STATUTO SIPAP (Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci nella seduta straordinaria del 06/03/2005)
TITOLO I
(Natura Finalità Sede -Durata)
Art.1
(Natura)
È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata “Società Italiana Psicologi Area Professionale - Sipap ”, che nel presente statuto, per brevità, viene indicata semplicemente col termine “Associazione” o “Associazione Nazionale”. torna su
1. La Sipap ha finalità di rappresentanza della categoria degli psicologi, nonché di tutela sindacale degli stessi, sia in ambito culturale e scientifico che professionale nel campo della psicologia e delle scienze affini.
2. La Sipap è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
3. L’Associazione opera nel quadro e in applicazione delle leggi comunitarie e nazionali vigenti nel settore di appartenenza.
4. La Sipap si propone di:
a) diffondere la cultura psicologica e promuovere la presenza degli psicologi nei diversi contesti sociali, informando i cittadini sul ruolo e le competenze dello psicologo in tutti i rami della psicologia;
b) promuovere la qualità delle prestazioni e la cultura della verifica dei risultati, accreditando professionisti psicologi, enti ed associazioni che svolgono attività in ambito psicologico;
c) promuovere e favorire il confronto tra le diverse culture professionali in ambito psicologico;
d) promuovere e favorire il confronto tra diverse professioni su tematiche comuni inerenti la cultura psicologica;
e) promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale, scientifico e professionale degli iscritti e di chi opera in ambito psicologico;
f) diffondere tra gli psicologi e chi opera in ambito psicologico le notizie utili per la professione ed informarli sulle attività dell’associazione;
g) tutelare la professione psicologica nell’interesse del mercato di riferimento e dei propri associati.
5. Per il raggiungimento delle finalità l’associazione si attiverà per:
a) realizzare politiche di sensibilizzazione a più livelli;
b) stilare protocolli di intesa con enti pubblici e privati, con ordini professionali, con organizzazioni sindacali non in contrasto con le finalità del presente statuto ecc.;
c) offrire ai propri soci assistenza per la stipula di contratti libero professionali con aziende pubbliche e private;
d) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) confrontarsi con istituzioni nazionali, europee ed extracomunitarie al fine di meglio integrare le attività in ambito psicologico con quelle di altri paesi attraverso anche la organizzazione di incontri, stages presso enti di paesi esteri e ospitando professionisti di altre nazioni ecc.;
f) individuare e promuovere spazi per lo sviluppo dei processi di integrazione multiculturale in atto nella nostra società;
g) individuare metodiche e attività finalizzate alla certificazione di qualità dei processi formativi e delle attività professionali in ambito psicologico ed in particolare nella professione dello psicologo;
h) individuare e attivare processi di integrazione tra l’attività formativa e l’attività professionale;
i) individuare nuovi ambiti di attività psicologiche, stimolando e offrendo sostegno ai giovani che intendono intraprendere attività inerenti la cultura psicologica;
j) promuovere il consolidamento e lo sviluppo professionale degli psicologi attraverso la creazione di una rete di rapporti tra psicologi iscritti all’albo, associazioni che li rappresentano nelle varie aree e nei diversi settori della professione, mass media, enti e istituzioni pubblici e privati, associazioni imprenditoriali;
k) rappresentare gli associati a livello politico-istituzionale nei confronti degli organi centrali della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati, di eventuali enti sopranazionali o comunitari, degli ordini professionali provinciali, regionali e nazionale, dell’ente di previdenza, anche attraverso la candidatura e la presenza di propri associati nelle sedi competenti;
l) svolgere indagini sui mercati ed altre attività di informazione in ordine alla evoluzione della professione psicologica;
m) orientare e coordinare le attività degli associati nell’ambito delle finalità e delle competenze dell’associazione;
n) svolgere opera di propaganda e di pubblicità al fine di tutelare il mercato di riferimento e i propri associati;
o) compiere interventi e svolgere funzioni e compiti derivanti da convenzioni e accordi con enti pubblici o privati italiani o esteri e con ordini professionali;
p) promuovere la costituzione e riconoscere le attività di associazioni territoriali, denominate con la medesima ragione sociale dell’Associazione Nazionale, “Sipap”, affiancata dalla specificazione della provincia o regione nella quale viene fondata;
q) assolvere a tutti gli altri compiti che la legge, le disposizioni e gli organi comunitari, la pubblica amministrazione, possono affidare all’associazione, anche in funzione di una eventuale riforma della professione.
6. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà inoltre, purché il tutto in via strumentale al conseguimento del predetto oggetto sociale e comunque in via non prevalente:
a) instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;
b) raccogliere conferimenti in denaro, donazioni e prestiti dai soci;
c) contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituiti di credito e società finanziarie;
d) richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu;
e) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, associazioni, società, cooperative, fondazioni, consorzi od enti, costituiti o costituendi, che abbiano scopi similari, affini o complementari a quelli dell’associazione e partecipare alla loro attività. torna su
1. La sede legale della Sipap è in Roma in p.le degli Eroi 16, int. 5.
2. Con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili.
3. Sono previste una sede operativa nazionale e sedi periferiche regionali e/o provinciali approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale. torna su
La Sipap ha durata indefinita, salvo le cause di estinzione di cui all’art. 27 del C.C. torna su
TITOLO II
(Soci)
Art. 5
(Qualifica di socio)
1. Si può appartenere alla Sipap in qualità di:
a) Socio Ordinario. Sono Soci Ordinari coloro che, interessati alle finalità ed alle attività della Sipap, abbiano versato la quota associativa stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale. Ogni Socio della Sipap s’impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell’art. 2 del presente Statuto. Il Socio acquisisce la qualifica di Socio Ordinario, il diritto di voto in Assemblea Generale dei Soci e la possibilità di usufruire di tutti i servizi attivati dall’associazione secondo le modalità previste dal regolamento.
b) Socio Onorario. Sono Soci Onorari i Soci Ordinari che hanno acquisito meriti particolari nell’ambito dell’associazione. Essi sono proposti dal Comitato Esecutivo Nazionale, sentito il parere del Consiglio d’Indirizzo, con l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. I Soci Onorari sono di diritto membri del Consiglio di Indirizzo Generale. I Soci Onorari non pagano la quota associativa ed esprimono esclusivamente un voto consultivo.
c) Socio Istituzionale. Sono Soci Istituzionali gli Enti pubblici e privati, le associazioni esterne, le associazioni territoriali Sipap costituite su delibera del Comitato Esecutivo Nazionale, le fondazioni, le persone giuridiche che, versata la quota associativa stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale, sono interessati alle finalità ed alle attività della Sipap, ne condividono le linee culturali e politico-professionali e ne appoggiano le iniziative. I Soci Istituzionali acquisiscono la qualifica di Socio Istituzionale ed il diritto di voto in Assemblea Generale dei Soci e nel Consiglio di Indirizzo Generale, secondo le modalità previste dal regolamento. torna su
Art. 6
(Costituzione delle associazioni territoriali Sipap)
1. La Sipap può riconoscere, con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale, come facenti parte della propria Associazione, associazioni territoriali legalmente costituite con atto giuridicamente autonomo, denominate con la sua stessa ragione sociale seguita dalla specificazione della località in cui si i costituiscono, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Le associazioni territoriali Sipap sono membri di diritto del Consiglio Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Le associazioni territoriali della Sipap iscrivono i propri soci all’associazione nazionale secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Le associazioni territoriali sono obbligate a:
a) osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) non svolgere attività in contrasto ed in concorrenza con le finalità dell’Associazione;
c) versare i contributi associativi deliberati dall’Associazione;
d) non aderire ad altre strutture associative operanti nel medesimo settore, né ad altri Enti o Associazioni che abbiano scopi e svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle esercitate dall’Associazione e previste dal presente statuto, se non su specifica deroga del Comitato Esecutivo Nazionale, qualora quest’ultimo a suo insindacabile giudizio ritenga sussistano speciali e motivate ragioni, fissando con propria deliberazione modalità e limiti di dette adesioni;
e) consentire e agevolare la verifica delle proprie attività da parte dell’Associazione ed a seguire le direttive in genere e quelle di coordinamento in particolare impartite dall’Associazione.
5. L’utilizzazione della ragione sociale, di marchi, di loghi e di qualsivoglia materiale divulgativo ed informativo dell’Associazione è consentito esclusivamente alle Associazioni territoriali in regola con il versamento dei contributi associativi e che ottemperano agli obblighi derivanti dal presente statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. La cessazione dello status di associato preclude l’utilizzazione del suddetto materiale.
6. In caso di conflitto con il Comitato Esecutivo Nazionale, le associazioni territoriali possono richiedere l’intervento del Consiglio Nazionale e successivamente, in mancanza di accordo, il pronunciamento del Consiglio di Indirizzo Generale per ottenere la modifica delle deliberazioni del Comitato Esecutivo Nazionale.
7. Qualora l’Associazione nazionale rilevi, da parte delle Associazioni territoriali, gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, dal regolamento ed in particolare dal precedente comma 4 del presente articolo 6 dello statuto medesimo, il Comitato Esecutivo Nazionale predispone una relazione informativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale e, successivamente, da inviare al Comitato di Coordinamento territoriale con la richiesta vincolante di ottemperare agli obblighi associativi. In caso di ulteriore inadempienza il Comitato Esecutivo Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale, propone all’Assemblea Generale dei Soci, riunita in seduta straordinaria, l’espulsione dell’Associazione territoriale con la relativa perdita del diritto di utilizzazione dell’attuale denominazione “Società Italiana Psicologi Area Professionale” o della precedente “Società Italiana Psicologi Area Privata” o di qualunque altra denominazione successivamente adottata e del logo e/o marchio dell’associazione, dandone pubblica notizia ai Soci.
8. Nel caso di espulsione o rinuncia dell’Associazione territoriale restano fermi i diritti dell’Associazione Nazionale a percepire le quote maturate per tutto l’anno nonché il risarcimento per qualunque danno di immagine e di altro genere derivante dall’inadempienza dell’Associazione territoriale della Sipap.
9. Qualunque sia il motivo della risoluzione del rapporto associativo, l’Associazione territoriale uscente non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare in tutto o in parte le quote versate. torna su
Art. 7
(Requisiti e procedure per l’ammissione)
1. Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritto all’Ordine degli Psicologi ovvero essere laureato o laureando oppure specializzando in Psicologia;
b) non essere interdetto.
2. Per assumere la qualifica di socio istituzionale è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) avere previsto nelle finalità sociali attività, latu sensu, inerenti l’ambito psicologico;
b) esprimere la necessaria rappresentatività all'interno della categoria.
3. Chi desidera diventare socio presenta domanda al Comitato Esecutivo Nazionale che, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede alla iscrizione nel libro soci secondo le modalità previste dal regolamento. torna su
Art. 8
(Perdita della qualifica di Socio)
1. La qualifica di Socio si perde:
a) per scioglimento dell’associazione;
b) per recesso o per decesso del Socio;
c) per morosità.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale può inoltre, previa motivazione e parere favorevole del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio Nazionale, deliberare l’espulsione di un associato, che dovrà essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci nella prima riunione utile:
a) a causa della perdita di uno o più requisiti di ammissione;
b) per il venir meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci o del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio Nazionale o del Consiglio di Indirizzo Generale;
c) per non aver adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione e verso i terzi in nome e per conto dell’Associazione. torna su
TITOLO III
(Organi)
Art. 9
(Organi associativi)
1. Gli organi della Sipap sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Comitato Esecutivo Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario-Tesoriere;
f) il Consiglio Nazionale
g) il Consiglio di Indirizzo Generale;
h) il Collegio dei Sindaci.
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Art. 10
(Assemblea Generale dei Soci)
1. L’Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.
2. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, dal Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicepresidente per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
a) determinare l’indirizzo politico-professionale dell’Associazione e deliberare sugli orientamenti generali;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) eleggere con votazione segreta i membri del Comitato Esecutivo Nazionale, il Presidente dell’Associazione e, quando lo ritenga necessario, i membri del Collegio dei Sindaci, secondo le modalità previste dal regolamento;
d) approvare il Regolamento previsto dal presente Statuto;
e) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all’ordine del giorno; l’Assemblea Generale dei Soci potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità del Presidente e dei Sindaci.
3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale che la presiede ovvero dal Vicepresidente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando sia richiesto con motivazione scritta da almeno quattro componenti del Comitato Esecutivo Nazionale o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o da due terzi del Consiglio Nazionale o da un decimo dei Soci con diritto di voto oppure da almeno due membri del Collegio dei Sindaci.
4. L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:
a) modifiche dello Statuto e del Regolamento;
b) decadenza anticipata degli organi associativi;
c) revoca del Presidente;
d) scioglimento dell’Associazione.
5. La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta a mezzo fax e/o posta e/o e-mail, almeno trenta giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell’adunanza, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
6. L’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
7. L’Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 C.C., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. In ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall’art. 21 ultimo comma C.C.
9. L’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all’ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto sulle persone. torna su
Art. 11
(Comitato Esecutivo Nazionale)
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è l’organo operativo e di rappresentanza della Sipap. È suo compito:
a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dall’Assemblea Generale dei Soci;
b) eleggere tra i suoi membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere;
c) deliberare su argomenti di politica-professionale, gestionale e organizzativa, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi, in linea con le decisioni approvate dall’Assemblea Generale dei Soci;
d) vigilare sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull’amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento dell’Associazione;
e) provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Sipap;
f) determinare l’importo della quota annuale dei soci, sia persone fisiche che giuridiche, e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione secondo le modalità previste dal regolamento;
g) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
h) predisporre e proporre all’Assemblea Generale dei Soci, per l’approvazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento;
i) curare la tenuta dell’elenco dei Soci provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste dal regolamento;
j) designare i rappresentanti della Sipap presso altri enti o associazioni, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi;
k) promuovere contatti con altre associazioni di psicologia al fine di una iscrizione delle stesse;
l) deliberare l’iscrizione dei Soci Istituzionali secondo le modalità previste dal regolamento;
m) deliberare la nomina dei dirigenti secondo le modalità previste dal regolamento;
n) accogliere le domande e deliberare il riconoscimento delle associazioni territoriali della Sipap secondo le modalità previste dal regolamento;
o) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;
p) istituire ed organizzare, secondo necessità, servizi di assistenza ai Soci, aree e settori di intervento, nominando per ognuno di essi un Responsabile, se necessario;
q) istituire commissioni e gruppi di lavoro;
r) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della psicologia e delle attività ad essa riconducibili;
s) favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
t) curare la pubblicazione di un notiziario nazionale per gli iscritti;
u) autorizzare il Presidente a resistere in contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa e promuovere eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti e della professione psicologica.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da sette membri, cinque eletti con voto segreto dall'Assemblea Generale dei Soci e due nominati dal Consiglio Nazionale in rappresentanza delle associazioni territoriali, secondo le modalità previste dal regolamento e resta in carica quattro anni, salvo diversa volontà dell’Assemblea Straordinaria dei Soci ex art. 10, punto 4, lettera b) del presente statuto.
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. È compito del Segretario-Tesoriere stendere il verbale di ogni riunione e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere l’Ordine del Giorno, è inviata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo fax, posta o e-mail.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale è validamente insediato con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. I Consiglieri dimissionari sono sostituiti secondo le modalità previste dal regolamento. torna su
1. Il presidente è eletto con voto diretto dall’Assemblea Generale dei Soci e svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta ufficialmente la Sipap di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Regolamento, ovvero dal Comitato Esecutivo Nazionale;
b) convoca e presiede l’Assemblea Generale dei Soci predisponendo l’ordine del giorno, sentiti i membri del Comitato Esecutivo Nazionale ed il Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale;
c) convoca e presiede il Comitato Esecutivo Nazionale, ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi, e del Consiglio Nazionale, almeno una volta l’anno, attenendosi alle indicazioni del presente Statuto e del Regolamento;
d) vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria;
e) firma i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo Nazionale, dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Nazionale e tutti gli atti formali dell’Associazione;
f) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
g) autorizza i pagamenti secondo le modalità previste dal regolamento;
h) instaura rapporti e compie operazioni con organismi finanziari, nonché concede e riceve fideiussioni, contrae mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituiti di credito e società finanziarie, richiede ed utilizza le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu, previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
i) stipula i contratti collettivi nazionali di lavoro e di altra natura e accordi con organizzazioni sindacali, non in contrasto con le finalità del presente statuto, per conto dell’Associazione previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
j) dirige il Notiziario dell’Associazione, anche in qualità di direttore responsabile, o propone al Comitato Esecutivo Nazionale un altro nominativo, nel rispetto delle normative vigenti sull’editoria;
k) riunisce ogni volta che sia necessario il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere al fine di coordinare l’attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute del Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Il Presidente resta in carica quattro anni.
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale può proporre all’Assemblea Generale dei Soci la revoca della carica di Presidente secondo le modalità previste dal regolamento. torna su
Art. 13
(Il Vicepresidente)
1. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i propri membri e ha funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale, la presidenza è momentaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale può revocare la carica di Vicepresidente secondo le modalità previste dal regolamento. torna su
Art. 14
(Il Segretario-Tesoriere)
1. Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i propri membri. Egli coadiuva il Presidente e il Vicepresidente e svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale, del del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Indirizzo Generale e dell’Assemblea Generale dei Soci;
b) conserva e aggiorna l’archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
c) cura il tesseramento annuale dei Soci;
d) assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
e) firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici;
f) ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Comitato Esecutivo Nazionale e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà della Sipap;
g) opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati alla Sipap ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati, ad aprire conti correnti anche allo scoperto previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
h) provvede alla riscossione delle entrate e ai versamenti;
i) paga le spese correnti entro i limiti della liquidità della associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Presidente ovvero del Comitato Esecutivo Nazionale;
j) cura i rapporti con i collaboratori esterni nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale al fine di consentire la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e dal regolamento;
k) compila i bilanci preventivo e consuntivo che il Comitato Esecutivo Nazionale sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente e nella redazione dei verbali da persona designata dai presenti. Il Comitato Esecutivo Nazionale può revocare la carica di Segretario-Tesoriere secondo le modalità previste dal regolamento. torna su
Art. 15
(Consiglio di Indirizzo Generale)
1. Il Consiglio di Indirizzo Generale svolge funzioni consultive e di garanzia delle indicazioni espresse dall’Assemblea Generale dei Soci in merito all’orientamento politico-professionale e al programma nazionale presentato in occasione di ogni rinnovo dei Consigli Regionali, Provinciali e Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP).
2. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera sulla partecipazione dell’Associazione alle elezioni dell’Ordine degli Psicologi, sia nazionale che regionale e provinciale, all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi e, su proposta del Consiglio Nazionale, delibera sui programmi e i candidati delle liste elettorali.
3. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da:
a) i membri del Comitato Esecutivo Nazionale;
b) i membri del Consiglio Nazionale;
c) i membri dei Comitati di Coordinamento delle associazioni territoriali Sipap;
d) i soci Istituzionali;
e) i soci che svolgano funzione dirigenziale così come previsto dal regolamento;
f) i Soci Onorari.
4. Il Consiglio di Indirizzo Generale elegge tra i suoi membri, con l’esclusione di coloro che ricoprono cariche nel Comitato Esecutivo Nazionale, il Coordinatore e il Vicecoordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale.
5. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno una volta l’anno o quando sia richiesto da almeno la metà dei suoi membri, su convocazione del Coordinatore che lo presiede. In caso di assenza del Coordinatore è presieduta dal Vicecoordinatore, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. Il Segretario-Tesoriere del Comitato Esecutivo Nazionale svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere l’Ordine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Esso è validamente insediato in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi ne fa le veci. torna su
Art. 16
(Consiglio Nazionale)
1. Il Consiglio Nazionale è composto, di diritto, dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario-Tesoriere del Comitato Esecutivo Nazionale, dal rappresentante di ciascuna delle Associazioni territoriali della Sipap.
2. Il Consiglio Nazionale, preso atto degli orientamenti generali indicati dalle Assemblee delle Associazioni territoriali della Sipap e dall’Assemblea Generale dei Soci, elabora secondo opportunità e propone al Consiglio di Indirizzo Generale i programmi e le liste elettorali. Garantisce inoltre il sostegno alle liste approvate dal Consiglio di Indirizzo Generale.
3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dal Consiglio di Indirizzo Generale. Alla sua convocazione provvede il Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale che lo presiede o, in caso di impossibilità e/o inadempienza, dal Vicepresidente oppure in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. Il Segretario-Tesoriere del Comitato Esecutivo Nazionale svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio Nazionale e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere l’Ordine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Esso è validamente insediato in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. Delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio Nazionale elegge due propri rappresentanti nel Comitato Esecutivo Nazionale. torna su
Art 17
(Collegio dei Sindaci)
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Generale dei Soci anche tra non soci e resta in carica quattro anni. Tali membri sono rieleggibili.
2. I Sindaci vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell’ente, esaminano il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all’Assemblea Generale dei Soci. Essi possono assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale.
3. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta l’anno o quando sia richiesto da due dei suoi membri, su convocazione del Presidente del Collegio dei Sindaci che lo presiede. La convocazione, che deve contenere la data, l'ora, la sede e l’Ordine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il segretario verbalizzante. torna su
TITOLO IV
(Risorse economiche, disposizioni generali e finali)
Art. 18
(Pubblicità dei verbali e delle riunioni)
Tutte le riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio di Indirizzo Generale, del Comitato Esecutivo Nazionale, del Collegio dei Sindaci e del Consiglio Nazionale sono pubbliche e devono essere verbalizzate su appositi libri, consultabili liberamente dai Soci, in regola con la quota associativa. torna su
Art. 19
(Incompatibilità e rieleggibilità)
1. Sono incompatibili tra di loro i seguenti ruoli:
a) membro del Collegio dei Sindaci con altri organi dell’Associazione;
b) cariche del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio di Indirizzo Generale.
Art. 20
(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)
1. Modifiche al presente Statuto e al Regolamento possono essere proposte solo dal Comitato Esecutivo Nazionale che, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo Generale, le invierà ai Soci.
2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento secondo le modalità di cui all'art. 10, punto 7 del presente statuto. torna su
Art. 21
(Rimborsi spese)
1. Per le cariche sociali sono esclusi medaglie di presenza o indennità se non espressamente deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci.
2. Sono consentiti i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente giustificate se preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Segretario-Tesoriere. torna su
Art. 22
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal fondo sociale;
b) da contributi versati una tantum dai soci destinati ad incrementare il fondo sociale;
c) da elargizioni o sovvenzioni che il Comitato Esecutivo Nazionale riterrà di accettare;
d) da proventi e iniziative;
e) da riserve formate con utili e da altre riserve accantonate;
f) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall’associazione e risultante dal libro inventari. torna su
Art. 23 (Entrate dell’associazione)
1. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote sociali versate annualmente dai soci;
b) sovvenzioni e contributi che l’Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici;
c) liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
d) proventi derivanti da corsi, seminari, convegni, attività di studi, ricerche e tirocinio;
e) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
f) remunerazione, compensi per servizi resi di qualsiasi carattere compreso quello editoriale;
g) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
h) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento. torna su
Art. 24
(Esercizio sociale)
L’esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art 25
(Destinazione degli utili)
1. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse ovvero essere accantonati in appositi fondi di riserva.
2. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili conseguiti. torna su
Art. 26
(Scioglimento dell’Associazione)
1. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per mancanza di candidature alle elezioni del Comitato Esecutivo Nazionale e della presidenza ovvero proposto dal Comitato Esecutivo Nazionale, previa acquisizione del parere favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, con le modalità di cui all’art. 10, punto 8. L’Assemblea Generale dei Soci nomina uno o più liquidatori, anche fra i non associati, stabilendone i poteri.
2. Nel caso di proposta di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale dei Soci è appositamente convocata dal Presidente in seduta straordinaria almeno trenta giorni prima della data stabilita, con un solo punto all’Ordine del Giorno: “Scioglimento della Sipap”.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad una o più istituzioni aventi finalità di utilità sociale su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo Generale, e approvate dall’Assemblea Generale dei Soci, secondo le maggioranze previste dalla legge. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell’Associazione disciolta. torna su
Art. 27
(Rinvio al Codice Civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.
Art. 28
(Foro competente)
Per la risoluzione di tutte le controversie insorgenti è competente il Foro di Roma. torna su
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