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INDENNITA’ DI SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE IN CASO DI EVENTI CATASTROFICI O CALAMITOSI

 

Articolo 1

Istituzione dell’indennità di sostegno alla professione in caso di eventi catastrofici o calamitosi

 

1 - L’Ente può concedere un’indennità di sostegno alla professione in favore degli iscritti che si siano ritrovati nell’impossibilità di esercitare in maniera parziale o totale l’attività libero professionale per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, a causa di eventi naturali catastrofici o calamitosi in comuni nei quali, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dalle autorità competenti, si sono determinate condizioni sociali ed economiche di estrema precarietà,

 

2 - Possono beneficiare dell’indennità di sostegno alla professione gli iscritti attivi all’Ente e non pensionati, che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento e che a causa dello stesso evento non abbiano potuto esercitare in modo parziale o totale l’attività professionale con conseguente mancata produzione di redditi professionali. L'indennità può essere concessa per eventi verificatisi a partire dal secondo anno di iscrizione all’Ente.

 

3 - L’indennità viene erogata per un massimo di ventiquattro mesi a partire dal mese in cui si è verificato l’evento che ha determinato l’interruzione totale o parziale dell’attività professionale e fino al mese precedente in cui viene ripresa l’attività professionale.

 

4 - I soggetti di cui al presente articolo dovranno essere in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda.

 

Articolo 2

Presentazione della domanda e documentazione

 

1. Per poter risultare assegnatari dell’indennità di cui all’articolo precedente, gli interessati dovranno inviare l’apposita domanda presso la sede dell’Ente, a pena di inammissibilità, entro due anni dalla data dell'evento. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda.

 

2 - La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a)      copia del provvedimento con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel comune dove viene svolta abitualmente l’attività professionale;

b)     certificato di stato di famiglia;

c)      modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno precedente la presentazione della domanda di erogazione dell’indennità e all’anno in cui si è verificata la catastrofe o la calamità;

d)     attestazione con la quale l’iscritto dichiara di non aver potuto esercitare in parte o del tutto l’attività libero professionale a seguito degli eventi che hanno colpito il comune di cui al punto precedente punto a).

 

 

Articolo 3

Entità del contributo e graduatoria

1 - Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell’apposito fondo dedicato all’assistenza come da bilancio previsionale, l’Ente provvede a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni determinando lo stanziamento annuale dei contributi erogabili a titolo di indennità di sostegno alla professione, nonché a fissare l’importo massimo del contributo da corrispondere ai soggetti beneficiari.

2 – L’indennità può essere erogata anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

3 - La formazione della graduatoria delle domande di contributo dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

 

Articolo 4

Norme di prima applicazione

1 - In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione delle indennità di cui alla presente forma assistenziale antecedenti l'entrata in vigore del regolamento, comunque riferiti a eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

2 - La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente forma assistenziale.