Art.1 - Definizione generale
Agli psicologi iscritti all'Ordine dell'Emilia Romagna, nonché agli psicologi iscritti ad altri Ordini Regionali e Provinciali, ma comunque operanti sul territorio dell'Emilia Romagna, è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge l'attività, mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione: tutto ciò al fine di assicurare che la pubblicità delle attività psicologiche venga realizzata come servizio per l'informazione alla collettività, con speciale riguardo alla sua influenza sull'utenza e nel rispetto del decoro e della dignità della professione, ai sensi degli artt. 2, 8, 38, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.
Tale disposizione è estesa anche alle associazioni di professionisti, riguarda anche iscrizioni su carta intestata, sui biglietti da visita e sulle pagine Web di Internet, ed è regolamentata dalla presente deliberazione del Consiglio dell'Ordine Regionale.
Art. 2 - Domanda di autorizzazione
1. Per effettuare l'informazione pubblicitaria tramite targhe o inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli altri elenchi generali di categoria va redatta una domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune competente per il territorio dove si intende pubblicizzare la professione. Tale domanda deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario e deve essere inoltrata tramite il Consiglio Regionale dell'Ordine, il quale, previo nulla osta, dovrà trasmetterla entro trenta giorni al Sindaco di cui sopra.
2. L'informazione di attività psicologiche mediante giornali (quotidiani e periodici) e sulle pagine Web di lnternet è consentita previo parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna. Anche in questo caso la richiesta deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio contenuto nell'inserzione - cosi come specificato negli artt. 3, 4, 5 e 6 della presente deliberazione - e del contesto nel quale tale inserzione verrà diffusa. L'Ordine provvederà all'invio del proprio parere entro sessanta giorni: nel caso in cui ciò non avvenga il parere sarà da intendersi come favorevole.
3. Al fine di una completa tutela della dignità e del decoro professionale, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna ritiene necessario applicare tutte le disposizioni specificate negli artt. 3, 4, 5 e 6 della presente deliberazione anche alle iscrizioni su carta intestata e su biglietti da visita, con esclusione, ovviamente, di qualsivoglia richiesta di autorizzazione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.
Art. 3 - Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie consentite
Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti informazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico;
b) titoli di studio:
1) titoli professionale come "Psicologo" o di laurea come "Dottore in Psicologia" con l'eventuale menzione dell'indirizzo specifico -"Dottore in Psicologia ad indirizzo Applicativo", "Dottore in Psicologia ad indirizzo Didattico" e "Dottore in Psicologia ad indirizzo Sperimentale" (per coloro che si sono laureati con il vecchio ordinamento);
- "Dottore in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale", "Dottore in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità", "Dottore in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione", "Dottore in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" (per coloro che si sono laureati con il nuovo ordinamento);
2) titoli di specializzazione o di formazione post-lauream (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: psicologo ;"psicologo psicoterapeuta in ..." (area, setting e indirizzo di riferimento come specificato nel comma 4 dell'art. 6 della presente deliberazione); "specialista in..." (materia della scuola di specialità universitaria), etc.;
c) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come "psicologo dirigente", "professore in..." (materia di insegnamento in psicologia) con eventuale menzione di ordinario, associato, di ruolo e dell'Università o dell'Istituto Statale".
d) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come "Cavaliere", cariche istituzionali, etc.
Art. 4 - Caratteristiche specifiche
I criteri che regolamentano la pubblicità professionale dello psicologo si articolano su due diverse aree e/o competenze:
a) attività non sanitaria in ambito psicologico, ex. art. l legge 56/1989, che, non essendo soggetta alla legge 175/1992, è soggetta alla regolamentazione ordinistica, al fine di permettere una pubblicità più puntuale ed informativa rispetto alla più generale qualifica di psicologo; b) attività sanitaria in ambito psicologico e psicoterapeutico, ex artt. 3 e 35 legge 56/ 1989 ed art. l legge 4/1999, soggette alla legge 175/1992, alle sue successive modificazioni ed integrazioni ed alla conseguente specifica regolamentazione applicativa dell'Ordine Regionale.
Art. 5 - Pubblicità relativa all'attività non sanitaria in ambito psicologico
1. Coloro che svolgono attività psicologica, ex art. 1 legge 56/1989, in ambito non sanitario, sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni della presente delibera consiliare.
2. Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti informazioni:
a) titoli di studio, come specificato nel precedente art. 3 relativo alle caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie consentite;
b) per una maggiore chiarezza nei confronti del cliente, il professionista può inoltre fare menzione alI'area nella quale si esercita, ad esempio: "psicologia del lavoro e dell'organizzazione", "psicologia dello sport", "psicologia dei contesti educativi", "psicologia giuridica", "psicologia di comunità", "psicologia ambientale", "ricerca "; c) nel caso di cui alla lettera b del presente comma, il professionista deve presentare una documentazione dalla quale si evinca la formazione e/o l'attività nella specifica area per un periodo complessivamente non inferiore alla durata legale dei relativi corsi universitari di specializzazione.
Art. 6 - Pubblicità relativa all'attività sanitaria in ambito psicologico e psicoterapeutico
1. Coloro che svolgono attività psicologiche in ambito sanitario cd attività psicoterapeutiche sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni di cui alla legge 175/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni, come specificato nella presente normativa deliberata dal Consiglio dell'Ordine dell'Emilia Romagna, e devono perciò richiedere ad esso le necessarie autorizzazioni.
2. Per quanto attiene le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne ed inserzioni, la presente normativa fa fede a quanto disposto dal Decreto del Ministero della Sanità n°657/1994 e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le targhe e le inserzioni possono contenere, oltre a quanto previsto dal precedente art.3, anche le seguenti informazioni:
a) la dicitura "psicologo psicoterapeuta" è consentita solo a coloro che sono iscritti all'elenco degli Psicoterapeuti presso un Ordine Regionale o Provinciale degli Psicologi avendo ottenuto il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica da parte di tale Ordine in base all'art. 35 della legge 56/1989 o all'art. 1 della legge 4/1999 o perché in possesso di un attestato di formazione in psicoterapia riconosciuto in base all'art. 3 della legge 56/1989;
b) la dicitura di "specialista", con l'eventuale menzione dell'indirizzo specifico relativo alle specializzazioni psicologiche riconosciute, e consentita solo a coloro che hanno conseguito il titolo di specialista presso i relativi corsi di specializzazione universitari.
4. Per una maggiore chiarezza nei confronti del cliente si potrà inoltre, in base a quanto stabilito dalla legge 175/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni, fare menzione dell'area specifica che si esercita, definendo:
a) il setting o l'ambito d'intervento: "terapia individuale", "terapia di gruppo", terapia familiare e/o di coppia", "terapia infantile e/o dell'adolescente";
b) l'indirizzo teorico-clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio: psicoanalitica, psicologica-analitica, sistemica, cognitivo-comportamentale, analitica-transazionale ecc.);
c) le competenze documentabili, acquisite in campo clinico, all'interno dell'area di riferimento teorico.
1 casi previsti dal comma 4 del presente articolo devono essere suffragati da una specifica formazione.
5. Quanto sopra definito dagli artt. 5 e 6 è valido anche per gli studi professionali associati, Società, Associazioni e Centri con le specificazioni che seguono:
a) in caso di "studi associati di psicologia", di "psicologia clinica", di "psicoterapia", ecc. devono seguire i nominativi dei professionisti, con la possibilità di menzionare i titoli, l'area, il setting e l'indirizzo teorico-clinico della disciplina specifica che viene esercitata;
b) per tutti gli altri casi (Società "XY", Associazione "XY", Centro "XY", sigia "XY") si può pubblicizzare come segue: "nome" e "cognome", "psicologo" o "psicologopsicoterapeuta" o "psicologo clinico" presso il Centro "XY" (o altra definizione); tutto ciò con la possibilità di menzionare i titoli, I'area, il setting e l'indirizzo teoricoclinico della disciplina specifica che viene esercitata.
6. Le inserzioni autorizzate dalI'Ordine Regionale per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate sugli elenchi generali di categoria, e, viceversa, le inserzioni autorizzate dall'Ordine Regionale per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate sugli elenchi telefonici.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.
Art. 7 - Situazione di abuso e relativi provvedimenti dell'Ordine Regionale
1. Gli psicologi iscritti all'Ordine dell'Emilia Romagna che non rispettino le norme e le indicazioni previste dalla presente deliberazione sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,n. 221.
2. Gli psicologi operanti sul territorio dell'Emilia Romagna iscritti ad altro Ordine Regionale o Provinciale che non rispettino le norme e le indicazioni previste dalla presente normativa sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, a seguito di segnalazione da parte dell'Ordine dell'Emilia Romagna all'Ordine Regionale o Provinciale di appartenenza.