmente risarcito dal responsabile del danno.
7. LEnte elabora apposito regolamento che definisce i profili sostanziali e procedimentali per laccertamento dello stato di invalidità.
8. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito lesercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di questultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente art. 14 in sostituzione della pensione di invalidità.
Articolo 21 - Calcolo della pensione di invalidità
Limporto della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo alletà posseduta dallassicurato al momento del pensionamento, o quella relativa alletà minima prevista dalla tabella in caso di età inferiore.
CAPO QUARTO - DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Articolo 22 - Pensione ai superstiti
1. Nel caso di morte del pensionato o delliscritto, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera b) del precedente art. 18, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte delliscritto o del pensionato risultino a suo carico.
2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o delliscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino lUniversità, purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.
Articolo 23 - Liquidazione della pensione di reversibilità ai superstiti
1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 22 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata in base agli artt. 14 e 15:
a) 60% al coniuge;
b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
e) 15% a ciascun genitore;
f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.
La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata allassicurato.
2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dellassicurato, nel caso di decesso ad unetà inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo alletà di 57 anni.
3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
4. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dellart. 39 del Decreto del Presidente della Re- pubblica 25 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte delliscritto o del pensionato e il compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.
5. I trattamenti ai superstiti sono incumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui allart. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo 24 - Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità - cessa:
a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro, salvo quanto previsto al comma 3 dellarticolo 20;
c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quan-do cessi lo stato di inabilità o in caso di matri-monio.
Articolo 25 - Restituzione dei contributi in favore dei superstiti
Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte delliscritto, ai medesimi superstiti compete la restituzione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9 in misura proporzionale alle percentuali indicate allart. 23 comma 1.
Articolo 26 - Perequazione automatica delle pensioni
Le pensioni erogate in forza del presente regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dal- lISTAT.
CAPO QUINTO - CONTRIBUTI VOLONTARI, RISCATTO E CUMULO
Articolo 27 - Contribuzione volontaria
1. Liscritto di cui allart. 1 qualora cessi lattività lavorativa autonoma che ha dato luogo allobbligo delliscrizione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari allEnte.
2. A tal fine liscritto deve presentare domanda di autorizzazione allEnte, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione delliscrizione allAlbo.
3. Tale facoltà è concessa purché liscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia lepoca del versamento.
4. Liscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere il contributo soggettivo obbligatorio di cui allart. 3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui al successivo art. 4, nellimporto pari allultima contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente allindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dallISTAT.
6. Liscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dellultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.
Articolo 28 - Riscatto periodi precedenti allistituzione dellente di previdenza
Liscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti listituzione dellEnte, a partire dallanno di iscrizione allalbo professionale, purché possa far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione alla gestione. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno disciplinati dallEnte, mediante regolamento da sottoporre allapprovazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dellart. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Articolo 29 - Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo
La pensione di vecchiaia di cui al presente Rego-lamento è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente nella misura prevista dallart. 1, commi 21 e 22, della legge n. 335/95.
CAPO SESTO - INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Articolo 30 - Destinazione e misura dellindennità
1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, anno di costituzione dellEnte, una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n.379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo nella misura vigente tempo per tempo a carico di ogni iscritto allEnte, da versare a mezzo c/c postale o bancario entro il 30 novembre di ogni anno".
3. Al fine di assicurare lequilibrio della gestione di cui al precedente comma il Consiglio di amministrazione adotterà i provvedimenti necessari, secon-do quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
CAPO SETTIMO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Articolo 31
Integrazioni al minimo
1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre allapprovazione dei Ministeri vigilanti, lEnte può disporre lintegrazione al minimo dei trattamenti previdenziali fino ad un importo corrispondente a quello dellassegno sociale di cui allart. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Ladozione della delibera di cui al precedente comma è condizionata alle disponibilità volta a volta esistenti nel fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà.
Articolo 32
Forme di assistenza facoltative
LEnte può provvedere alla attuazione di forme di assistenza facoltative ai sensi dellart. 3, comma 3, dello Statuto attraverso deliberazione del Consiglio di indirizzo generale da sottoporre al Ministero del Lavoro, che preveda la costituzione di specifici fondi appositamente finanziati dagli iscritti. Il Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla approvazione provvede ad emanare relativo regolamento di attuazione.
Articolo 33
Norme transitorie e finali
In sede di prima applicazione per comunicazioni, pagamenti e rettifiche effettuati entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto Ministeriale di riconoscimento dellEnte, non si applicano sanzioni né interessi di mora.
TABELLA A (Art. 14, comma 1)
Coefficienti di trasformazione
Età
|
Coefficiente
|
Età
|
Coefficiente
|
57 |
4.720 |
69 |
7.232 |
58 |
4.860 |
70 |
7.563 |
59 |
5.006 |
71 |
7.924 |
60 |
5.163 |
72 |
8.319 |
61 |
5.334 |
73 |
8.750 |
62 |
5.514 |
74 |
9.227 |
63 |
5.706 |
75 |
9.751 |
64 |
5.911 |
76 |
10.335 |
65 |
6.136 |
77 |
10.983 |
66 |
6.379 |
78 |
11.701 |
67 |
6.640 |
79 |
12.499 |
68 |
6.927 |
80 |
13.378 |
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