(approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997)
TITOLO I L'ENTE
Articolo 1 - Natura dell'Ente
1. L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attivita' professionale di Psicologo, denominato Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, e' istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed e' disciplinato dalle norme del decreto ora citato, nonche' da quelle del decreto 30 giugno 1994, n. 509 e da quelle del codice civile per quanto ivi non previste in tema di fondazioni.
2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed al D.M. 2 maggio 1996, n. 337.
Articolo 2 - Sede
L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attivita' sull'intero territorio della Repubblica.
Articolo 3 - Scopo
1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorita' di vigilanza in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
2. L'Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalita' previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche.
3. L'Ente provvede altresi' all'attuazione delle forme di assistenza obbligatorie e puo' provvedere a quelle facoltative.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalita' d'iscrizione previste nel regolamento tutti coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi, esercitano attivita' autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorche' contemporaneamente svolgano attivita' di lavoro dipendente.
Articolo 4 - Iscritti
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalita' d'iscrizione previste nel regolamento tutti coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi, esercitano attivita' autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorche' contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
Articolo 5 - Gli Organi
Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio di indirizzo generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente:
d) il Collegio dei sindaci.
Articolo 6 - Il Consiglio di indirizzo generale
1. Il Consiglio di indirizzo generale e' composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun collegio elettorale, con arrotondamento all'unita' intera per ogni frazioni inferiore ai mille; esso dura in carica tre anni, ed i componenti sono eleggibili per non piu' di tre mandati consecutivi.
2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo generale, in conformita' ad apposito regolamento elettorale, che dovra' rispettare i seguenti criteri:
a) il corpo elettorale sia suddiviso in tre collegi, corrispondenti a quelli previsti per lo svolgimento delle elezioni europee, previo accorpamento dei territori corrispondenti ai collegi Nord-Est e Nord-Ovest e accorpamento dei territori corrispondenti ai collegi del Sud e delle Isole, fermo il territorio del collegio dell'Italia centrale; a ciascun collegio cosi' identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondenti al rapporto di uno ogni mille iscritti residenti nel territorio del collegio;
b) siano disposti presso ciascuna sede di ordine regionale o provinciale appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede del Consiglio nazionale il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei tre collegi;
c) sia ammesso il voto per corrispondenza;
d) nell'ambito di ciascun collegio siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti ed i pensionati diretti residenti nel territorio del collegio;
e) sia rispettato il principio della liberta' di candidatura;
f) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per un numero di eleggibili pari a due terzi dei posti assegnati al collegio;
g) sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascun collegio;
h) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun collegio, quando non sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto g), risultando in tal caso valida l'elezione ove sia raggiunto il quorum di almeno un sesto dei votanti;
i) siano proclamati eletti per ciascun collegio, nei limiti di cui al precedente punto a), dal Presidente dell'Ente coloro che risultano avere conseguito, per ciascun collegio, il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico, e che, in caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio di indirizzo generale, subentri il primo dei non eletti nel rispettivo collegio elettorale;
l) sia attribuita al Ministero del Lavoro la potestà di designare, con riferimento a ciascun collegio, i componenti del Consiglio di indirizzo generale in caso di mancato raggiungimento del quorum anche nell'ipotesi di cui sopra h); in tal caso, entro i nove mesi successivi, il Presidente dell'Ente indice una nuova sessione elettorale limitatamente al Collegio interessato. I Consiglieri di cui alla presente lettera durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di indirizzo generale costituitosi in seguito alla proclamazione di cui alla precedente lettera i).
m) siano previsti criteri di determinazione del rimborso, dall'Ente al Consiglio Nazionale dell'Ordine, delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni.
3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di indirizzo generale vengono insediati, sempre che in possesso del requisito di onorabilità, dal Presidente dell'Ente, e nella prima seduta provvedono a nominare nel loro ambito un coordinatore ed un segretario.
4. La prima tornata elettorale viene indetta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi entro tre mesi dal completamento delle iscrizioni all'Ente, ed il primo Consiglio di indirizzo generale dura in carica fino alla scadenza triennale del primo Consiglio di Amministrazione. Il primo Consiglio di indirizzo generale ed il primo Consiglio di amministrazione sono insediati dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
Articolo 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di indirizzo generale
1. Il Consiglio di indirizzo generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno tre componenti dell'organo.
2. Il Consiglio di indirizzo generale delibera con la presenza della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del coordinatore.
Alle riunioni del Consiglio di indirizzo generale ha facolta' di assistere il Presidente dell'Ente;
3. I verbali del Consiglio di indirizzo generale sono firmati dal segretario e dal coordinatore. Per le ulteriori modalita' di funzionamento dell'organo si richiamano le disposizioni di cui al successivo art. 10, commi 2 e 4.
4. Spetta al Consiglio di indirizzo generale:
a) determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria;
b)individuare tra le forme di assistenza consentite quelle effettivamente da realizzare;
c) deliberare sui criteri generali in materia di investimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo dell'Ente entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente entro il 30 novembre di ogni anno, nonche' le variazioni del preventivo alla prima seduta utile e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.
e) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio tecnico triennale dell'Ente;
f) deliberare le modifiche dello statuto, del regolamento per l'attuazione delle attivita' di previdenza e del regolamento elettorale, predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
g) esprimere parere obbligatorio in ordine al regolamento per la gestione del patrimonio ed al regolamento per le forme di assistenza consentite;
h) esprimere parere vincolante su emolumenti, indennita' e gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi dell'Ente;
i) nominare il Collegio Sindacale di cinque membri.
l) designa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.
5. Le deliberazioni di cui alla lettera f) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
6. Le deliberazioni di cui alle lettere "a", "c", "d" ed "e" sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
7. La mancata emanazione dei pareri di cui al comma 4 entro 60 giorni dalla richiesta consente al Consiglio di amministrazione di assumere le sue deliberazioni.
Articolo 8 - Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto di cinque membri identificati con metodo elettivo.
A tal fine, in concomitanza con la elezione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale, ciascun iscritto indica su apposita scheda il nominativo di non piu' di quattro iscritti o pensionati diretti, scelti indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza.
Vengono nominati dal Presidente dell'Ente, sempreche' in possesso dei requisiti di cui al comma 5, coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti ed accettino l'incarico, tenendo altresi' conto che:
a) non meno di uno e non piu' di due consiglieri sono nominati fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 , del D. Lgs. 103/96;
b) non piu' di due consiglieri sono nominati tra i membri del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; i Consiglieri nazionali nominati non possono ricoprire altra carica istituzionale nell'ambito del Consiglio Nazionale medesimo con facoltà di opzione.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto nelle lettere "a" e "b" del presente comma, si scorre la graduatoria stabilita dai risultati elettorali.
2. Le modalità ed i tempi per la nomina di cui al comma precedente sono definiti nel medesimo regolamento elettorale di cui all'art. 6.2, con il rispetto dei medesimi criteri fermo restando che le votazioni sono considerate valide quando: alla prima tornata elettorale abbia partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto; alla seconda tornata elettorale abbia partecipato al voto almeno un sesto degli aventi diritto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, e ciascun consigliere può essere nominato per non più di tre mandati consecutivi.
4. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del Consiglio di indirizzo generale e con quella di Sindaco e con quella di membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. In caso di elezione del medesimo soggetto sia alla carica di componente del Consiglio di indirizzo generale sia di possibile componente del Consiglio di amministrazione, l'interessato ha facolta' di optare per l'una o per l'altra posizione.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere il requisito della onorabilita'. Essi devono essere altresi' forniti del requisito di professionalità richiesto dall'art. 1, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; tale requisito si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano conseguito capacita' ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni.
6. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma e' comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati fin dal momento della presentazione della candidatura, recante il curriculum delle attivita' svolte.
7. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione subentra il primo dei non eletti fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
Articolo 9 - Poteri del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Ente, coerentemente con le indicazioni del Consiglio di indirizzo generale.
2. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione dell'Ente:
a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente;
b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;
c) deliberare le proposte di modifiche dello Statuto, del regolamento elettorale e del regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale.
d) deliberare il regolamento per la eventuale gestione esterna del patrimonio dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale, sulla base dei principi della conservazione della titolarita' dei valori di investimento, della separatezza tra gestore e depositario, nonche' della piena affidabilita' degli interlocutori finanziari;
e) deliberare il regolamento delle forme di assistenza consentite dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale;
f) predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell'Ente;
g) predisporre il bilancio di previsione dell'Ente non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, nonch} predisporre, normalmente non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento, le eventuali note di variazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;
h) deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore dell'Ente e l'assunzione del personale;
i) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformitĘ agli accordi collettivi;
l) determinare gli emolumenti, le indennita' ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi dell'Ente dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale;
m) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente;
n) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento, stabilendone i piani annuali e pluriennali, coerentemente ai criteri generali adottati ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c, dal Consiglio di indirizzo generale.
o) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente; nella stipula di convenzioni il C.d.A. si riserva il potere di fornire al gestore convenzionato gli indirizzi in termini di profili di rischio degli investimenti e definire parametri di valutazione oggettivi e confrontabili ai fini della verifica dei risultati ottenuti;
p) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e legati a favore dell'Ente;
q) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;
r) predisporre il bilancio tecnico dell'ente con periodicita' almeno triennale, e, comunque, ogni qual volta si renda necessario in relazione all'andamento economico finanziario dell'Ente;
s) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, la costituzione o la partecipazione a societa' nonche' l'adesione ad enti, consorzi, organismi od associazioni che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente;
t) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Consiglio di indirizzo generale o del Collegio sindacale;
u) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonche' dal presente statuto e regolamento delle prestazioni, e su ogni altro oggetto comunque inerente al conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere "d" e "q" sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere "e", "m", "n" e "o" sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Articolo 10 - Convocazione del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessita'. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati congiuntamente da almeno due consiglieri di amministrazione, dal Consiglio di indirizzo generale o dal Collegio sindacale
2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o anche a mezzo fax confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine puo' essere ridotto a tre giorni.
3. Per la validita' delle sedute del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.
4. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, sentito il Direttore, nomina fra i dipendenti dell'Ente un segretario con l'incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio di amministrazione.
6. I verbali del Consiglio di amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.
Articolo 11 - Il Presidente
1. Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica tre anni e puo' essere confermato per non più di altre due volte consecutive.
2. Spetta al Presidente:
a) la legale rappresentanza dell'Ente;
b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, definendo le materie all'ordine del giorno;
c) attuare, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l'Ente;
e) adottare, in caso di necessita', provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vice-Presidente; dell'assenza o impedimento del Presidente fa fede la firma stessa del Vice-Presidente.
Articolo 12 - Collegio sindacale
1. Il Collegio dei Sindaci e' composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;
c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;
d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere nominati per non piu' di tre mandati consecutivi.
3. Il Collegio dei Sindaci provvede, nella sua prima riunione, ad eleggere il Presidente tra i suoi componenti.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco effettivo piu' anziano di eta'.
5. Il Collegio dei Sindaci e' nominato con deliberazione del Consiglio di indirizzo generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonche' al Consiglio di amministrazione dell'Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull'andamento della gestione. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonche' i bilanci attuariali periodici.
6. I Sindaci di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni ai sensi degli art. 2403 e seguenti del c.c. in quanto applicabili.
Articolo 13 - Onorabilita'
Sono considerate cause di ineleggibilita' alle cariche dell'Ente, ovvero di decadenza dalle medesime:
a) aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 c.c. come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.
TITOLO TERZO LA GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 14 - Entrate ed esercizio finanziario
1. Costituiscono entrate dell'Ente:
a) i contributi soggettivi degli iscritti;
b) i contributi integrativi a carico dell'utenza;
c) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
d) i contributi per il finanziamento delle forme di assistenza obbligatorie;
e) i contributi per le forme di previdenza integrativa;
f) i contributi per le forme di assistenza facoltative;
g) i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria come previsti dal Regolamento;
h) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi;
i) qualunque eventuale altra entrata finanziaria compresi lasciti e donazioni;
2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvio dell'attivita' dell'Ente qualora detto esercizio inizi dopo il 30 settembre e fatti salvi, in ogni caso, gli adempimenti fiscali.
Articolo 15 - Il patrimonio
1. Il patrimonio dell'Ente e' alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso e' costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazioni in societa' immobiliari, nonche' direttamente da immobili.
2. La gestione del patrimonio in nome e per conto dell'Ente puo' essere effettuata in conformita' al regolamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti.
Articolo 16 - L'assetto amministrativo-contabile
1. L'Ente organizza - sulla base di apposito regolamento l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi incrementati delle relative disponibilita' da rendimento realizzate in conformità alle disposizioni regolamentari nella formazione del montante.
2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente nonche' le integrazioni al trattamento minimo per i casi di invalidita' e superstiti. Le eventuali disponibilita' risultanti al termine di ciascun quinquennio in detto conto affluiscono su apposito conto di riserva utilizzabile secondo quanto previsto dal Regolamento.
3. Le gestioni delle forme di assistenza consentite avverranno in apposito conto separato.
Articolo 17 - Il conto pensioni
1. In conformita' al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione di cui al regolamento, calcolati in funzione dell'età e del sesso dell'iscritto all'atto del pensionamento. L'adeguatezza di tali coefficienti dopo il primo quinquennio, ai fini dell'equilibrio finanziario dell'Ente deve essere certificata da un attuario iscritto all'Albo con periodicita' almeno triennale, in occasione del Bilancio tecnico.
2. L'Ente provvede ad accantonare i suddetti montanti nell'ambito di apposito conto pensioni a cui vengono attinte le disponibilita' necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.
In via eccezionale qualora il conto pensioni dovesse risultare inferiore alla riserva dei pensionati, determinata in sede di bilancio tecnico, l'importo necessario alla integrazione del conto pensioni e' prelevato dal conto di cui all'art. 16, comma
Articolo 18 - Bilancio ed altri documenti di gestione
1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il rendiconto consuntivo e lo assoggetta a deliberazione del Consiglio di indirizzo generale entro il mese di maggio.
2. Il Consiglio di amministrazione, predispone, altresi', il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni da sottoporre all'approvazione - rispettivamente entro il mese di ottobre e normalmente entro il mese di novembre - del Consiglio di indirizzo generale.
3. Il Consiglio di amministrazione predispone inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali somme eccedenti la normale liquidita' di gestione.
4. Il Consiglio di amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre anni il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale previa acquisizione del parere preventivo di merito di competenza del Collegio dei Sindaci.
5. La gestione economico/finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale.
6. Dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 4, lettera c, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Qualora, durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere, si dovra' provvedere al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si e' verificata l'insufficienza.
TITOLO QUARTO INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI
Articolo 19 - Diritto di informazione
1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate e rende noti i bilanci ed i pareri del Consiglio d'indirizzo generale. Di altresi' informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente, nonche' sulla situazione patrimoniale.
3. Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni effettuate dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. Contribuisce inoltre allo sviluppo dello spirito di solidarieta' tra gli iscritti.
4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo, è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.
TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 20 - Disposizione transitorie
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, non appena costituito l'Ente, assume le funzioni del Consiglio di amministrazione, limitatamente alla gestione ordinaria del patrimonio.
2. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi adotta le misure per avviare le procedure di iscrizione all'Ente dei soggetti tenuti e dirama le disposizioni per la raccolta dei contributi soggettivo ed integrativo ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Provvede altresi', entro 40 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto di cui all'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 103/96 alla redazione di apposito regolamento elettorale ai sensi del precedente art. 6, commi 2 e 4, che viene trasmesso per l'approvazione ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 509/94.
3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi al fine di realizzare quanto previsto ai due commi precedenti nomina per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure d'iscrizione all'Ente e sino all'insediamento del Consiglio di amministrazione, un apposito Comitato di cinque membri il cui coordinatore relaziona mensilmente al Presidente del Consiglio Nazionale.
4. Le attività amministrative svolte dal Comitato sono presentate al Consiglio di indirizzo generale che ne prendera' atto in quanto legittime.
Tutti gli impegni assunti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, attraverso il Comitato di cui al precedente comma, ai fini di assolvere agli adempimenti occorrenti nella fase iniziale, sono direttamente riferiti all'Ente.
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