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ELEZIONI ENPAP:
ORA SI VOTA IN MODO DIVERSO DAL PASSATO

di Giancarlo Ceccarelli

Nella riunione del Consiglio di Indirizzo Enpap del 24 maggio 2008 il gruppo dei Consiglieri SIPAP ha presentato un documento a sostegno della propria posizione favorevole alla modifica del regolamento elettorale dell’Enpap (l’Art. 7: Predisposizione ed organizzazione dei seggi elettorali).

 La modifica è stata approvata nel corso della stessa seduta.

Cosa cambia

Intanto cambia che dalle prossime elezioni, dal 9 al 15 marzo 2009, non si voterà più presso gli Ordini, ma presso sedi che l’Enpap stesso stabilirà. Potranno essere sedi pubbliche, sale di Hotel, anche sedi di Ordini, ma è l’Enpap che decide autonomamente dove si dovranno svolgere le proprie elezioni. Non saranno più gli Ordini ad organizzare le elezioni Enpap, che ha Statuto, Organi, Cariche completamente indipendenti dagli Ordini.

Dove nasce la questione

La questione, come anche l’equivoco degli anni passati, è analizzata compiutamente nel documento SIPAP e sostanzialmente si riduce ad una contraddizione grave presente tra Statuto Enpap e Regolamento elettorale dello stesso Ente. Provo a delineare i punti rilevanti della citata questione.

L’organizzazione delle elezioni è stabilita in linee generali nello Statuto, più dettagliatamente nel Regolamento elettorale.

Cosa dice lo Statuto dell’Enpap - art.6 comma2, lettera b):

b) siano disposti presso ciascuna sede di ordine regionale o provinciale appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell’ENPAP il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei tre collegi;

Cosa dice il Regolamento elettorale dell’Enpap: in tutto il Regolamento diffusamente ci si riferisce ai Presidenti degli Ordini come agli “organizzatori” delle elezioni Enpap.

A questo proposito, proponiamo le seguenti riflessioni:

Preliminarmente è necessario partire dall’assunto che nessun ente può prevedere all’interno delle proprie normative compiti, oneri e responsabilità che riguardino un altro ente.

Applicato per la nostra questione: l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi non può prevedere obblighi al cui adempimento debba provvedere un altro Ente, l’Ordine degli Psicologi nel nostro caso. Si tratta con evidenza di un assurdo giuridico e normativo.

L’errore normativo è perciò all’interno del Regolamento stesso, perchè prevede che tutta una serie di obblighi, il cui adempimento attiene e spetta all’Ente, sia demandata per l’esecuzione ad un altro ente che nulla ha a che fare con il primo, se non per la comunanza dei soggetti. L’Enpap ha in comune con gli Ordini la contemporanea iscrizione di una parte di soggetti specifici, e non di tutti gli psicologi, ad ambedue gli enti. Ma la stessa comunanza, se non ancora più stretta, i soggetti iscritti all’Enpap ce l’hanno con il Ministero delle Finanze: gli iscritti all’Enpap devono risultare anche iscritti nelle liste dei contribuenti fiscali e viceversa. Il Ministero delle Finanze, alla pari con gli Ordini degli psicologi, avrebbe lo stesso titolo giuridico ad essere l’organizzatore delle elezioni. Che avremmo detto se nello statuto ci fosse stato scritto invece che “I Consigli degli Ordini regionali o provinciali provvedono alla nomina e all’insediamento dei seggi elettorali…”, la seguente dizione: “Il Ministero delle Finanze provvede alla nomina e all’insediamento dei seggi elettorali…”?

Uscendo dal paradosso, pare risultare evidente che né i Consigli degli ordini, né il Ministero delle Finanze possono avere alcun titolo ad entrare nell’adempimento di compiti ed adempimenti riguardanti il nostro Ente di previdenza.

Si tratta di un vero e proprio svarione quello di aver stabilito la connessione Enpap-Ordini senza che vi fosse almeno una convenzione tra i due Enti, che giustificasse tale delega di compiti, e non è certo che ugualmente sarebbe stata possibile questa delega/abdicazione dei propri compiti.

Vi è certamente una motivazione di tipo storico che in parte giustifica lo svarione, nel senso che ce ne fa comprendere la motivazione.

Nella prima applicazione della legge istitutiva dell’Ente di Previdenza infatti, Presidenti di vari Ordini fecero subito parte del CdA per nomina del CNOP (il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi), situazione che ha creato evidentemente un “effetto alone” per cui Ordine Psicologi ed Enpap sono andati a sovrapporsi, ma non è così e non può essere così.

Riporto, per memoria, la norma transitoria in oggetto:

Articolo 20 - Disposizione transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, non appena costituito l'Ente, assume le funzioni del Consiglio di amministrazione (….omissis).
La modifica apportata ha seguito strettamente il principio che spetta all’Ente di previdenza e a lui solo espletare gli adempimenti che sono propri alla sua istituzione. Tra questi adempimenti vi è certamente l’organizzazione delle elezioni dei membri dei propri organi statutari, ci mancherebbe altro.

Bisognava riformulare tutto l’impianto, ma non modificando lo statuto, bensì il Regolamento elettorale che è la sede in cui i fraintendimenti e le grossolanità normative si sono accumulate.

1.      Come già detto, gli Ordini non hanno e non possono avere alcun titolo giuridico per espletare una funzione ed un adempimento di pertinenza esclusiva dell’Ente di Previdenza.

2.      Come occorre dunque leggere la norma statutaria, art.6 comma2, lettera b):

b) siano disposti presso ciascuna sede di ordine regionale o provinciale appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell’ENPAP il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei tre collegi;

La norma non può che essere letta, per quanto detto, che come indicazione delle modalità di organizzazione del voto. Con tale norma si afferma che l’organizzazione del voto deve avvenire seguendo la suddivisione prevista con l’art. 5 della legge 56/89 per la strutturazione ordinistica degli psicologi (art. 5: Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.) e non piuttosto, ad esempio, seguendo la suddivisione in 3 grandi compartimentazioni di voto secondo le modalità previste dall’art. 6 dello statuto dell’Ente, al comma 2, lettera a) per le elezioni del Consiglio di Indirizzo ( art. 6, comma 2, lettera a: “ il corpo elettorale sia suddiviso in tre collegi, corrispondenti a quelli previsti per lo svolgimento delle elezioni europee…).

Perciò la disposizione espressa nella lettera b) comma 2 dell’art. 6 dello statuto: “siano disposti presso ciascuna sede di ordine regionale o provinciale appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto… quando si riferisce alle sedi di ordini regionali o provinciali non può non riferirsi a tali sedi se non in significato giurisdizionale: le elezioni debbono essere organizzate dall’Ente seguendo la suddivisione in regioni o provincie autonome previste dalla legge 56/89. Nulla di più viene detto dallo statuto. E’ il Regolamento elettorale che ha attuato illegittimamente il travalicamento, passando dalla sede giurisdizionale alla sede legale e reale degli Ordini degli psicologi, incaricandoli di avere parte delle elezioni degli iscritti all’Ente di previdenza che oltre tutto neanche riguardano la totalità degli psicologi iscritti agli Ordini. A ben rifletterci, vi è materiale di riflessione per ritenere che potrebbero ritenersi invalide delle elezioni Enpap che dovessero essere condotte con le modalità finora seguite.

Si può concludere considerando che l’ordinamento che doveva assolutamente essere cambiato era il Regolamento elettorale.

Perché sia omogeneo e coerente con quanto previsto dallo statuto, è necessario che il Regolamento preveda che siano disposti dall’Ente, e non dagli Ordini, seggi elettorali in ogni sede giurisdizionale degli Ordini, dunque in ogni regione o provincia autonoma. Questo è il minimo sufficiente ed indispensabile statutariamente prescritto. Ove poi l’Ente dovesse ritenere che, per agevolare il diritto di voto dei propri iscritti, debbano essere costituite altre sedi di voto, ne ha completa facoltà. E’ stata sempre prassi seguita e comunemente accettata che, per quanto riguarda le sedi notarili di voto, l’identificazione delle stesse ha sempre seguito questo principio della agevolazione del voto, sia per quanto ha riguardato il numero delle sedi di voto, sia per quanto ha riguardato la dislocazione geografica.

A questo riguardo, le nuove modifiche approvate rispondono pienamente al principio di coerenza con lo statuto. Esse non introducono elementi nuovi all’interno del Regolamento elettorale, bensì correggono una vistosa irregolarità presente in esso. Tali modifiche si presentano perciò come un atto dovuto da parte dell’Ente, sia sul piano della legittimità dei suoi atti che sul piano della piena assunzione delle responsabilità che ad esso esclusivamente competono.

Dove si vota allora?

Di volta in volta l’Enpap comunicherà la sede dove si andrà a votare per ogni regione o provincia autonoma.

Allora concludiamo augurando a tutti gli iscritti “buon voto”. 

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