INDENNITA’ DI SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE IN CASO DI EVENTI CATASTROFICI O CALAMITOSI
Articolo 1
Istituzione dell’indennità di sostegno alla professione in caso di eventi catastrofici o calamitosi
1 - L’Ente può concedere un’indennità di sostegno alla professione in favore degli iscritti che si siano ritrovati nell’impossibilità di esercitare in maniera parziale o totale l’attività libero professionale per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, a causa di eventi naturali catastrofici o calamitosi in comuni nei quali, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dalle autorità competenti, si sono determinate condizioni sociali ed economiche di estrema precarietà,
2 - Possono beneficiare dell’indennità di sostegno alla professione gli iscritti attivi all’Ente e non pensionati, che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento e che a causa dello stesso evento non abbiano potuto esercitare in modo parziale o totale l’attività professionale con conseguente mancata produzione di redditi professionali. L'indennità può essere concessa per eventi verificatisi a partire dal secondo anno di iscrizione all’Ente.
3 - L’indennità viene erogata per un massimo di ventiquattro mesi a partire dal mese in cui si è verificato l’evento che ha determinato l’interruzione totale o parziale dell’attività professionale e fino al mese precedente in cui viene ripresa l’attività professionale.
4 - I soggetti di cui al presente articolo dovranno essere in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda.
Articolo 2
Presentazione della domanda e documentazione
1. Per poter risultare assegnatari dell’indennità di cui all’articolo precedente, gli interessati dovranno inviare l’apposita domanda presso la sede dell’Ente, a pena di inammissibilità, entro due anni dalla data dell'evento. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda.
2 - La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
b) certificato di stato di famiglia;
Articolo 3
Entità del contributo e graduatoria
1 - Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell’apposito fondo dedicato all’assistenza come da bilancio previsionale, l’Ente provvede a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni determinando lo stanziamento annuale dei contributi erogabili a titolo di indennità di sostegno alla professione, nonché a fissare l’importo massimo del contributo da corrispondere ai soggetti beneficiari.
2 – L’indennità può essere erogata anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.
3 - La formazione della graduatoria delle domande di contributo dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
Articolo 4
Norme di prima applicazione
1 - In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione delle indennità di cui alla presente forma assistenziale antecedenti l'entrata in vigore del regolamento, comunque riferiti a eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.
2 - La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente forma assistenziale.