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Precisazione sulla fruibilità dell'assistenza sanitaria integrativa dei pensionati ENPAP non attivi
Come spiegato negli articoli precedenti sull’assistenza sanitaria integrativa i pensionati ENPAP che continuano a svolgere l’attività professionale possono avere l'assistenza a titolo gratuito. L’articolo 3 comma 2 del Regolamento delle forme di assistenza ENPAP prevede, inoltre, che anche i colleghi in pensione "cessati", ovvero quelli che non esercitano più la professione, possono usufruirne solo se soddisfano certi requisiti reddituali fissati dal regolamento di assistenza. Nello specifico alla lettera c) del suddetto comma dell’art. 3 è previsto che possono usufruire dell'assistenza sanitaria, polizza base, con costo a carico dell'Ente i "pensionati titolari di trattamento previdenziale non più in attività che non abbiano percepito un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF pari o superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale...”. Così continua la lettera c) comma 2 art. 3: “Il requisito reddituale potrà essere attestato dal pensionato mediante la presentazione di un’autocertificazione redatta ai sensi della normativa vigente, con facoltà dell’Ente di esperire le relative verifiche e con riserva di richiedere il reintegro delle somme indebitamente erogate.". La legge 445/2000 agevola la procedura per richiedere il rimborso degli interventi e delle cure, in quanto è sufficiente presentare un’autocertificazione per attestare il proprio reddito all’Ente, che, dal canto suo, si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal pensionato, il quale, nel caso non dovesse rivelarsi avente diritto, dovrà provvedere a rimborsare l’Ente della somma di cui ha usufruito senza diritto.
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