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Finalmente un regolamento amichevole con gli iscritti Enpap

 

Su richiesta dei consiglieri SIPAP sanzioni meno pesanti per i ritardi e/o errori nell’iscrizione, nei pagamenti e nella presentazione della dichiarazione ENPAP.

di Giovanni Greco

 

Entrare nel mondo del lavoro è sicuramente difficile, entrarvi affrontando tutte le incombenze della libera professione è doppiamente gravoso, se poi questa professione è quella psicologica il tutto si complica in maniera esponenziale.

Capire il target sul quale indirizzare il proprio intervento, farsi pubblicità, costruire la rete, pagare i corsi di aggiornamento o le scuole di specializzazione, trovare un buco dove poter esercitare, fare un secondo (e a volte terzo) lavoro per affrontare le spese di avvio della professione, questi sono solo alcuni dei piccoli miracoli che questi intrepidi acrobati del mondo del lavoro devono inventare dal momento in cui aprono la partita IVA.

In tutto questo circo chi volete che ci pensi alla pensione? Il più delle volte ci si chiede: “chissà se fra un anno farò ancora questo mestiere?” e la pensione è un miraggio lontano.

Eppure l’iscrizione all’ENPAP è un obbligo previsto per legge per chi decide di intraprendere la libera professione e di aprire così la partita IVA. Un obbligo che se non espletato in tempo può comportare sanzioni pecuniarie di una certa entità.

E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, cominciare con una multa che grava sulle già tante spese e sui pochi introiti, decisamente non è un bel mattino.

Sulla base di queste considerazioni i componente SIPAP del CdA e del CIG hanno pensato di proporre l’attenuazione del sistema sanzionatorio, che peraltro non può essere smontato completamente, onde evitare che i furbi ne approfittino immediatamente.

Vediamo quindi come si appresta a cambiare il regolamento dopo la delibera del Consiglio di Indirizzo del 14 aprile 2007 n. 07/2007 su proposta del CdA.

Innanzitutto per venire incontro a chi si dimentica di provvedere all’iscrizione all’Ente (ricordiamo che l’iscrizione deve essere effettuata obbligatoriamente entro 90 giorni dall’emissione della prima fattura) il nuovo regolamento prevederà che la sanzione applicata non possa essere maggiore di 100,00. Con il vecchio regolamento la sanzione era pari ad un quinto del contributo soggettivo minimo, pari a 156 euro. Con la nuova normativa la sanzione si ferma a 100 euro. Di seguito riportiamo l’art. 2 comma 2 bis che riguarda appunto l’omessa e o ritardata iscrizione (a sinistra c’è il testo da modificare e nel riquadro a destra trovate le modifiche che verranno applicate).

 

 articolo 2, comma 2 bis (omessa o ritardata iscrizione)

                        

Articolo 2 – comma 2 bis

Testo vigente

Articolo 2 – comma 2 bis

Nuova formulazione

2bis. L’omessa iscrizione all’Ente entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, comporta l’applicazione di una sanzione pari ad un quinto del contributo soggettivo minimo di cui all’art. 3, comma 1, per l’anno di riferimento. Tale sanzione viene ridotta a 20 euro ove l’iscrizione intervenga entro il 30 marzo dell’anno successivo alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando l’applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dai successivi articoli 10 e 11.

2bis. L’omessa iscrizione all’Ente entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100,00 euro. Tale sanzione viene ridotta a 20 euro ove l’iscrizione intervenga entro il 30 marzo dell’anno successivo alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando l’applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dai successivi articoli 10 e 11.

 

 

Vediamo ora che cosa prevede il regolamento per i ritardi di pagamento dei contributi e le modifiche che verranno applicate. L’attuale sistema sanzionatorio prevede che per i ritardi che non superano 90 giorni si paghi lo 0,60% del dovuto per ogni mese o frazione di mese di ritardo a titolo di interessi di mora. Superati i 90 giorni si aggiunge anche una sanzione pari al 15% annuo del capitale non pagato. Con questo regolamento, quindi, se un contribuente doveva pagare 1000 nel 2005 e,  per dimenticanza (o indisponibilità),  li paga nel 2008, la sanzione viene moltiplicata per tre in quanto essa viene ripetuta per ogni anno di ritardo effettuato e quindi dovrà all’Ente una sanzione di 150 euro x 3 ovvero 450 euro (più ovviamente gli interessi di mora).

Con le nuove norme, innanzitutto, l’aliquota della sanzione sarà ridotta al 10%, inoltre, la sanzione viene applicata solo una volta, quindi nell’esempio precedente essa sarebbe solo di 100 euro.

Di seguito riportiamo l’articolo in questione del regolamento vigente attualmente e di quello che verrà applicato nel prossimo futuro.

articolo 10, comma 3 (omessi o ritardati pagamenti)

 

Articolo 10 – comma 3

Testo vigente

Articolo 10 – comma 3

Nuova formulazione

3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 90 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 15% annuo del capitale non pagato tempestivamente.

3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 90 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente.

 

 

Infine, vediamo come cambierà il sistema sanzionatorio in relazione all’art. 11 comma 4 che regolamenta i ritardi nella presentazione della dichiarazione reddituale, sulla base della quale si calcolano i contributi da versare.

L’attuale norma prevede che la sanzione per un ritardo maggiore ai 90 giorni è pari a un quinto del contributo soggettivo minimo, pari a euro 156. Con la norma di prossima attuazione verrà applicata una sanzione di 100,00 euro, non di meno e non di più riducendo così gli oneri dovuti. 

Anche in questo caso riportiamo il raffronto tra l’attuale comma 4 dell’art. 11 e l’omologo che sta per essere ratificato.

 

articolo 11, comma 4 (omessa o ritardata presentazione dichiarazione reddituale)

 

Articolo 11 – comma 4

Testo vigente

Articolo 11 – comma 4

Nuova formulazione

4. L’omessa, la ritardata o infedele (per difetto) comunicazio­ne che dia luogo a maggiore contribuzione di cui ai commi precedenti comporta di per sé l’applicazione di una sanzione pari a 10,00 euro ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e a 50,00 euro ove il ritardo ricada tra l’ottavo ed il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a un quinto del contributo soggettivo minimo.

4. L’omessa, la ritardata o infedele (per difetto) comunicazione che dia luogo a maggiore contribuzione di cui ai commi precedenti comporta di per sé l’applicazione di una sanzione pari a 10,00 euro ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e a 50,00 euro ove il ritardo ricada tra l’ottavo ed il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a 100,00 euro.

 

È evidente come con l’introduzione di queste norme, così come con l’attivazione dell’assistenza sanitaria, si voglia prendere un indirizzo per il quale l’Ente non sia uno dei tanti monoliti burocratici dello Stato italiano che si limitano a prelevare ricchezza ai cittadini, ma un’istituzione che realmente tutela e sostiene i propri iscritti i quali per senso di appartenenza e per convenienza contribuiscono al suo mantenimento e al suo sviluppo.

 

 

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