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Presto applicato il provvedimento per l’indennità di paternità degli psicologi uomini.
di Valeria Api

 

 

 

La corte costituzionale con la sentenza 385/2005 depositata il  14 ottobre 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). In tali articoli si fa riferimento al fatto che l'indennità di maternità spetterebbe solo alle donne lavoratrici, mentre non sono previsti provvedimenti analoghi per gli uomini.

A tutt'oggi il regolamento dell'ENPAP prevede che alle colleghe psicologhe venga corrisposto un contributo che permetta loro di avere un reddito durante il periodo di inattività dovuta alla gravidanza e ai primi mesi di maternità. L’indennità di maternità è corrisposta in misura pari all’80%
dei cinque dodicesimi del solo reddito percepito e denunciato ai fini
fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista e
comunicato all’ENPAP nel secondo anno precedente a quello dell’evento. In altre parole se una professionista ha ottenuto un reddito di 30 mila euro nel 2006 e nel 2008 va incontro ad una gravidanza riceverà un assegno di indennità di maternità pari a 5/12 di 30.000 = 12.500 per l’80% = 10.000 euro.

Presto verrà reso attuativo un provvedimento che permetterà anche ai colleghi uomini di usufruire un analogo contributo, calcolato con il medesimo meccanismo, che permetta anche a loro di scegliere di occuparsi dei figli a tempo pieno, mettendo per un po’ di tempo in secondo piano l’attività professionale.

Tale provvedimento si rende necessario per adeguarsi alle direttive della Corte Costituzionale la quale si è espressa ripetutamente e inequivocabilmente a favore dell’uguaglianza morale e giuridica tra coniugi, particolarmente con la sentenza Corte Costituzionale  n. 179 del 1993 la quale recita: “(il sostegno al bambino, nda) … va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità.”

Infatti, come ben si sa la cura del bambino non è solo cura materiale, ma anche cura delle dimensioni emotive e relazionali. Da questo punto di vista, le recenti ricerche condotte proprio in ambito psicologico dimostrano come il care-giver non debba essere necessariamente la madre, ma un equilibrato sviluppo psico-emotivo  può essere ottenuto anche se a prendersi cura del bambino è il padre. Inoltre, anche nei casi (e probabilmente sono ancora la maggioranza) sia la madre la principale figura adulta di riferimento, il contributo del padre diventa determinante nel momento in cui questi facilita il processo di individuazione del bambino agevolando il superamento della fase simbiotica tra madre e bambino tipica dei primi mesi di vita.

Consapevoli del fatto che risulta paradossale che la conoscenza scientifica prodotta in campo psicologico non diventi strumento per migliorare le politiche sociali attuate da un’organizzazione che ha la Mission di garantire assistenza e supporto economico a quei/quelle colleghi/e psicologi/e che si trovano nella condizione temporanea (per malattia o, appunto, per maternità/paternità) o permanente (invalidità e/o pensione), i  membri che compongono gli organi direttivi dell’ENPAP hanno deciso di rendere applicabile questo principio e, quindi, di erogare l’indennità di paternità.

Leggermente più complesso risulterà essere l’iter per la modifica del Regolamento in quanto esso non dipende esclusivamente dagli organi di governo dell’Ente, ma dalla modifica della legge quadro in materia previdenziale che è di competenza legislativa.

 

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