Art. 1 - Soggetti ammessi e periodi riscattabili
Gli iscritti all'Ente, che possono far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione, possono richiedere il riscatto di tutti o dei singoli anni di attività libero professionale di Psicologo effettivamente svolta precedentemente listituzione dellEnte ed a partire dallanno di iscrizione allAlbo.
Art. 2 - Presentazione della domanda
La domanda di riscatto deve essere presentata su modulo appositamente predisposto dallEnte; lo stesso modulo deve prevedere, oltre ai dati delliscritto, idonea autocertificazione circa il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto con particolare riferimento alla titolarità delliscrizione allalbo ed alleffettivo esercizio dellattività libero professionale di Psicologo, anche se non svolta a titolo esclusivo.
Art. 3 - Contribuzione dovuta per loperazione di riscatto
Gli oneri derivanti dal riscatto di cui al presente Regolamento sono a totale carico dei richiedenti.
Pertanto i soggetti ammessi a tale facoltà sono tenuti a corrispondere, per ciascun anno riscattato, un importo determinato applicando alla media dei redditi netti conseguiti nel quinquennio precedente la domanda stessa, laliquota percentuale del contributo soggettivo vigente nellanno di presentazione della domanda di riscatto, ai sensi dellart. 3 commi 1 e 1 bis del Regolamento di previdenza.
Agli effetti della media reddituale si considerano utili anche i periodi di contribuzione facoltativa e quella volontaria di cui, rispettivamente, agli artt. 1, comma 5 e 27 del Regolamento di previdenza.
In ogni caso il versamento dovuto per ciascun anno riscattato non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nellanno di presentazione della richiesta.
Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dellEnte, esaminata la documentazione di cui all'art. 2, delibera in merito alla ammissibilità della domanda di riscatto ed alla determinazione del relativo onere da versare.
Il provvedimento è comunicato allinteressato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento dovrà contenere l'assegnazione del termine di novanta giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà fornire accettazione dellonere da versare secondo le modalità individuate al successivo art. 5.
Il mancato riscontro alla suddetta comunicazione del provvedimento entro il termine assegnato, comporterà la decadenza della domanda di riscatto.
Art. 5 - Pagamento dei contributi
Laccettazione delloperazione di riscatto da parte dellinteressato deve essere accompagnata dal contestuale versamento del relativo onere contributivo.
Tal versamento può essere effettuato in soluzione unica per lintero importo dovuto, ovvero, su richiesta, in un numero di rate mensili per un periodo non superiore agli anni riscattati. In tal caso è dovuto il versamento di almeno tre rate allatto delladesione. Le rate successive saranno accreditate alla posizione dellassicurato con le modalità di cui al successivo art. 6.
In ogni caso, qualora liscritto maturi o abbia maturato presso lente il diritto a pensione, lerogazione di questultima è subordinata alla preventiva estinzione dellintero onere di riscatto.
Art. 6 - Effetti del riscatto
I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente lentità della contribuzione soggettiva utile agli effetti del montante contributivo.
Gli stessi versamenti, sia in soluzione unica che in forma rateale sono collocati tempo per tempo, negli anni in cui gli stessi sono stati effettuati, con riferimento alla data in cui il pagamento è pervenuto allente.
Le modalità di capitalizzazione dei contributi versati sono individuate in base ai criteri dettati dallart. 14, commi 3 e 4 del Regolamento di Previdenza.
Art. 7 - Irrinunciabilità del riscatto
Laccettazione dellonere di riscatto di cui al precedente art. 3 da parte delliscritto comporta lirrinunciabilità al riscatto stesso.
Pertanto, nel caso di versamenti parziali, in particolar modo nei casi di rateizzazione dellonere, verranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni, soltanto gli anni per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo. Gli eventuali versamenti privi di effetto potranno essere rimborsati, su richiesta, allinteressato.
Art. 8 - Decesso del richiedente
Qualora intervenga il decesso delliscritto successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di riscatto da parte del medesimo, è data facoltà ai superstiti dello stesso individuati ai sensi dellart. 22 del Regolamento di previdenza, di completare gli adempimenti previsti dal presente Regolamento agli effetti di quanto disposto al precedente art. 6.