Cresce sempre più con Unico 2002, il numero di contribuenti per i quali gli studi di settori hanno una valenza sperimentale. Dal periodo di imposta2001 debuttano con tale carattere i quattro nuovi studi per professionisti e tutte le imprese multipunto pluriattività che applicheranno lapposita versione denominata annotazioni separate di Gerico. Gli studi di settore che erano sperimentali nel 2000,inoltre conservano tale caratteristica anche per il 2001 (si veda la tabella riportata a fianco). Non possono considerarsi sperimentali ,invece, né lo studio di settore per lauto trasporto merci su strada (SG68U) di cui è stata approvata una versione evoluta a decorrere dal 2001, né lo studio di settore per le macellerie.(Smo2U).
In totale, dunque, gli studi sperimentali applicabili in relazione al periodo dimposta 2001 saranno 23 per un complesso di 42 attività. Se si considera che gli studi di settore operativi sono in totale 168 per un complessivo di 405 attività, è possibile comprendere la rilevante portata della sperimentalità sul complesso delloperazione. Indicazione che esce rafforzata dalla considerazione che gli studi di settore saranno utilizzati in via sperimentale anche per le imprese multipunto e multiattività.
Le regole per gli studi sperimentali. Per tutte le attività soggette a sperimentalità valgono regole di funzionamento particolari in sede di accertamento. La peculiarità, tuttavia, si ha solo a confronto con gli studi di settore applicabili a titolo definitivo, poichè le regole applicabili a tutti gli studi sperimentali cono sempre le stesse, quale che sia la tipologia di attività (di impresa e di lavoro autonomo) cui si applica tale regime daccertamento.
In base alla circolare 54/E del 13 giugno 2001 la sperimentalità comporta che:
&Mac183; Le indicazi9oni relative alla coerenza ed alla congruità possono essere utilizzate solo per la formulazione di criteri di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo;
&Mac183; I risultati deriva da Gerico non possono essere usati direttamente per lazione di accertamento. Questa infatti dovrà essere fondata nellutilizzo delle ordinarie metodologie di controllo ( per cui si rende necessaria una verifica ad hoc, espletabile per lo più presso i locali di esercizio dellattività);
&Mac183; Nei confronti dei contribuenti che oggi risultano non congrui,i maggiori compensi o i ricavi derivanti dallapplicazione della futura versione definitiva di studio di settore, potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti anche per periodi di imposta progressivi, oggi assoggettati alla versione sperimentale di studio;
&Mac183; I contribuenti che invece sono congrui in fase di versione sperimentale di Gerico evitano leventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, anche nel caso in cui questo dia origine a un responso peggiorativo.
La valutazione della convenienza. Da questo congegno emerge che i margini di convenienza del contribuente alladeguamento spontaneo di dichiarazione non sono gli stessi a seconda che lo studio di settore sia applicato a titolo definitivo o sperimentale. In questultimo caso, infatti, ladeguamento assume essenzialmente il significato di prevenire linclusione nelle liste dei soggetti da sottoporre a controllo, mentre non evita laccertamento automatico, il quale è precluso di per sé quanto meno in base alla versione attuale di Gerico. Si crea in altre parole una situazione in qualche modo assimilabile a quella dei contribuenti in contabilità ordinaria per obbligo, per i quali linversione dellonere della prova non funziona automaticamente: Come sempre , la spinta ad adeguarsi in dichiarazione dovrà essere forte anzitutto per chi sa di aver praticato levasione nel corso del periodo dimposta. Resta il fatto che di fronte a un costo delladeguamento relativamente contenuto, i margini di convenienza ad adeguarsi in dichiarazione restano apprezzabili per i destinatari di uno studio sperimentale. Non fossaltro perché ciò assicura la non inclusione in una particolare lista si soggetti da controllare con iniziativa ad hoc.
Man mano che il conto monetario delladeguamento sale, tuttavia, i margini di convenienza ad adeguarsi per chi è soggetto a uno studio sperimentale scemano, dal momento che un adeguamento troppo costoso poco si giustifica, in linea di massima, a fronte dei vantaggi assicurati dallo studio sperimentale. Ladeguamento in dichiarazione, infatti non garantisce al cento per cento lassenza di controlli (si pensi al caso di chi è congruo e incoerente), nè vale, come si diceva, a neutralizzare linvio di un accertamento automatico con la versione attuale del softwere (che è inutilizzabile, a tali fini). Se poi la futura versione definitiva di Gerico porterà ad un responso di congruità aggravato per il contribuente, allora si che laver effettuato oggi ladeguamento con la versione sperimentale salva dal futuro accertamento automatico in base al softwere definitivo.