Codice Deontologico



Testo approvato dal ConsiglioNazionale dellOrdine
nelladunanza del 27-28 giugno 1997


Capo I - Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscrittiallAlbo degli psicologi.

Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e lignoranza delle medesime non esimedalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

Linosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogniazione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto eserciziodella professione, sono punite secondo quanto previsto dallart. 26, comma 1°, dellaLegge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamentodisciplinare.

Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano edutilizzarle per promuovere il benessere psicologico dellindividuo, del gruppo edella comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone dicomprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua edefficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che,nellesercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita deglialtri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali,organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare luso non appropriato dellasua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni didipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibilidirette conseguenze.

Articolo 4

Nellesercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto allariservatezza, allautodeterminazione ed allautonomia di coloro che si avvalgonodelle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dallimporre ilsuo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnìa,nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la suacollaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra lutente e listituzione presso cui lopsicologo opera, questultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i terminidelle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dellintervento di sostegnoo di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dellintervento stesso.

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e adaggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconoscei limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per iquali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed iriferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettativeinfondate.

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la suaautonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza ditali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche edegli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabiledella loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che nericava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomiaprofessionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazionidei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valutaattentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità diinformazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,alloccorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti deirisultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionalisolo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazioneadeguata ed attendibile.

Articolo 8

Lo psicologo contrasta lesercizio abusivo della professione come definita dagliarticoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al ConsigliodellOrdine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene aconoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad essopertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente isoggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, ancherelativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla suaeventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti lapiena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informarepreventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lopsicologo ha lobbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero dellaraccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere lautorizzazione allusodei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, nonsono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi neha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano ingrado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla nonriconoscibilità ed allanonimato.

Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lopsicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie,fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circale prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesipreviste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenzain ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare allobbligo di mantenere il segreto professionale, anchein caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso deldestinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, lopportunità di fare uso ditale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo strettonecessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale,ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente oparzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli perla vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare,nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispettodel diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale,lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie inrelazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico diprofessionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni casolanonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e ilcontrollo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasiforma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi allaconclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, taleprotezione sia affidata ad un collega ovvero allOrdine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed alluso di sistemi di documentazionesi adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il piùpossibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, delprofessionista cui rivolgersi.

Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazioneè tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazioneo preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola neglistudenti, allievi e tirocinanti linteresse per i principi deontologici, ancheispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dellutenza e della professione, è tenuto a noninsegnare luso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professionedi psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a talisoggetti discipline psicologiche.

È fatto salvo linsegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, aitirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.


Capo II - Rapporti conlutenza e con la committenza

Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente,e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè oad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compensoprofessionale.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato allesito o ai risultatidellintervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispettodelle tariffe ordinistiche, minime e massime.

Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce allindividuo,al gruppo, allistituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti,informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e lemodalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserneindicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cuidispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suointervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, lenotizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lopsicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutelapsicologica dei soggetti.

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dallintraprendere o dal proseguire qualsiasi attivitàprofessionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con lefficaciadelle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi neiconfronti dellutenza, anche su richiesta dellAutorità Giudiziaria, qualora lanatura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e lefficacia.

Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone linterruzione del rapporto terapeuticoquando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non èragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possanointerferire con lattività professionale o comunque arrecare nocumentoallimmagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegnopsicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattienerelazioni significative di natura personale, in particolare di naturaaffettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituiscegrave violazione deontologicainstaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale,possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale onon patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghiin supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente siserva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi dinatura scientifico-professionale.

Articolo 30

Nellesercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente,subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o latutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessariolintervento professionale nonché lassoluta riservatezza dello stesso, ètenuto ad informare lAutorità Tutoria dellinstaurarsi della relazioneprofessionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dellautoritàlegalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di uncommittente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con leparti in causa la natura e le finalità dellintervento.


Capo III - Rapporti con icolleghi

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nellambito della propria attività,quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedanocompromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e acomunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunitàprofessionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano esociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare lafonte degli altrui contributi.

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi allaloro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventiprofessionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazioneprofessionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarreclientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale chepossano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologoè tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dellOrdine competente.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora linteresse del committente e/o del destinatario della prestazione richiedail ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovverolinvio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nellesercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cuirappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto aduniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.


Capo IV - Rapporti con la società


Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza ecompetenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti asviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità,lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati alprocacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e linformazioneconcernenti lattività professionale devono essere ispirate a criteri di decoroprofessionale, di serietà scientifica e di tutela dellimmagine della professione.


Capo V - Norme di attuazione


Articolo 41

È istituito presso la Commissione Deontologia dellOrdine deglipsicologi lOsservatorio permanente sul Codice Deontologico, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dellOrdine, con il compitodi raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali eprovinciali dellOrdine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali propostedella Commissione al Consiglio Nazionale dellOrdine, anche ai fini della revisioneperiodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previstedalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo allaproclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dellart. 28,comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.