Regolamento per la Vigilanza e la Disciplina della Professione



Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nell'adunanza del 21/02/98


CAPO PRIMO (Della funzione disciplinare)

Art. 1
1. Gli psicologi che si rendano colpevoli di violazioni delle norme deontologiche sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine nel cui Albo sono iscritti.
2. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.


CAPO SECONDO (Delle sanzioni disciplinari)

Art. 2
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'avvertimento, e cioé la contestazione dell'infrazione commessa e il richiamo dell'incolpato ai suoi obblighi deontologici, a non persistere e a non ripetere l'infrazione commessa;
b) la censura, e cioè il biasimo formale per l'infrazione commessa;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'Albo.

Art. 3
1. La sospensione di diritto dall'esercizio della professione ha luogo:
a) nelle ipotesi previste dall'art. 35 del codice penale;
b) nel caso di emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
c) nel caso di ricovero in un reparto ospedaliero di cura per malattie mentali;
o) nel caso di ricovero in una casa di custodia a seguito di procedimento penale;
e) nel caso di morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto le somme dovute. Prima della scadenza del termine biennale di cui sopra, all'iscritto viene contestata la morosità.
2. In tutti i casi di sospensione di diritto, questa viene dichiarata dal Consiglio dell'Ordine senza che abbia luogo il procedimento disciplinare.

Art. 4
1. Il Consiglio dell'Ordine, fuori dei casi in cui debba pronunciarsi la sospensione di diritto, ha la facoltà, sentito l'interessato, di sospendere il medesimo dall'esercizio della professione quando sia stato instaurato nei suoi confronti un procedimento penale per un reato che comporta la sospensione ovvero la radiazione, ovvero quando sia stato promosso giudizio di interdizione o di inabilitazione e siano stati adottati i provvedimenti previsti dall'art.419 codice civile.

2. La sospensione cautelare può essere disposta anche nel caso in cui il procedimento disciplinare pendente sia connesso a fatti di rilevante gravità. Il periodo di sospensione cautelare è computato ai fini del corso della sospensione eventualmente inflitta a seguito del procedimento disciplinare celebrato successivamente alla conclusione del procedimento penale.
Art. 5
1. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto sia stato condannato, con sentenza definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo.


CAPO TERZO (Dell'istruttoria)

Art. 6
1. Quando emergano fatti che possano configurare illeciti deontologici, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ovvero i Consiglieri designati dal Consiglio, ovvero, ove sia costituita e investita del caso, la Commissione Deontologica, effettua un'istruttoria sommaria assumendo all'occorrenza le opportune informazioni.
2. Ove si ritenga necessario ascoltare l'iscritto, quest'ultimo viene convocato con lettera raccomandata e con preavviso di almeno dieci giorni, e quindi procede alla sua audizione, previo avvertimento che ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un collega.
3. Dell'udienza di audizione viene redatto processo verbale, che è sottoscritto dalle persone presenti. In caso di rifiuto, ne viene data menzione nello stesso processo verbale.
4. Nella medesima udienza, o in altra successiva, possono venire ascoltati eventuali testimoni, indicati dall'iscritto ovvero dal Presidente o dai Consiglieri designati ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero dalla Commissione Deontologica. Anche di tali audizioni viene redatto processo verbale.

Art. 7
1. Esaurita la fase istruttoria, il Presidente, ovvero i Consiglieri designati a norma dell'Art. 6, ovvero la Commissione Deontologica, ne riferisce al Consiglio dell'Ordine, ponendo a disposizione dei Consiglieri i verbali delle deposizioni raccolte a norma dell'art. 6.
2. Consiglio decide l'archiviazione del caso, ovvero l'apertura del procedimento disciplinare, ovvero un ulteriore approfondimento dell'istruttoria.
3. Nella redazione del verbale dell'adunanza consigliare vengono omesse le generalità dell'indagato.

Art. 8
1. Ove non si sia proceduto all'archiviazione, conclusa la fase istruttoria il Presidente, sentito il Consiglio, formula con precisione gli addebiti da contestare all'incolpato, stabilisce la data dell'adunanza del Consiglio per il giudizio, nomina il Consigliere relatore, che, ove sia stata investita del caso la Commissione Deontologica, è un componente di quest'ultima, e provvede a comunicare all'incolpato, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario entro venti giorni dalla delibera del Consiglio avente esecutività immediata:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) l'avvertimento che l'incolpato o il suo difensore può prendere visione degli atti istruttori, depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine;
c} il termine perentorio di trenta giorni, entro il quale l'incolpato o il suo difensore può produrre le proprie difese scritte o le eventuali istanze istruttorie;
d) l'indicazione del luogo, della data e dell'ora in cui avrà corso il giudizio disciplinare, che non potrà aver luogo prima di quaranta giorni dalla data della notificazione;
e) l'avvertimento che, qualora l'incolpato non si presenti all'adunanza del Consiglio di cui alla lettera d), si potrà procedere in sua contumacia;
2. Dell'inizio del procedimento disciplinare è data comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

CAPO QUARTO (Del dibattimento)

Art. 9
1. Nel luogo, data e ora fissati e comunicati, il Consiglio dell'Ordine si riunisce per la celebrazione del giudizio disciplinare.
2. Il Presidente del Consiglio dirige il dibattimento.
3. Il Consigliere Relatore designato ai sensi dell'art.8, 1° comma, espone i fatti addebitati, le circostanze emerse dall'istruttoria, le prove assunte, le testimonianze acquisite e le eventuali istanze istruttorie formulate ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettera c).

Art. 10
1. Sentito l'incolpato, il Consiglio decide sulle eventuali istanze istruttorie, ove occorra ritirandosi in camera di consiglio.
2. Se risulta necessario acquisire documenti non immediatamente disponibili, ovvero procedere alla escussione di testimoni che non siano presenti, la prosecuzione del dibattimento è rinviata a data non superiore a giorni trenta.

Art. 11
1. L'incolpato personalmente ovvero a mezzo del suo difensore e i Consiglieri hanno diritto di interrogare direttamente i testimoni presenti.

Art. 12
1. Conclusa l'istruttoria dibattimentale, I'incolpato ovvero il suo difensore svolge oralmente le proprie difese e assume le proprie conclusioni. Può presentare una memoria scritta.
2. Della seduta viene redatto processo verbale sommario a cura del Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine.


CAPO QUINTO (Della decisione)

Art. 13
1. Dichiarato chiuso il dibattimento, il Consiglio si riunisce in camera di consiglio dove, previa discussione, emana la decisione disciplinare.
2. La decisione viene adottata a maggioranza dei votanti con voto palese; nel caso di parità, prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
3. La decisione deve contenere:
a) I'indicazione dei Consiglieri presenti;
b) la data e il luogo in cui è stata assunta;
c) i fatti addebitati e l'esposizione dei motivi dai quali risulta il processo logico che ha condoto alla formazione del convincimento del Consiglio dell'Ordine;
d) il dispositivo;
e) I'avvertimento che la decisione può essere impugnata con ricorso al Tribunale competente entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa;
f) la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Art. 14
1. La decisione è depositata in originale negli uffici di Segreteria del Consiglio dell'Ordine.
2. Il Presidente comunica copia della decisione all'interessato, al Procuratore della Repubblica e al denunciante mediante notifica per l'Ufficiale Giudiziario entro i venti giorni successivi all'assunzione dell'atto deliberativo. 3. Copia della decisione viene inviata al Consiglio Nazionale dell'Ordine: Osservatorio Permanente sul Codice Deontologico
CAPO SESTO (Delle notificazioni)

Art. 15
1. Gli atti ed i provvedimenti previsti dal presente Regolamento vengono comunicati mediante notifica per l'Ufficiale Giudiziario. 2. Nel caso di irreperibilità, si provvede alla notificazione mediante affissione degli atti o dei provvedimenti, per almeno dieci giorni, nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'Albo del Comune dell'ultima residenza del destinatario.


CAPO SETTIMO {Dell'astensione e della ricusazione)

Art. 16
1. I componenti del Consiglio dell'Ordine debbono astenersi:
a) se hanno interesse nella vertenza disciplinare;
b) se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi di studio o di unità organizzativa lavorativa dell'incolpato, del suo difensore o della parte denunciante;
c) se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'incolpato, con il suo difensore ovvero con la parte denunciante;
cl) se hanno deposto nella vertenza come testimoni; e) in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

Art. 17
1. Nei casi in cui è fatto obbligo di astenersi, I'incolpato può proporre la recusazione con ricorso in forma scritta, con l'indicazione dei motivi e degli specifici mezzi di prova, indirizzato al Presidente del Consiglio dell'Ordine e proposto non oltre l'inizio dell'adunanza di cui all'art. 9.
2. Se la recusazione riguarda il Presidente, il ricorso è indirizzato al Consigliere Vice Presidente.
3. Ove sia proposto ricorso per ricusazione, il Consiglio si riunisce immediatamente in camera di consiglio, con esclusione del Consigliere o dei Consiglieri ricusati, e decide sulla fondatezza della ricusazione.
4. Ove la proposta di ricusazione sia fondata, I'adunanza e l'intero procedimento proseguono in assenza del Consigliere o dei Consiglieri ricusati.
5. Nei casi in cui si verifichi l'astensione o la ricusozione motivata della maggioranza dei Consiglieri, il caso ed i relativi atti vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale nomina, per tutta la durata del suo mandato, una Sezione disciplinare composta da sette membri che non ricoprano le cariche di Consiglieri regionali o provinciali.
6. La Sezione disciplinare svolge le funzioni istruttorie, dibattimentali e decisionali nel procedimento a lei affidato.
7. La decisione assunta deve essere trasmessa al Consiglio regionale o provinciale di provenienza, che la fa propria con sua delibera.


CAPO OTTAVO (Della prescrizione)

Art. 18
1. Le infrazioni disciplinari previste dal codice deontologico prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto
2. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la notifica del capo di incolpazione ai sensi dell'art.8, sospende la decorrenza del termine prescrizionale.
CAPO NONO (Della pubblicità delle deliberazioni)

Art. 19
1. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione, il dispositivo della deliberazione inflittiva di sanzione disciplinare di sospensione o di radiazione viene pubblicata mediante affissione nell'apposito alLo presso la sede del Consiglio dell'ordine per un periodo di mesi sei.
2. La deliberazione di sospensione viene annotata sull'Albo.
Il Consiglio dell'Ordine può disporre che copia della deliberazione di sospensione o di radiazione sia, pubblicata altresì non più di una volta sul Notiziario regionale o provinciale.


CAPO DECIMO (Della collocazione del presente regolamento)

Art. 20
Il presente Regolamento fa parte integrante del regolamento interno di cui all'Art. 28, 6° comma, lettera a) della Legge n. 56/1989.