INDENNITA’ DI SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE
IN CASO DI EVENTI CATASTROFICI O CALAMITOSI
BANDO ANNUALITÀ ANNO 2009
Art. 1 – PREMESSE
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto e ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle forme di assistenza approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 09/2008 del 16 febbraio 2008 e successive modificazioni e integrazioni, concede un’indennità di sostegno alla professione in favore di coloro che non abbiamo potuto esercitare in modo totale o parziale l’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi, a causa di eventi catastrofici o calamitosi in Comuni nei quali risiedono o esercitano abitualmente la propria attività e nei quali è stato dichiarato, dalle Autorità competenti, lo stato di emergenza.
I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate.
Art. 2 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO
Coloro che intendono richiedere l’indennità di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice che dovrà essere consegnata a mano o inviata presso gli Uffici dell’Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1, a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre i termini indicati. Per la spedizione farà fede il timbro postale dell’ufficio postale accettante.
Le domande, che potranno essere prodotte utilizzando il modulo messo a disposizione dall’Ente, dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.
Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.
L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini indicati.
Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione e contenuti nel successivo art. 6.
Sulla base delle determinazioni assunte verrà adottato il provvedimento di liquidazione o diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento sarà possibile, ed entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso sempre innanzi al Consiglio di amministrazione.
Art. 3 – INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, telefono 848780503 (al costo di una chiamata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari che dovranno chiamare il numero 069774861), fax 06/97748651. Oppure consultare il sito www.enpap.it o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].
Art. 4 – REQUISITI
Possono presentare apposita domanda gli iscritti attivi all’Ente che, in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda, risiedano o esercitino la professione in un Comune colpito dall’evento catastrofico o calamitoso.
L'indennità di sostegno alla professione può essere concessa per eventi verificatisi a partire dal secondo anno di iscrizione all’Ente e potrà essere erogata anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.
Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l'attribuzione dell’indennità, per l’anno 2009, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro due anni dalla data dell’evento.
Fermo restando l’obbligo di presentare la relativa domanda nel termine di cui sopra, l’Ente procederà, ai fini del presente bando all’erogazione del contributo all’esame delle domande che dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2009.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del provvedimento con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel Comune dove viene svolta abitualmente l’attività professionale;
b) certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
c) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo redatto presso un Centro di Assistenza Fiscale;
d) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno in cui si è verificato l’evento catastrofico o calamitoso redatto presso un Centro di Assistenza Fiscale;
e) dichiarazione diretta a sancire se il richiedente svolge in modo esclusivo la libera professione
f) dichiarazione dell’iscritto diretta ad attestare di non aver potuto esercitare l’attività libero professionale per un periodo non inferiore a sei mesi a seguito degli eventi che hanno colpito il comune di cui al punto precedente punto a).
Le dichiarazioni di cui ai punti b), d) ed f) potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.
Art. 6 – ENTITÀ DELL’INDENNITA’ E GRADUATORIA
Il Consiglio di Amministrazione ha previsto un ammontare dell’indennità pari a Euro 800,00 da intendersi quale importo mensile lordo. L’indennità potrà essere corrisposta in caso di inattività professionale non inferiore a sei mesi e per un massimo di ventiquattro mesi di inattività.
La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi:
a) all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell’iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:
Rapporto ISEE/Punteggi |
|
Valore ISEE |
Punteggio attribuito |
Fino a 10.000,00 |
punti n. 2 |
Oltre 10.000,00 - fino a 15.000,00 |
punti n. 4 |
Oltre 15.000,00 - fino a 20.000,00 |
punti n. 6 |
Oltre 20.000,00 - fino a 25.000,00 |
punti n. 8 |
Oltre 25.000,00 - fino a 30.000,00 |
punti n.10 |
Oltre 30.000,00 - fino a 35.000,00 |
punti n. 9 |
Oltre 35.000,00 - fino a 40.000,00 |
punti n. 7 |
Oltre 40.000,00 - fino a 45.000,00 |
punti n. 5 |
Oltre 45.000,00 - fino a 50.000,00 |
punti n. 3 |
Oltre 50.000,00 |
punti n. 1 |
b) all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno in cui si è verificato l’evento catastrofico o calamitoso dai componenti il nucleo familiare dell’iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:
Rapporto ISEE/Punteggi |
|
Valore ISEE |
Punteggio attribuito |
Fino a 10.000,00 |
punti n. 2 |
Oltre 10.000,00 - fino a 15.000,00 |
punti n. 4 |
Oltre 15.000,00 - fino a 20.000,00 |
punti n. 6 |
Oltre 20.000,00 - fino a 25.000,00 |
punti n. 8 |
Oltre 25.000,00 - fino a 30.000,00 |
punti n.10 |
Oltre 30.000,00 - fino a 35.000,00 |
punti n. 9 |
Oltre 35.000,00 - fino a 40.000,00 |
punti n. 7 |
Oltre 40.000,00 - fino a 45.000,00 |
punti n. 5 |
Oltre 45.000,00 - fino a 50.000,00 |
punti n. 3 |
Oltre 50.000,00 |
punti n. 1 |
c) all’esercizio esclusivo della libera professione sulla base del seguente punteggio:
Rapporto – Esercizio esclusivo libera professione/Punteggio |
|
Esercizio esclusivo NO |
punti n. 1 |
Esercizio esclusivo SI |
punti n. 20 |
Si precisa inoltre come detta indennità potrà essere erogata anche a integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.