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RIPRISTINATA L’EQUIPOLLENZA DEI TITOLI TRA SCUOLE DI PSICOTERAPIA PUBBLICHE E PRIVATE Finalmente approvato il provvedimento che permette anche a chi si specializza presso una scuola di psicoterapia privata di partecipare ai concorsi nelle Aziende Sanitarie.
Nella seduta del 27 febbraio scorso il Senato della Repubblica ha ratificato, con il disegno di legge n. 2013, l’equipollenza dei titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio Sanitario Nazionale e lo spostamento al Ministro della Salute della vigilanza sull’Ordine Nazionale degli Psicologi. Di seguito riportiamo il testo dell’art. 24-sexies del disegno di legge che ha sancito quanto sopra descritto: “Art. 24-sexies. - (Equiparazione di titoli ai fini dell’accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi) 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti. 2. L’articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: “Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). 1. Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi.”
Questo provvedimento ha una duplice valenza perchè da una parte risolve un annoso contraddittorio tra gli psicoterapeuti formati dalle scuole di specializzazione private e il mondo accademico e dall’altra sposta la competenza di vigilare sull’Ordine Nazionale degli Psicologi dal Ministro di Giustizia al Ministro della Salute. In sostanza, prima di questo provvedimento gli psicoterapeuti che avevano ottenuto il titolo presso una scuola privata riconosciuta dal MIUR non potevano partecipare a concorsi pubblici per psicoterapeuti indetti da una Azienda Sanitaria. Dopo questo provvedimento sarà possibile anche per chi non ha frequentato una scuola di specializzazione pubblica partecipare a questo tipo di concorsi. Tale provvedimento fa riferimento alla legge n. 401 del 2000 con la quale già allora si era decretata l’equipollenza fra questi due titoli, ma solo in senso retroattivo. In altre parole, solo chi aveva ottenuto il titolo prima dell’emanazione di detta legge avrebbe potuto partecipare ai concorsi pubblici in Aziende Sanitarie. Al contrario, con il provvedimento del 27 febbraio scorso tale legittimazione viene estesa, a regime, anche a chi otterrà il titolo nei prossimi anni. Fin qui nulla da eccepire, non possiamo che essere contenti per tutti i nostri colleghi che si sono specializzati negli ultimi 8 anni o che si specializzeranno nel prossimo futuro. Resta però aperta la questione relativa ai rapporti tra la psicoterapia e la psicologia clinica. Anche stavolta è sfuggita all’Ordine Nazionale degli Psicologi l’occasione per far ratificare un provvedimento che permettesse anche agli psicoterapeuti di partecipare ai concorsi pubblici per psicologi clinici. Infatti allo stato attuale delle cose chi è specializzato in psicologia clinica può partecipare sia ai concorsi per psicoterapeuti che per psicologi clinici nelle strutture sanitarie, mentre non è possibile il contrario ovvero chi è specializzato in psicoterapia non può partecipare ai concorsi per psicologi clinici. È evidente come si faccia fatica a superare l’opposizione del mondo accademico che cerca di difendere la sua esclusiva possibilità di formare personale che svolga mansioni di psicologo clinico. Altro dato che desta perplessità è relativo al comma 2 dell’art. 24-sexies con il quale è stato modificato l’art. 29 della legge 56/89. Quest’ultimo articolo prevedeva che: “Il Ministro di grazia e giustizia esercitasse l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.”, mentre con l’approvazione del comma 2 dell’art. 24-sexies del DdL 2013 si è stabilito che: “Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi”. Al contrario di molti, tra i quali Giuseppe Palma, presidente del CNOP, che hanno accolto con entusiasmo questo cambiamento, la SIPAP ha un atteggiamento più prudente e cauto. La Sipap è storicamente contraria alla medicalizzazione della professione. Passare sotto la vigilanza del Ministro della Salute significa dover fare riferimento ad un’istituzione al cui interno rivestono grande potere i medici e, considerate le ultime vicende in merito alla psicoterapia convenzionata, è lecito attendersi che questo passaggio non sia foriero di vantaggi per la categoria degli psicologi. Inoltre, passare sotto la vigilanza del Ministro della Salute significa in qualche modo considerare che la psicologia diventi una professione sanitaria. Se è vero infatti, che si sta cercando di affermare nel senso comune un concetto di salute inteso come presenza di benessere e si cerca si sradicare l’idea che la salute sia l’assenza di malattia, è altrettanto vero che quando si parla di Ministro della Salute si pensa immediatamente agli ospedali e alle altre strutture sanitarie dove si curano le malattie. Il rischio, a seguito di questo provvedimento, è che anche la psicologia faccia ancora più fatica a svincolarsi dall’effetto alone che porta le persone a fare l’equazione tra psicologo e malattia mentale. Se così fosse sarebbe un grande danno per la psicologia, a cominciare per tutte quegli approcci che hanno a che fare con la salutogenesi quali ad esempio la psicologia di comunità, la psicologia delle organizzazioni o la psicologia scolastica, ecc.. In ogni caso, speriamo come sempre che le nostre previsioni negative vengano smentite da fatti.
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